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Testo
<blockquote data-quote="Dimaraz" data-source="post: 320439" data-attributes="member: 46111"><p>La "contraddizione" si riduce ad un mero errore di indicazione (nel caso compilazione del commercialista=mancanza di cui dovrà eventualmente rispondere)</p><p></p><p>Per i lavori specificati:</p><p><span style="font-size: 15px"></span></p><p><span style="font-size: 15px"></span></p><p><span style="font-size: 15px">e per quanto evidenziato non vedo dubbi "interpretativi" (fermo restando le "possibilità" dell'ispettore babbeo di turno).</span></p><p><span style="font-size: 15px"></span></p><p><span style="font-size: 15px"><u><em>Unico proprietario di un intero edificio</em></u></span></p><p><span style="font-size: 15px"><em>Qualora un intero edificio sia posseduto da un unico proprietario e siano comunque in esso <span style="font-size: 15px">rinvenibili parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate, detto soggetto <strong>ha </strong><strong>diritto alla detrazione per le spese relative agli interventi realizzati sulle suddette parti comuni. </strong></span></em></span></p><p><span style="font-size: 15px"><em><span style="font-size: 15px">La locuzione “parti comuni di edificio residenziale” deve essere considerata in senso oggettivo e non soggettivo e va riferita, pertanto, alle parti comuni a più unità immobiliari e non alle parti comuni a più possessori (Circolare 11.05.1998 n. 121 risposta 2.6). </span></em></span></p><p><span style="font-size: 15px"><em>....</em></span></p><p><span style="font-size: 15px">(ripeto che le circolari e le Guide dell' Agenzia delle Entrate non sono "Leggi" ma danno solo indirizzo interpretativo ai propri funzionari...finchè sono "favorevoli" si citano) .</span></p><p><span style="font-size: 15px"></span></p><p><span style="font-size: 15px">Quanto sopra ovviamente vale finchè e per chi resta in vita.</span></p><p><span style="font-size: 15px">Nello specifico del caso di [USER=43174]@cec[/USER] direi che:</span></p><p><span style="font-size: 15px"><span style="font-size: 15px">-il fratello potrà continuare a detrarre tutte le quote a lui ascrivibili per pagamento fatto personalmente+quota parte (in base alla ripartizione successoria) delle detrazioni riferibili a pagamenti fatti dal padre.</span></span></p><p><span style="font-size: 15px">-il coniuge e @ CEC potranno detrarre le rimanenti quote parti (con inevitabile perdita per la parte non capiente).</span></p><p><span style="font-size: 15px"></span></p><p><span style="font-size: 15px"></span></p><p><span style="font-size: 15px"></span></p><p><span style="font-size: 15px"></span></p><p><span style="font-size: 15px"></span></p><p><span style="font-size: 15px"></span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Dimaraz, post: 320439, member: 46111"] La "contraddizione" si riduce ad un mero errore di indicazione (nel caso compilazione del commercialista=mancanza di cui dovrà eventualmente rispondere) Per i lavori specificati: [SIZE=4] e per quanto evidenziato non vedo dubbi "interpretativi" (fermo restando le "possibilità" dell'ispettore babbeo di turno). [U][I]Unico proprietario di un intero edificio[/I][/U] [I]Qualora un intero edificio sia posseduto da un unico proprietario e siano comunque in esso [SIZE=4]rinvenibili parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate, detto soggetto [B]ha [/B][B]diritto alla detrazione per le spese relative agli interventi realizzati sulle suddette parti comuni. [/B] La locuzione “parti comuni di edificio residenziale” deve essere considerata in senso oggettivo e non soggettivo e va riferita, pertanto, alle parti comuni a più unità immobiliari e non alle parti comuni a più possessori (Circolare 11.05.1998 n. 121 risposta 2.6). [/SIZE] ....[/I] (ripeto che le circolari e le Guide dell' Agenzia delle Entrate non sono "Leggi" ma danno solo indirizzo interpretativo ai propri funzionari...finchè sono "favorevoli" si citano) . Quanto sopra ovviamente vale finchè e per chi resta in vita. Nello specifico del caso di [USER=43174]@cec[/USER] direi che: [SIZE=4]-il fratello potrà continuare a detrarre tutte le quote a lui ascrivibili per pagamento fatto personalmente+quota parte (in base alla ripartizione successoria) delle detrazioni riferibili a pagamenti fatti dal padre.[/SIZE] -il coniuge e @ CEC potranno detrarre le rimanenti quote parti (con inevitabile perdita per la parte non capiente). [/SIZE] [/QUOTE]
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