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<blockquote data-quote="Biz Consulting" data-source="post: 320342" data-attributes="member: 53045"><p>Mi sento chiamato in causa di nuovo. e quindi rispondo.</p><p>Tengo a fare presente che scrivo ora perché non mi è più arrivata alcuna notifica sulla prosecuzione della discussione.</p><p>In ogni caso, avendo un'azienda e dei colleghi da gestire, non mi è possibile sempre essere tempestivo nelle risposte. Purtroppo mi tocca dare delle priorità e lavoro e clienti per me vengono sempre di tutto, questa è la mia filosofia.</p><p></p><p>Ciò premesso, faccio presente a [USER=35382]@basty[/USER] che la frase della guida dell'Agenzia delle Entrate che ha messo in grassetto è inserita in un capitolo che ha un titolo ben preciso (1.2 PARTI CONDOMINIALI ).</p><p>Ergo, bisogna attribuire a questo enunciato una contesto ben preciso:</p><p>1- il contesto è quello delle parti comuni "<strong><u>condominiali</u></strong>"</p><p>2- in un condominio possono esserci più unità immobiliari funzionalmente autonome appartenenti ad un unico proprietario</p><p>3- a tali unità possono essere assoggettate parti comuni "<strong><u>condominiali</u></strong>", anche ad uso esclusivo</p><p>Risultato: quella frase va letta ed interpretata nel contesto in cui è stata inserita e non estrapolata da esso poiché, così facendo, perde ogni senso di esistere.</p><p>Non siete convinti? Vi invito a fare una riflessione: secondo voi, come mai nella guida dell'Agenzia delle Entrate, ogni qual volta viene usata la definizione "parti comuni", c'è sempre un riferimento ai condomini e alla legislazione esclusivamente rivolta ad essi (es. art. 1117)?</p><p>Vi invito anche a fare un'ulteriore approfondimento: andate su Google e cercate "<em>parti comuni di un edificio non condominiale</em>". Vi basterà guardare i risultati in prima pagina per intuire che si fa sempre e comunque riferimento ai condomini quando si parla di parti comuni.</p><p></p><p>Spero con questo che la questione "parti comuni" possa essere messa da parte una volta per tutte, soprattutto perché questa discussione è stata aperta da [USER=43174]@cec[/USER] per un motivo ben diverso e la soluzione al suo attuale problema non si trova certo facendo voli pindarici sul significato tecnico e civilistico di "parte comune".</p><p></p><p>Credo siate tutti d'accordo che le basi di una discussione utile siano:</p><p>1- approfondire una questione posta da un utente</p><p>2- trovarne e studiarne le criticità</p><p>3- verificare se ci siano delle soluzioni più o meno efficaci per risolverle o per mitigarne le conseguenze</p><p></p><p>Io, quando intervengo, parto sempre da questi presupposti, perché ho sempre l'intenzione di essere utile e non di fare filosofie fini a sé stesse. Insomma, cerco di dare un aiuto a titolo gratuito, ed evito di perdere tempo (vi assicuro che ne ho davvero poco) a trovare personali interpretazioni di legge che esulano dal problema che grava sull'utente (al quale delle interpretazioni delle leggi importa ben poco).</p><p>Applicando quanto sopra a questa situazione specifica, credo sia palese che, oltre le varie difformità generatesi durante gli iter tecnici e fiscali, il reale problema che compromette il beneficio fiscale richiesto non siano assolutamente le parti comuni, ma l'imputazione delle spese detraibili su un subalterno su cui né fratello né padre di [USER=43174]@cec[/USER] avevano i titoli richiesti per la sua fruizione.</p><p>Quello che conta è la documentazione fiscale già trasmessa e questa parla chiaro ed è l'unica ad avere valenza legale in caso di ispezione.</p><p></p><p>Colgo occasione proprio per fare una precisazione sulle verifiche fiscali in ambito di bonus casa. Esse sono effettuate dalle innumerevoli agenzie territoriali di competenza che, ovviamente, non sono vincolate ad agire in ogni fase secondo procedure esattamente codificate.</p><p>Di conseguenza, può capitare che ci siano ispezioni meno approfondite e tecniche ed altre che, al contrario, siano eccessivamente zelanti.</p><p>Vi assicuro che in 12 anni di attività ho avuto occasione di avere un certo numero di riscontri in questo ambito. In alcuni casi, su problematiche analoghe, anche con esiti diametralmente opposti.</p><p>Basta anche solo che i controlli vengano fatto da due agenzie diverse nella stessa provincia su contribuenti che hanno eseguito interventi simili per ottenere esiti differenti. Non per niente i tribunali amministrativi sono oberati di cause che vedono come protagonista il Fisco.</p><p>Ecco perché elevare un caso (anche se vissuto personalmente) a regola generale è molto rischioso.</p><p>Esistono delle leggi che danno disposizioni e linee guida e da esse bisogna partire, perché sono queste le sole ad essere prese in considerazione in caso di contenzioso.</p><p>Chiudo invitandovi a fare una piccola ricerca su internet in merito alle cause amministrative che riguardano la normativa fiscale sulla casa e capirete perché sostengo che sia meglio non inventarsi escamotage opinabili o basati su casi isolati piuttosto che muoversi su binari più sicuri.</p><p>Resta così valido il mio consiglio a [USER=43174]@cec[/USER] di cercare di venire a capo della questione affidandosi ad un bravo commercialista, che abbia già affrontato casi simili.</p><p>Insomma, meglio prevenire che curare.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Biz Consulting, post: 320342, member: 53045"] Mi sento chiamato in causa di nuovo. e quindi rispondo. Tengo a fare presente che scrivo ora perché non mi è più arrivata alcuna notifica sulla prosecuzione della discussione. In ogni caso, avendo un'azienda e dei colleghi da gestire, non mi è possibile sempre essere tempestivo nelle risposte. Purtroppo mi tocca dare delle priorità e lavoro e clienti per me vengono sempre di tutto, questa è la mia filosofia. Ciò premesso, faccio presente a [USER=35382]@basty[/USER] che la frase della guida dell'Agenzia delle Entrate che ha messo in grassetto è inserita in un capitolo che ha un titolo ben preciso (1.2 PARTI CONDOMINIALI ). Ergo, bisogna attribuire a questo enunciato una contesto ben preciso: 1- il contesto è quello delle parti comuni "[B][U]condominiali[/U][/B]" 2- in un condominio possono esserci più unità immobiliari funzionalmente autonome appartenenti ad un unico proprietario 3- a tali unità possono essere assoggettate parti comuni "[B][U]condominiali[/U][/B]", anche ad uso esclusivo Risultato: quella frase va letta ed interpretata nel contesto in cui è stata inserita e non estrapolata da esso poiché, così facendo, perde ogni senso di esistere. Non siete convinti? Vi invito a fare una riflessione: secondo voi, come mai nella guida dell'Agenzia delle Entrate, ogni qual volta viene usata la definizione "parti comuni", c'è sempre un riferimento ai condomini e alla legislazione esclusivamente rivolta ad essi (es. art. 1117)? Vi invito anche a fare un'ulteriore approfondimento: andate su Google e cercate "[I]parti comuni di un edificio non condominiale[/I]". Vi basterà guardare i risultati in prima pagina per intuire che si fa sempre e comunque riferimento ai condomini quando si parla di parti comuni. Spero con questo che la questione "parti comuni" possa essere messa da parte una volta per tutte, soprattutto perché questa discussione è stata aperta da [USER=43174]@cec[/USER] per un motivo ben diverso e la soluzione al suo attuale problema non si trova certo facendo voli pindarici sul significato tecnico e civilistico di "parte comune". Credo siate tutti d'accordo che le basi di una discussione utile siano: 1- approfondire una questione posta da un utente 2- trovarne e studiarne le criticità 3- verificare se ci siano delle soluzioni più o meno efficaci per risolverle o per mitigarne le conseguenze Io, quando intervengo, parto sempre da questi presupposti, perché ho sempre l'intenzione di essere utile e non di fare filosofie fini a sé stesse. Insomma, cerco di dare un aiuto a titolo gratuito, ed evito di perdere tempo (vi assicuro che ne ho davvero poco) a trovare personali interpretazioni di legge che esulano dal problema che grava sull'utente (al quale delle interpretazioni delle leggi importa ben poco). Applicando quanto sopra a questa situazione specifica, credo sia palese che, oltre le varie difformità generatesi durante gli iter tecnici e fiscali, il reale problema che compromette il beneficio fiscale richiesto non siano assolutamente le parti comuni, ma l'imputazione delle spese detraibili su un subalterno su cui né fratello né padre di [USER=43174]@cec[/USER] avevano i titoli richiesti per la sua fruizione. Quello che conta è la documentazione fiscale già trasmessa e questa parla chiaro ed è l'unica ad avere valenza legale in caso di ispezione. Colgo occasione proprio per fare una precisazione sulle verifiche fiscali in ambito di bonus casa. Esse sono effettuate dalle innumerevoli agenzie territoriali di competenza che, ovviamente, non sono vincolate ad agire in ogni fase secondo procedure esattamente codificate. Di conseguenza, può capitare che ci siano ispezioni meno approfondite e tecniche ed altre che, al contrario, siano eccessivamente zelanti. Vi assicuro che in 12 anni di attività ho avuto occasione di avere un certo numero di riscontri in questo ambito. In alcuni casi, su problematiche analoghe, anche con esiti diametralmente opposti. Basta anche solo che i controlli vengano fatto da due agenzie diverse nella stessa provincia su contribuenti che hanno eseguito interventi simili per ottenere esiti differenti. Non per niente i tribunali amministrativi sono oberati di cause che vedono come protagonista il Fisco. Ecco perché elevare un caso (anche se vissuto personalmente) a regola generale è molto rischioso. Esistono delle leggi che danno disposizioni e linee guida e da esse bisogna partire, perché sono queste le sole ad essere prese in considerazione in caso di contenzioso. Chiudo invitandovi a fare una piccola ricerca su internet in merito alle cause amministrative che riguardano la normativa fiscale sulla casa e capirete perché sostengo che sia meglio non inventarsi escamotage opinabili o basati su casi isolati piuttosto che muoversi su binari più sicuri. Resta così valido il mio consiglio a [USER=43174]@cec[/USER] di cercare di venire a capo della questione affidandosi ad un bravo commercialista, che abbia già affrontato casi simili. Insomma, meglio prevenire che curare. [/QUOTE]
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