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Area Amministrativa Fiscale e Tributaria
Fisco, Detrazioni e Tasse
Come trasferire detrazioni ristrutturazioni de cuius
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Testo
<blockquote data-quote="Dimaraz" data-source="post: 320402" data-attributes="member: 46111"><p></p><p></p><p>Passaggio piuttosto criptico o in apparente contraddizione (sbagliato) in alcuni punti.</p><p>Non si dimentichi che nello specifico chi ha pagato era il padre che però non era proprietario.</p><p></p><p>Qui si apre un "busillis" cui ne la Legge ne le eventuali circolari/Guide del' Agenzia delle Entrate (<strong>che non fanno Legge</strong>) hanno trascurato o dato personale e discutibilissima (opponibile) spiegazione.</p><p></p><p>Anche volendo prendere a testo la circolare n° 7 dei Aprile 2017:</p><p></p><p><em><u>Trasferimento dell’immobile mortis causa </u></em></p><p><em>In caso di acquisizione dell’immobile per successione, le quote residue di detrazione si trasferiscono <span style="font-size: 15px">per intero esclusivamente all’erede o agli eredi che conservano la detenzione materiale e diretta dell’immobile. </span></em></p><p><span style="font-size: 15px"><em>In sostanza la detrazione compete a chi può disporre dell’immobile, a prescindere </em></span></p><p><em>dalla circostanza che lo abbia adibito a propria abitazione principale (Circolare 10.6.2004 n. 24, <span style="font-size: 15px">risposta 1.1).</span></em></p><p><span style="font-size: 15px"><em> A tale riguardo si precisa che:</em></span></p><p><em> se l’immobile è locato, non spetta la detrazione, in quanto l’erede proprietario non ne può <span style="font-size: 15px">disporre;</span></em></p><p><em> se l’immobile è a disposizione, la detrazione spetta in parti uguali agli eredi;</em></p><p><em> se vi sono più eredi, qualora uno solo abiti l’immobile, la detrazione spetta per intero a <span style="font-size: 15px">quest’ultimo, non avendone più gli altri la disponibilità;</span></em></p><p><em> se il coniuge superstite, titolare del solo diritto di abitazione, rinuncia all’eredità, non può fruire <span style="font-size: 15px">delle residue quote di detrazione, venendo meno la condizione di erede. In tale caso neppure gli altri eredi (figli) potranno beneficiare della detrazione se non convivono con il coniuge superstite, in quanto non hanno la detenzione materiale del bene.</span></em></p><p><em>La condizione della “detenzione materiale e diretta del bene” deve sussistere non solo per l’anno <span style="font-size: 15px">dell’accettazione dell’eredità, ma anche per ciascun anno per il quale il contribuente intenda fruire delle residue rate di detrazione.</span></em></p><p><span style="font-size: 15px"><em>L’erede che deteneva direttamente l’immobile e successivamente lo </em></span></p><p><em>ha concesso in comodato o in locazione non può fruire delle rate di detrazione di competenza degli <span style="font-size: 15px">anni in cui non detiene l’immobile direttamente. Tuttavia, al termine del contratto di locazione o di comodato, potrà beneficiare delle eventuali rate residue di competenza (Circolare 24.04.2015 n. 17, risposta 3.3).</span></em></p><p><em>In caso di vendita o di donazione da parte dell’erede che ha la detenzione materiale e diretta del <span style="font-size: 15px">bene, le quote residue della detrazione non fruite da questi non si trasferiscono all’acquirente/donatario neanche nell’ipotesi in cui la vendita o la donazione siano effettuate nel medesimo anno di accettazione dell’eredità. </span></em></p><p><em>La detrazione si trasmette anche quando il beneficiario dell’agevolazione (de cuius) era il conduttore <span style="font-size: 15px">dell’immobile, purché l’erede conservi la detenzione materiale e diretta, subentrando nella titolarità del contratto di locazione (Circolare 09.05.2013 n. 13, risposta 1.1).</span></em></p><p><em>In linea generale, la detrazione non si trasferisce agli eredi del comodatario, in quanto non <span style="font-size: 15px">subentrano nel contratto. Tuttavia, nell’ipotesi in cui l’erede sia il comodante questi potrà portare in detrazione le rate residue in quanto, in qualità di proprietario dell’immobile, ha il titolo giuridico che gli consente di fruire della detrazione. E’ necessario, tuttavia, che abbia la detenzione materiale e diretta del bene (Circolare 06.05.2016, n. 18, risposta 3.2).</span></em></p><p></p><p>Direi che è palese la necessità di un chiarimento legislativo che elimini i dubbi interpretativi originati da chi non è preposto a normare.</p><p>Vi sono evidenti "contrasti" fra norme che consentono di:</p><p>-attribuire il godimento di detrazioni a chi non è proprietario dell'immobile ma vanta un qualche diritto, anche solo per "convivenza" (che però non è un contratto) sullo stesso immobile all'epoca dell'inizio lavori</p><p>-si passi da un "requisito" di chi paga il conto ad una di chi "possiede" la titolarità dell'immobile</p><p>-si consenta il mantenimento della detrazione a chi comunque abbia ceduto l'immobile precisando il non trasferimento dei bonus a favore del compratore </p><p>-si nega la possibilità di godere dei bonus nel momento in cui chi ha ereditato tale "beneficio" non mantenga la disponibilità dell'immobile.</p><p></p><p>Nemmeno velate "apparenze" di differente trattamento = "anticostituzionalità" !!!???!!!</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Dimaraz, post: 320402, member: 46111"] [SIZE=4][/SIZE] Passaggio piuttosto criptico o in apparente contraddizione (sbagliato) in alcuni punti. Non si dimentichi che nello specifico chi ha pagato era il padre che però non era proprietario. Qui si apre un "busillis" cui ne la Legge ne le eventuali circolari/Guide del' Agenzia delle Entrate ([B]che non fanno Legge[/B]) hanno trascurato o dato personale e discutibilissima (opponibile) spiegazione. Anche volendo prendere a testo la circolare n° 7 dei Aprile 2017: [I][U]Trasferimento dell’immobile mortis causa [/U] In caso di acquisizione dell’immobile per successione, le quote residue di detrazione si trasferiscono [SIZE=4]per intero esclusivamente all’erede o agli eredi che conservano la detenzione materiale e diretta dell’immobile. [/SIZE][/I] [SIZE=4][I]In sostanza la detrazione compete a chi può disporre dell’immobile, a prescindere [/I][/SIZE] [I]dalla circostanza che lo abbia adibito a propria abitazione principale (Circolare 10.6.2004 n. 24, [SIZE=4]risposta 1.1).[/SIZE][/I] [SIZE=4][I] A tale riguardo si precisa che:[/I][/SIZE] [I] se l’immobile è locato, non spetta la detrazione, in quanto l’erede proprietario non ne può [SIZE=4]disporre;[/SIZE] se l’immobile è a disposizione, la detrazione spetta in parti uguali agli eredi; se vi sono più eredi, qualora uno solo abiti l’immobile, la detrazione spetta per intero a [SIZE=4]quest’ultimo, non avendone più gli altri la disponibilità;[/SIZE] se il coniuge superstite, titolare del solo diritto di abitazione, rinuncia all’eredità, non può fruire [SIZE=4]delle residue quote di detrazione, venendo meno la condizione di erede. In tale caso neppure gli altri eredi (figli) potranno beneficiare della detrazione se non convivono con il coniuge superstite, in quanto non hanno la detenzione materiale del bene.[/SIZE] La condizione della “detenzione materiale e diretta del bene” deve sussistere non solo per l’anno [SIZE=4]dell’accettazione dell’eredità, ma anche per ciascun anno per il quale il contribuente intenda fruire delle residue rate di detrazione.[/SIZE][/I] [SIZE=4][I]L’erede che deteneva direttamente l’immobile e successivamente lo [/I][/SIZE] [I]ha concesso in comodato o in locazione non può fruire delle rate di detrazione di competenza degli [SIZE=4]anni in cui non detiene l’immobile direttamente. Tuttavia, al termine del contratto di locazione o di comodato, potrà beneficiare delle eventuali rate residue di competenza (Circolare 24.04.2015 n. 17, risposta 3.3).[/SIZE] In caso di vendita o di donazione da parte dell’erede che ha la detenzione materiale e diretta del [SIZE=4]bene, le quote residue della detrazione non fruite da questi non si trasferiscono all’acquirente/donatario neanche nell’ipotesi in cui la vendita o la donazione siano effettuate nel medesimo anno di accettazione dell’eredità. [/SIZE] La detrazione si trasmette anche quando il beneficiario dell’agevolazione (de cuius) era il conduttore [SIZE=4]dell’immobile, purché l’erede conservi la detenzione materiale e diretta, subentrando nella titolarità del contratto di locazione (Circolare 09.05.2013 n. 13, risposta 1.1).[/SIZE] In linea generale, la detrazione non si trasferisce agli eredi del comodatario, in quanto non [SIZE=4]subentrano nel contratto. Tuttavia, nell’ipotesi in cui l’erede sia il comodante questi potrà portare in detrazione le rate residue in quanto, in qualità di proprietario dell’immobile, ha il titolo giuridico che gli consente di fruire della detrazione. E’ necessario, tuttavia, che abbia la detenzione materiale e diretta del bene (Circolare 06.05.2016, n. 18, risposta 3.2).[/SIZE][/I] Direi che è palese la necessità di un chiarimento legislativo che elimini i dubbi interpretativi originati da chi non è preposto a normare. Vi sono evidenti "contrasti" fra norme che consentono di: -attribuire il godimento di detrazioni a chi non è proprietario dell'immobile ma vanta un qualche diritto, anche solo per "convivenza" (che però non è un contratto) sullo stesso immobile all'epoca dell'inizio lavori -si passi da un "requisito" di chi paga il conto ad una di chi "possiede" la titolarità dell'immobile -si consenta il mantenimento della detrazione a chi comunque abbia ceduto l'immobile precisando il non trasferimento dei bonus a favore del compratore -si nega la possibilità di godere dei bonus nel momento in cui chi ha ereditato tale "beneficio" non mantenga la disponibilità dell'immobile. Nemmeno velate "apparenze" di differente trattamento = "anticostituzionalità" !!!???!!! [/QUOTE]
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