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Come trasferire detrazioni ristrutturazioni de cuius
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Testo
<blockquote data-quote="basty" data-source="post: 320364" data-attributes="member: 35382"><p>[USER=53045]@Biz Consulting[/USER] </p><p>Non sottovaluto mai le opinioni altrui, specie se espresse a titolo professionale.</p><p>E riconosco anche che un professionista, rispondendo ad un forum, indubbiamente si espone "professionalmente" nei confronti dei lettori, mentre noi semplici partecipanti siamo solo tenuti ad una onestà e prudenza nell'esprimere pareri: ma non ne abbiamo nessuna responsabilità, e non ce ne possiamo fare una colpa se le nostre risposte si rivelano non esatte.</p><p></p><p>Per questo motivo cerco solitamente di usare il modo condizionale e considerare i miei interventi solo dei pareri.</p><p></p><p>Quando poi mi trovo chiamato in causa nel dover replicare ad un professionista, e magari dover dissentire, mi trovo anche abbastanza imbarazzato, perchè mi posso venire a trovare nella spiacevole situazione di mettere in risalto alcuni aspetti potenzialmente negativi di chi della professione sua ne ha una ragione di vita.</p><p></p><p>Non me ne volere quindi: e considera queste mie, solo osservazioni fatte per il piacere di confrontarsi, per imparare o correggersi. Partecipare ad un forum significa questo.</p><p></p><p>Giustamente hai osservato che il tema posto da [USER=43174]@cec[/USER] ha evidenziato alcuni particolari come la specificazione in 730 del sub meno indicato, che porterebbero a conclusioni specifiche, in se diverse da una risposta a carattere generale.</p><p></p><p>Ma per la verità il tema delle "<em>parti comuni fittizie</em>" non l'ho introdotto io per primo, e se su queste ho cercato di approfondire, non è stato certo per fare filosofie fini a se stesse. Poichè è un tema che mi ha incuriosito, oltre che coinvolgermi personalmente, aprirò un a specifica discussione, in modo da non sovrapporre la discussione di questo aspetto, al tema più specifico e particolare di [USER=43174]@cec[/USER].</p><p></p><p>Devo però una risposta alle affermazioni contenute nel tuo intervento, post #33.</p><p></p><p></p><p>Non mi permetto di interpretare le leggi e le norme, che per altro non sono mai state direttamente citate da te; ritengo però di avere una sufficiente cultura per poter fare una analisi del testo da me citato ed a cui tu replichi.</p><p></p><p>Sono ben conscio che la trattazione è stata posta sotto il capitolo spese condominiali: potrei anche convenire che a prima vista possa affermarsi il punto 1 di cui alla tua citazione. Quanto al punto 2 direi sia una considerazione assolutamente pleonastica e non dirimente: non è mai stata messa in discussione e non mi pare far al nostro caso. Sul punto 3, altrettanto si può dire; ma non vedo il nesso con quanto discusso.</p><p></p><p>Ecco il testo incriminato: sul quale solo dobbiamo soffermarci.</p><p></p><p><span style="color: #ff0000">Per parti comuni si intendono quelle riferibili a più unità immobiliari funzionalmente autonome, a prescindere dall’esistenza di più proprietari. </span></p><p><span style="color: #ff0000"></span></p><p><span style="color: #ff0000">Le parti comuni interessate sono quelle indicate dall’articolo 1117, numeri 1, 2 e 3 del codice civile: ... (segue la elencazione del 1117 c.c.)</span></p><p></p><p></p><p></p><p>Come dicevo sopra, analizzando il testo, semplicemente sotto il profilo logico e sintattico, io dedurrei proprio il contrario rispetto a te: tale precisazione su cosa debbano intendersi le parti comuni, risulterebbe del tutto superflua e meritevole di non esistere , se fosse da attribuirsi solo ad un contesto condominiale. </p><p></p><p>Infatti basta soffermarsi su quel <em><u>a prescindere</u> dall'esistenza di più proprietari.</em></p><p>E' scontato che in un contesto condominiale esistano più proprietari: ma allora se devo <strong>prescindere</strong> da qualcosa, significa che devo prescindere dal contesto condominiale. Non certo da altro.</p><p></p><p>Andando oltre: se prescindo dall'esistenza di più proprietari, e quindi ne considero uno solo, ricado esattamente nel caso in questione.</p><p></p><p>In conclusione l'unica ragione che vedo all'aver scritto quella precisazione è proprio il voler affermare che <em>certe parti , quali quelle citate all'art. 117 che seguono, sono <u>sempre</u> da considerarsi <u>parti comuni</u> indipendentemente dal contesto condominiale.</em></p><p><em></em></p><p>Aggiungerei una ulteriore osservazione, sempre di carattere personale, sulla quale potrei anche qui essere smentito da certe prassi ed interpretazioni giurisprudenziali: </p><p></p><p>Secondo logica a mio parere si creerebbe una ingiusta disparità tra proprietari condominiali e proprietari esclusivi o in comproprietà/comunione; infatti nel caso di condominio l'importo detraibile è così calcolato:</p><p></p><p><em>Per la ristrutturazione delle parti comuni di edifici condominiali spettano le seguenti detrazioni: </em></p><p><em> 50% delle spese sostenute (bonifici effettuati dall’amministratore) dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2018, <strong>con un limite massimo di spesa di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare</strong></em></p><p><em></em></p><p>Se si prendesse per vera la tua interpretazione, saremmo costretti a dire che pur esistendo due o più u.i., funzionalmente e catastalmente autonome e indipendenti, in quel caso il limite di spesa totale non sarebbe 96k€ x N° u.i., ma semplicemente 96k€: con una evidente disparità di trattamento.</p><p></p><p>Da ultimo non posso non constatare una evidente contraddizione nella tua esposizione conclusiva: come consulente <u>affermi, ribadisci e ritieni chiusa</u> la discussione con un unico possibile esito; quando poi tu stesso ammetti che </p><p></p><p></p><p>Io infatti ho premesso che poteva capitare anche una valutazione diversa da parte di Agenzia delle Entrate , senza fare del mio caso una regola.</p><p></p><p></p><p>Questo è senz'altro condivisibile. Quindi a parte le ricerche su internet ecc che lasciano il tempo che troivano, anche da parte di un consulente professionale è bene richiedere ed avere riferimenti legislativi puntuali e non sue sole deduzioni, sia pur confortate da casi reali.</p><p></p><p>Con simpatia ed amicizia.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="basty, post: 320364, member: 35382"] [USER=53045]@Biz Consulting[/USER] Non sottovaluto mai le opinioni altrui, specie se espresse a titolo professionale. E riconosco anche che un professionista, rispondendo ad un forum, indubbiamente si espone "professionalmente" nei confronti dei lettori, mentre noi semplici partecipanti siamo solo tenuti ad una onestà e prudenza nell'esprimere pareri: ma non ne abbiamo nessuna responsabilità, e non ce ne possiamo fare una colpa se le nostre risposte si rivelano non esatte. Per questo motivo cerco solitamente di usare il modo condizionale e considerare i miei interventi solo dei pareri. Quando poi mi trovo chiamato in causa nel dover replicare ad un professionista, e magari dover dissentire, mi trovo anche abbastanza imbarazzato, perchè mi posso venire a trovare nella spiacevole situazione di mettere in risalto alcuni aspetti potenzialmente negativi di chi della professione sua ne ha una ragione di vita. Non me ne volere quindi: e considera queste mie, solo osservazioni fatte per il piacere di confrontarsi, per imparare o correggersi. Partecipare ad un forum significa questo. Giustamente hai osservato che il tema posto da [USER=43174]@cec[/USER] ha evidenziato alcuni particolari come la specificazione in 730 del sub meno indicato, che porterebbero a conclusioni specifiche, in se diverse da una risposta a carattere generale. Ma per la verità il tema delle "[I]parti comuni fittizie[/I]" non l'ho introdotto io per primo, e se su queste ho cercato di approfondire, non è stato certo per fare filosofie fini a se stesse. Poichè è un tema che mi ha incuriosito, oltre che coinvolgermi personalmente, aprirò un a specifica discussione, in modo da non sovrapporre la discussione di questo aspetto, al tema più specifico e particolare di [USER=43174]@cec[/USER]. Devo però una risposta alle affermazioni contenute nel tuo intervento, post #33. Non mi permetto di interpretare le leggi e le norme, che per altro non sono mai state direttamente citate da te; ritengo però di avere una sufficiente cultura per poter fare una analisi del testo da me citato ed a cui tu replichi. Sono ben conscio che la trattazione è stata posta sotto il capitolo spese condominiali: potrei anche convenire che a prima vista possa affermarsi il punto 1 di cui alla tua citazione. Quanto al punto 2 direi sia una considerazione assolutamente pleonastica e non dirimente: non è mai stata messa in discussione e non mi pare far al nostro caso. Sul punto 3, altrettanto si può dire; ma non vedo il nesso con quanto discusso. Ecco il testo incriminato: sul quale solo dobbiamo soffermarci. [COLOR=#ff0000]Per parti comuni si intendono quelle riferibili a più unità immobiliari funzionalmente autonome, a prescindere dall’esistenza di più proprietari. Le parti comuni interessate sono quelle indicate dall’articolo 1117, numeri 1, 2 e 3 del codice civile: ... (segue la elencazione del 1117 c.c.)[/COLOR] Come dicevo sopra, analizzando il testo, semplicemente sotto il profilo logico e sintattico, io dedurrei proprio il contrario rispetto a te: tale precisazione su cosa debbano intendersi le parti comuni, risulterebbe del tutto superflua e meritevole di non esistere , se fosse da attribuirsi solo ad un contesto condominiale. Infatti basta soffermarsi su quel [I][U]a prescindere[/U] dall'esistenza di più proprietari.[/I] E' scontato che in un contesto condominiale esistano più proprietari: ma allora se devo [B]prescindere[/B] da qualcosa, significa che devo prescindere dal contesto condominiale. Non certo da altro. Andando oltre: se prescindo dall'esistenza di più proprietari, e quindi ne considero uno solo, ricado esattamente nel caso in questione. In conclusione l'unica ragione che vedo all'aver scritto quella precisazione è proprio il voler affermare che [I]certe parti , quali quelle citate all'art. 117 che seguono, sono [U]sempre[/U] da considerarsi [U]parti comuni[/U] indipendentemente dal contesto condominiale. [/I] Aggiungerei una ulteriore osservazione, sempre di carattere personale, sulla quale potrei anche qui essere smentito da certe prassi ed interpretazioni giurisprudenziali: Secondo logica a mio parere si creerebbe una ingiusta disparità tra proprietari condominiali e proprietari esclusivi o in comproprietà/comunione; infatti nel caso di condominio l'importo detraibile è così calcolato: [I]Per la ristrutturazione delle parti comuni di edifici condominiali spettano le seguenti detrazioni: 50% delle spese sostenute (bonifici effettuati dall’amministratore) dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2018, [B]con un limite massimo di spesa di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare[/B] [B][/B][/I] Se si prendesse per vera la tua interpretazione, saremmo costretti a dire che pur esistendo due o più u.i., funzionalmente e catastalmente autonome e indipendenti, in quel caso il limite di spesa totale non sarebbe 96k€ x N° u.i., ma semplicemente 96k€: con una evidente disparità di trattamento. Da ultimo non posso non constatare una evidente contraddizione nella tua esposizione conclusiva: come consulente [U]affermi, ribadisci e ritieni chiusa[/U] la discussione con un unico possibile esito; quando poi tu stesso ammetti che Io infatti ho premesso che poteva capitare anche una valutazione diversa da parte di Agenzia delle Entrate , senza fare del mio caso una regola. Questo è senz'altro condivisibile. Quindi a parte le ricerche su internet ecc che lasciano il tempo che troivano, anche da parte di un consulente professionale è bene richiedere ed avere riferimenti legislativi puntuali e non sue sole deduzioni, sia pur confortate da casi reali. Con simpatia ed amicizia. [/QUOTE]
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