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Testo
<blockquote data-quote="Salvatore Schiavone" data-source="post: 23306" data-attributes="member: 5971"><p>Rispondo seguendo l'ordine dei suoi quesiti.</p><p>1) La società a responsabilità limitata, ancorché con unico socio, risponde dei debiti sociali esclusivamente col suo patrimonio. Vi è una netta separazione tra il patrimonio del socio e quello della società. I creditori della società NON potranno agire verso il socio, ma solo nei confronti della società.</p><p>2) Dalla precedente risposta discende anche quella del secondo quesito, poiché se dei deibiti sociali risponde solo la società, è evidente che i creditori sociali non potranno far valere i loro diritti né sul patrimonio personale del socio né tantomeno su quello della sua famiglia.</p><p>3) Tuttavia, occorre anche aggiungere che alcuni creditori della società (soprattutto le Banche, che sono più forti sul piano contrattuale), potrebbero chiedere al socio di sottoscrivere una fideiussione a garanzia dei debiti contratti dalla società verso la Banca. Con la fideiussione, il socio risponde in proprio del debito della società.</p><p>Inoltre, se il socio è anche Ammnistratore della società, potrebbe in futuro commettere illeciti di natura fiscale e previdenziale, le cui sanzioni ricadono sull'Ammnistratore e non solo sulla società.</p><p>4) Pertanto, per quanto detto ai punti 3 e 4, il consiglio che do è quello di procedere con al separazione dei beni e di costituire TUTTI i beni immobili in Fondo patrimoniale (senza trasferimento di proprietà) e con la clausola che se occorre vendere o ipotecare il bene immobile, cioè compiere atti di straordinaria amministrazione, NON occorre l'autorizzazione del Tribunale dei Minorenni.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Salvatore Schiavone, post: 23306, member: 5971"] Rispondo seguendo l'ordine dei suoi quesiti. 1) La società a responsabilità limitata, ancorché con unico socio, risponde dei debiti sociali esclusivamente col suo patrimonio. Vi è una netta separazione tra il patrimonio del socio e quello della società. I creditori della società NON potranno agire verso il socio, ma solo nei confronti della società. 2) Dalla precedente risposta discende anche quella del secondo quesito, poiché se dei deibiti sociali risponde solo la società, è evidente che i creditori sociali non potranno far valere i loro diritti né sul patrimonio personale del socio né tantomeno su quello della sua famiglia. 3) Tuttavia, occorre anche aggiungere che alcuni creditori della società (soprattutto le Banche, che sono più forti sul piano contrattuale), potrebbero chiedere al socio di sottoscrivere una fideiussione a garanzia dei debiti contratti dalla società verso la Banca. Con la fideiussione, il socio risponde in proprio del debito della società. Inoltre, se il socio è anche Ammnistratore della società, potrebbe in futuro commettere illeciti di natura fiscale e previdenziale, le cui sanzioni ricadono sull'Ammnistratore e non solo sulla società. 4) Pertanto, per quanto detto ai punti 3 e 4, il consiglio che do è quello di procedere con al separazione dei beni e di costituire TUTTI i beni immobili in Fondo patrimoniale (senza trasferimento di proprietà) e con la clausola che se occorre vendere o ipotecare il bene immobile, cioè compiere atti di straordinaria amministrazione, NON occorre l'autorizzazione del Tribunale dei Minorenni. [/QUOTE]
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