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<blockquote data-quote="goost0804" data-source="post: 15717" data-attributes="member: 3911"><p>Questo è lo statuto del consorzio e credo ci siano poche scappatoie per non pagare </p><p></p><p>Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino</p><p>_____________________________</p><p>STATUTO</p><p>Anno 2003</p><p>(Approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 46/C.A. del 14/05/2003)</p><p>(Approvato con deliberazione della Giunta Regionale 18/07/2003, n. 688)</p><p>2</p><p>INDICE</p><p>CAPO 1°</p><p>NATURA GIURIDICA – SEDE – FINI – COMPRENSORIO – PERIMETRO</p><p>Art. 1 – Natura giuridica – Sede Pag. 4</p><p>Art. 2 – Finalità Pag. 4</p><p>Art. 3 – Comprensorio Pag. 6</p><p>Art. 4 – Perimetro del comprensorio Pag. 7</p><p>CAPO 2°</p><p>ORGANI DEL CONSORZIO</p><p>Art. 5 – Organi del Consorzio Pag. 8</p><p>Sezione 1ª - L’Assemblea dei Consorziati</p><p>Art. 6 – Assemblea Pag. 9</p><p>Art. 7 – Elenco degli aventi diritto al voto Pag. 9</p><p>Art. 8 – Esercizio del diritto di voto Pag. 10</p><p>Art. 9 – Pubblicazione dell’elenco degli aventi diritto al voto Pag. 10</p><p>Art. 10 – Reclami Pag. 10</p><p>Art. 11 – Convocazione dell’Assemblea Pag. 11</p><p>Art. 12 – Comunicazione agli aventi diritto al voto Pag. 11</p><p>Art. 13 – Costituzione dei seggi Pag. 11</p><p>Art. 14 – Determinazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione Pag. 11</p><p>Art. 15 – Lista dei candidati – schede per le votazioni Pag. 12</p><p>Art. 16 – Votazioni Pag. 14</p><p>Art. 17 – Scrutinio Pag. 14</p><p>Art. 18 – Validità ed efficacia delle votazioni Pag. 14</p><p>Art. 19 – Reclami Pag. 15</p><p>Art. 20 – Cause di ineleggibilità Pag. 15</p><p>Sezione 2ª - Il Consiglio</p><p>Art. 21 – Composizione Pag. 15</p><p>Art. 22 – Funzioni e competenze Pag. 16</p><p>Art. 23 – Convocazione Pag. 17</p><p>Sezione 3ª - Il Comitato Esecutivo</p><p>Art. 24 – Composizione Pag. 18</p><p>Art. 25 – Funzioni Pag. 18</p><p>Art. 26 – Provvedimenti di urgenza Pag. 19</p><p>Art. 27 – Convocazione Pag. 19</p><p>Sezione 4ª - Presidente - Vice Presidente</p><p>Art. 28 – Funzioni del Presidente Pag. 20</p><p>Art. 29 – Funzioni del Vice Presidente Pag. 21</p><p>3</p><p>Sezione 5ª - Disposizioni Comuni</p><p>Art. 30 – Accettazione delle cariche Pag. 21</p><p>Art. 31 – Durata delle cariche Pag. 21</p><p>Art. 32 – Inizio e scadenza delle cariche Pag. 21</p><p>Art. 33 – Cessazione dalle cariche Pag. 22</p><p>Art. 34 – Vacanza dalle cariche Pag. 22</p><p>Art. 35 – Rimborso spese Pag. 23</p><p>Art. 36 – Validità delle adunanze Pag. 23</p><p>Art. 37 – Segreteria organi deliberanti Pag. 23</p><p>Art. 38 – Astensioni Pag. 24</p><p>Art. 39 – Votazioni Pag. 24</p><p>Art. 40 – Verbali adunanze Pag. 24</p><p>Art. 41 – Pubblicazione deliberazioni Pag. 24</p><p>Art. 42 – Ricorso avverso le deliberazioni Pag. 25</p><p>Art. 43 – Copia deliberazioni Pag. 25</p><p>Sezione 6ª - Collegio dei Revisori Contabili</p><p>Art. 44 – Costituzione – Funzioni - Durata Pag. 25</p><p>Sezione 7ª - Amministrazione</p><p>Art. 45 – Struttura operativa Pag. 27</p><p>Art. 46 – Gestione patrimoniale e finanziaria Pag. 27</p><p>Sezione 8ª - Riparto della contribuenza</p><p>Art. 47 – Classifica provvisoria e definitiva Pag. 28</p><p>Art. 48 – Ruoli di contribuenza Pag. 28</p><p>Art. 49 – Riscossione dei contributi Pag. 28</p><p>Art. 50 – Servizio di tesoreria Pag. 28</p><p>4</p><p>CAPO 1</p><p>NATURA GIURIDICA – SEDE – FINI – COMPRENSORIO – PERIMETRO</p><p>ART. 1 – NATURA GIURIDICA – SEDE</p><p>Il Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino, costituito ai sensi della Legge Regionale n° 4 del</p><p>21/01/1984, modificata ed integrata dalla Legge Regionale del 07/10/1994, n° 50, la cui</p><p>delimitazione territoriale è definita dalla D.C.R. 754/13, è retto dal presente Statuto.</p><p>Il Consorzio, Ente di diritto pubblico – ai sensi dell’art. 59 del R.D. 13 febbraio 1933, n° 215 ha</p><p>sede in Latina, Corso G. Matteotti, 101.</p><p>ART. 2 – FINALITA’</p><p>Il Consorzio esplica le funzioni ed i compiti che gli sono attribuiti dalle leggi statali e regionali a</p><p>fini economici e sociali nell’ambito della complessiva opera di programmazione incidente sul</p><p>territorio e sugli insediamenti umani ivi stabiliti.</p><p>In particolare provvede:</p><p>a) ad assicurare la sua partecipazione all’elaborazione dei piani territoriali ed urbanistici</p><p>nonché dei piani e programmi di difesa dell’ambiente contro gli inquinamenti;</p><p>b) alla progettazione e all’esecuzione delle opere di bonifica, delle opere idrauliche e delle</p><p>opere relative ai corsi d’acqua naturali pubblici non classificati facenti parte integrante del</p><p>sistema di bonifica e di irrigazione e di ogni altra opera pubblica di interesse del</p><p>comprensorio, ivi comprese l’ultimazione, il completamento funzionale e l’estendimento</p><p>delle opere irrigue e di quelle di accumulo di acque aventi funzione anche di difesa del suolo</p><p>da esondazioni, quelle di provvista e di distribuzione di acqua per usi plurimi, quelle di</p><p>ravvenamento delle falde sotterranee e di regolazione e salvaguardia della qualità e quantità</p><p>dei corsi d’acqua superficiali, nonché il ripristino, l’adeguamento e l’ammodernamento delle</p><p>esistenti opere idrauliche ed irrigue di competenza dello Stato, della Regione o di altri Enti</p><p>territoriali, affidate in concessione, salvo quanto previsto dalla L.R. 53/98 art. 34;</p><p>c) alla manutenzione e all’esercizio delle opere di cui alla precedente lettera b);</p><p>d) a contribuire all’azione pubblica per la tutela delle acque destinate all’irrigazione e di quelle</p><p>defluenti nella rete di bonifica, nonché a concorrere ad individuare lo stato e le eventuali</p><p>fonti di inquinamento e le opere e le azioni da attuare per il monitoraggio delle acque;</p><p>e) al riutilizzo, in collaborazione con gli Enti pubblici e privati interessati, dei reflui</p><p>provenienti dalla depurazione e dal disinquinamento delle acque, collaborando al</p><p>completamento della depurazione;</p><p>5</p><p>f) ad esercitare le funzioni previste per i Consorzi di utilizzazione idrica in armonia con le</p><p>direttive dell’Autorità di Bacino, sotto l’osservanza e con i benefici delle relative leggi</p><p>speciali, nonché a collaborare con le Autorità ed i Soggetti gestori del servizio idrico</p><p>integrato;</p><p>g) a concorrere – ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. 152/99 - in collaborazione con gli Enti pubblici</p><p>e privati alla realizzazione di azioni di salvaguardia ambientale, di risanamento e</p><p>depurazione delle acque – anche al fine della loro utilizzazione irrigua, alla</p><p>rinaturalizzazione dei corsi d’acqua e della fitodepurazione;</p><p>h) all’assistenza dei consorziati nella trasformazione degli ordinamenti produttivi delle singole</p><p>aziende e nella loro gestione nonché, su richiesta e in nome e per conto degli interessati,</p><p>nella progettazione ed esecuzione delle opere di miglioramento fondiario e nel</p><p>conseguimento delle relative provvidenze;</p><p>i) a coordinare le iniziative a carattere territoriale inerenti lo scolo delle acque e la gestione</p><p>della risorsa idrica anche per quanto attiene la realizzazione delle opere aziendali e</p><p>interaziendali curandone eventualmente anche la progettazione e la direzione lavori;</p><p>j) a coordinare gli interventi di emergenza conseguenti a calamità naturali o eccezionali</p><p>avversità atmosferiche;</p><p>k) a realizzare e/o gestire mediante convenzione con gli Enti locali competenti nello specifico</p><p>settore, gli impianti e le opere civili infrastrutturali aventi comunque attinenza con l’azione</p><p>di bonifica sul territorio;</p><p>l) a concorrere alla preparazione del piano regionale per l’esecuzione delle opere di bonifica,</p><p>dando particolare rilievo alle finalità agricole e a quelle della vita rurale, curando</p><p>l’attuazione per la parte di propria competenza, dei programmi di intervento annuali e</p><p>pluriennali e tenendone informato l’organo regionale competente;</p><p>m) ad assumere, ai sensi e per gli effetti della vigente legislazione, tenendo distinte le rispettive</p><p>gestioni, le funzioni di consorzio di miglioramento fondiario sotto l’osservanza delle relative</p><p>leggi speciali;</p><p>n) a partecipare ad Enti, Società ed associazioni la cui attività rivesta interesse per la bonifica e</p><p>per l’irrigazione, nonché per la tutela delle acque e dell’ambiente;</p><p>o) a organizzare e promuovere, in collaborazione con altri Enti pubblici e privati interessati,</p><p>attività di sviluppo socio-economico finalizzate alla promozione, organizzazione ed</p><p>attuazione di progetti di difesa idrogeologica e per lo sviluppo territoriale con particolare</p><p>riferimento alla promozione dei patti territoriali;</p><p>p) ad ogni altra azione per la protezione del suolo, per la salvaguardia dell’ambiente, per la</p><p>tutela e l’uso plurimo delle acque.</p><p>6</p><p>ART. 3 – COMPRENSORIO</p><p>Il comprensorio del Consorzio, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n° 1112 del</p><p>31/01/1990, ha una superficie territoriale totale di Ha 169.868 che ricadono nelle seguenti Province</p><p>e Comuni:</p><p>PROVINCIA DI ROMA</p><p>Comuni di:</p><p>1) Artena Sup. Ha 1.842</p><p>2) Lariano Sup. Ha 2.300</p><p>Totale Ha 4.142</p><p>PROVINCIA DI LATINA</p><p>Comuni di:</p><p>1) Aprilia Sup. Ha 9.153</p><p>2) Bassiano Sup. Ha 3.163</p><p>3) Cisterna di Latina Sup. Ha 14.316</p><p>4) Cori Sup. Ha 8.601</p><p>5) Latina Sup. Ha 27.778</p><p>6) Maenza Sup. Ha 4.257</p><p>7) Norma Sup. Ha 3.082</p><p>8) Pontinia Sup. Ha 11.224</p><p>9) Priverno Sup. Ha 5.681</p><p>10) Prossedi Sup. Ha 3.608</p><p>11) Roccagorga Sup. Ha 2.398</p><p>12) Roccamassima Sup. Ha 1.255</p><p>13) Roccasecca dei Volsci Sup. Ha 2.362</p><p>14) Sabaudia Sup. Ha 14.430</p><p>15) S. Felice Circeo Sup. Ha 3.209</p><p>16) Sermoneta Sup. Ha 4.493</p><p>17) Sezze Sup. Ha 10.138</p><p>18) Sonnino Sup. Ha 6.379</p><p>19)Terracina Sup. Ha 13.083</p><p>Totale Ha 148.610</p><p>7</p><p>PROVINCIA DI FROSINONE</p><p>Comuni di:</p><p>1) Amaseno Sup. Ha 7.718</p><p>2) Giuliano di Roma Sup. Ha 3.399</p><p>3) Vallecorsa Sup. Ha 3.971</p><p>4) Villa S. Stefano Sup. Ha 2.028</p><p>Totale Ha 17.116</p><p>Totale Comuni</p><p>- Provincia di Roma n. 2</p><p>- Provincia di Latina n. 19</p><p>- Provincia di Frosinone n. 4</p><p>n. 25</p><p>La superficie totale è di Ha 169.868 di cui Ha 63.774 di nuova operatività.</p><p>ART. 4 – PERIMETRO DEL COMPRENSORIO E PERIMETRO DI CONTRIBUENZA</p><p>Il perimetro del comprensorio del Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino di cui alla deliberazione</p><p>del Consiglio Regionale del Lazio 31 gennaio 1990, n. 1112, come esattamente delineato dalla</p><p>deliberazione del Consiglio Regionale del Lazio 22 luglio 1993, n. 754, individuato nella</p><p>cartografia allegata alla citata deliberazione 754/1993, si svolge secondo i sottoscritti confini</p><p>indicati procedendo in senso orario a partire dal mare Tirreno (limite di nord-ovest):</p><p>Delimitazione rispetto al Consorzio di Bonifica di Pratica di Mare (n. 4):</p><p>confine comunale fra Nettuno e Latina, confine fra Nettuno ed Aprilia fino all’intersezione con la</p><p>strada statale 207 Nettunense (FF.SS. Roma-Nettuno), lungo detta strada fino all’intersezione con il</p><p>confine comunale fra Aprilia e Lanuvio, verso est lungo il confine fra Aprilia e Lanuvio, confine fra</p><p>Aprilia e Velletri, confine fra Velletri e Cisterna, confine fra Velletri e l’enclave di Artena, confine</p><p>fra Velletri e Lariano fino al punto di confine fra i territori comunali di Velletri, Lariano e Rocca di</p><p>Papa;</p><p>Delimitazione rispetto al Consorzio di Bonifica Tevere e Agro Romano (n. 3):</p><p>confine fra Rocca di Papa e Lariano, confine fra Lariano e l’anclave di Rocca Priora fino al punto di</p><p>confine fra Lariano detta enclave e Artena;</p><p>8</p><p>Delimitazione rispetto al Consorzio di Bonifica di Anagni (n. 7):</p><p>confine fra Lariano e Artena fino all’intersezione con il limite di bacino idrografico Liri Garigliano-</p><p>BR3, detto limite verso sud-est attraversando i comuni di Artena e Roccamassima fino al territorio</p><p>di Segni, confine comunale fra Cori e Segni, confine fra Montelanico e Cori, confine fra</p><p>Montelanico e Norma, confine fra Norma e Carpineto Romano, confine fra Carpineto Romano e</p><p>Bassiano, confine fra Carpineto Romano e Sezze, confine fra Carpineto Romano e Roccagorga,</p><p>confine fra Carpineto Romano e Maenza, confine fra Maenza e Supino, confine fra Supino e</p><p>Giuliano di Roma, confine fra Giuliano di Roma e Pratica, confine fra Giuliano di Roma e Ceccano</p><p>fino alla strada Ceccano-Giuliano di Roma;</p><p>Delimitazione rispetto al Consorzio di Bonifica Valle del Liri (n. 9):</p><p>strada che da Ceccano porta a Giuliano di Roma, confine fra Giuliano di Roma e Ceccano, confine</p><p>fra Ceccano e Villa S. Stefano, confine fra Villa S. Stefano e Castro dei Volsci, confine fra Castro</p><p>dei Volsci e Amaseno, confine fra Castro dei Volsci e Vallecorsa fino al punto di confine fra i</p><p>territori comunali di Castro dei Volsci, Vallecorsa e Lenola;</p><p>Delimitazione rispetto al Consorzio di Bonifica di Fondi – (n. 6):</p><p>confine fra Vallecorsa e Lenola, confine fra Vallecorsa e Fondi, confine fra Vallecorsa e Monte S.</p><p>Biagio, confine fra Monte S. Biagio e Amaseno, confine fra Monte S. Biagio e Sonnino, confine fra</p><p>Monte S. Biagio e Terracina fino alla località - Fontana S. Stefano ad intersecare il limite del bacino</p><p>idrografico del lago di Fondi, lungo detto limite passando, all’interno del territorio comunale di</p><p>Terracina, per il Monte S. Giusto ed il Monte Croce, fino al mare Tirreno a circa 500 metri ad ovest</p><p>della località Torre Canneto.</p><p>Il perimetro di contribuenza del Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino corrisponde alle aree</p><p>nelle quali sono organizzati servizi permanenti di bonifica e di irrigazione di cui alla deliberazione</p><p>del Consiglio Regionale del Lazio 31 gennaio 1990, n. 1112.</p><p>CAPO 2°</p><p>ORGANI DEL CONSORZIO</p><p>Art. 5 – ORGANI DEL CONSORZIO</p><p>a) L’Assemblea dei Consorziati;</p><p>b) il Consiglio di Amministrazione;</p><p>c) il Comitato Esecutivo;</p><p>d) il Presidente;</p><p>e) il Collegio dei Revisori Contabili.</p><p>SEZIONE 1ª - L’ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI</p><p>9</p><p>Art. 6 – ASSEMBLEA</p><p>L’Assemblea dei consorziati è costituita dai proprietari degli immobili iscritti nel catasto consortile,</p><p>nonché dai titolari dei diritti reali di godimento sugli immobili medesimi, dagli affittuari, dai</p><p>conduttori degli stessi, che, per obbligo derivante da norma di legge o da contratto siano tenuti a</p><p>pagare i contributi consortili unitamente ai proprietari o in luogo di questi, e, ai sensi del 2° comma</p><p>dell’art. 18 della legge regionale 21 gennaio 1984, n° 4 e successive modificazioni, abbiano</p><p>effettuato richiesta di iscrizione nel catasto consortile e nei ruoli di contribuenza.</p><p>L’Assemblea dei consorziati si riunisce per eleggere i propri rappresentanti per la costituzione del</p><p>Consiglio di Amministrazione.</p><p>L’elettorato attivo e passivo compete ad ogni componente dell’assemblea che sia maggiorenne, che</p><p>goda dei diritti civili e che sia in regola con il pagamento dei contributi consortili.</p><p>Per i minori e gli interdetti, il diritto di voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti; per le persone</p><p>giuridiche dai rappresentanti o procuratori all’uopo nominati, per i sottoposti all’amministrazione</p><p>giudiziaria, dal curatore o dall’amministratore.</p><p>In caso di comunione, il diritto di voto è esercitato da uno dei partecipanti alla comunione stessa, al</p><p>quale dovrà essere conferita delega dalla maggioranza di proprietà.</p><p>La delega di cui al precedente comma deve essere conferita con atto scritto, autenticato da un notaio</p><p>o dal segretario comunale del comune di residenza del delegato, ovvero da funzionari del Consorzio</p><p>all’uopo delegati dal Presidente.</p><p>In mancanza di delega si considera quale rappresentante della comunione il primo intestatario della</p><p>corrispondente partita catastale risultante dai registri del Consorzio.</p><p>Per l’esercizio del diritto di voto a mezzo di rappresentanti indicati nei precedenti quarto e quinto</p><p>comma, i relativi titoli di legittimazione debbono essere depositati presso la Segreteria del</p><p>Consorzio a cura degli interessati, non oltre il ventesimo giorno antecedente quello fissato per la</p><p>convocazione dell’Assemblea dei consorziati.</p><p>ART. 7 – ELENCO DEGLI AVENTI DIRITTO AL VOTO</p><p>Il Consorzio con deliberazione del Comitato Esecutivo provvede, sulla base dei ruoli di</p><p>contribuenza relativi all’anno precedente alla data di indizione delle elezioni e dai dati risultanti nel</p><p>catasto consortile, alla formazione dell’elenco degli aventi diritto al voto.</p><p>L’iscrizione nell’elenco degli aventi diritto al voto costituisce il titolo per l’esercizio stesso.</p><p>L’elenco dovrà contenere per ciascun avente diritto al voto:</p><p>- le generalità;</p><p>- l’ammontare del contributo iscritto al ruolo;</p><p>- l’indicazione della sezione di contribuenza di appartenenza di cui al successivo art. 14;</p><p>1 0</p><p>- l’indicazione del seggio presso il quale deve essere esercitato il diritto di voto.</p><p>ART. 8 – ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO</p><p>Ciascun componente dell’Assemblea ha diritto ad un solo voto che è uguale, personale e non</p><p>delegabile e che è esercitato nell’ambito della sezione di appartenenza.</p><p>Il consorziato iscritto in più sezioni esercita il proprio diritto in una soltanto delle sezioni che deve</p><p>essere dallo stesso consorziato indicata quindici giorni prima del termine previsto dallo statuto per</p><p>l’approvazione delle liste degli aventi diritto al voto. Trascorso infruttuosamente tale termine il</p><p>Consorzio iscrive il consorziato nella sezione in cui il consorziato stesso risulta maggior</p><p>contribuente.</p><p>ART. 9 – PUBBLICAZIONE DELL’ELENCO DEGLI AVENTI DIRITTO AL VOTO</p><p>La deliberazione del Comitato Esecutivo di approvazione dell’elenco dovrà essere pubblicata</p><p>oltrechè nell’Albo consortile, anche nell’albo pretorio dei Comuni ricadenti nel comprensorio, per</p><p>un periodo di 15 giorni consecutivi.</p><p>Durante lo stesso periodo dovrà essere depositato nell’albo pretorio di ogni Comune ricadente nel</p><p>comprensorio uno stralcio dell’elenco con l’indicazione degli aventi diritto al voto con proprietà</p><p>ricadente nel singolo Comune. Per lo stesso periodo l’elenco generale dovrà essere depositato, a</p><p>disposizione degli interessati, presso gli uffici del Consorzio.</p><p>Dell’avvenuto deposito dovrà essere data contemporanea notizia mediante affissione, nei comuni e</p><p>nelle frazioni, di apposito manifesto, nel quale dovranno essere altresì indicati il termine e le</p><p>modalità per la presentazione degli eventuali reclami da parte degli interessati.</p><p>Nel manifesto dovrà essere riportato il testo degli articoli 6, 7 e 8 del presente statuto.</p><p>ART. 10 – RECLAMI</p><p>I reclami contro le risultanze dell’elenco debbono essere diretti al Comitato Esecutivo e inviati,</p><p>mediante raccomandata con r.r. presso la sede del Consorzio, entro il termine perentorio di quindici</p><p>giorni dall’ultimo di pubblicazione.</p><p>Il Comitato Esecutivo, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente comma, si</p><p>pronuncia con provvedimento motivato sui reclami ed introduce le conseguenti variazioni</p><p>all’elenco. Tali decisioni vengono comunicate ai ricorrenti con raccomandata r.r.</p><p>Decisi i ricorsi ed acquisite le designazioni dei rappresentanti di cui ai commi quarto e quinto del</p><p>precedente art. 6, il Comitato Esecutivo approva definitivamente l’elenco degli aventi diritto al</p><p>voto, previa introduzione delle generalità dei votanti, ivi comprese quelle dei predetti</p><p>rappresentanti, e dispone gli stralci dell’elenco per ciascun seggio elettorale.</p><p>1 1</p><p>ART. 11 – CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA</p><p>La convocazione dell’Assemblea dei consorziati viene fatta dal Presidente del Consorzio, previa</p><p>deliberazione del Consiglio di Amministrazione mediante manifesto murale da applicarsi nell’albo</p><p>consorziale, nei Comuni e nelle frazioni, almeno trenta giorni prima di quello fissato per</p><p>l’Assemblea.</p><p>L’affissione di tale manifesto sarà ripetuta almeno sette giorni prima di quello fissato per</p><p>l’Assemblea.</p><p>In esso saranno indicati l’oggetto, il giorno, l’ora d’inizio e termine delle votazioni, nonché la sede</p><p>dei seggi elettorali; sarà altresì riportato il testo degli articoli 6, 8 e 14.</p><p>Nelle due settimane prima della data di votazione, sarà pubblicato un avviso su quotidiani di larga</p><p>diffusione locale, per due volte – a distanza di almeno cinque giorni l’uno dall’altro – nel quale, con</p><p>le comunicazioni relative alla sede, alla data e alle ore della votazione; si farà richiamo, per</p><p>particolari dettagli, al manifesto murale.</p><p>L’Assemblea ha luogo normalmente ogni 5 anni, entro il mese di novembre, semprechè siano</p><p>trascorsi trenta giorni dall’ultima comunicazione delle decisioni del Comitato esecutivo riguardo</p><p>alla formazione dell’elenco degli aventi diritto al voto, regolata al penultimo comma dell’art. 10.</p><p>ART. 12 – COMUNICAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO AL VOTO</p><p>Entro il termine di trenta giorni antecedente la data fissata per le elezioni, il Presidente del</p><p>Consorzio – in conformità a quanto disposto dall’art. 37 della legge regionale 11/12/1998, n° 53 e</p><p>successive modifiche e integrazioni – a mezzo di apposito avviso da recapitarsi ad ogni avente</p><p>diritto al voto, darà notizia della data di svolgimento delle elezioni, dell’ora di inizio e del termine</p><p>delle votazioni medesimo, della sede del seggio elettorale, della sezione di appartenenza, nonché</p><p>delle norme di cui all’ art. 16 dello Statuto, del quale si riporterà il testo.</p><p>Art. 13 – COSTITUZIONE DEI SEGGI</p><p>Con propria deliberazione il Comitato Esecutivo stabilirà il numero e l’ubicazione dei seggi</p><p>elettorali nominando, per ciascuno di essi, il Presidente, due scrutatori ed un segretario.</p><p>ART. 14 – DETERMINAZIONE DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI</p><p>AMMINISTRAZIONE</p><p>I membri elettivi del Consiglio di Amministrazione, di cui al successivo art. 21, 1° comma, sono</p><p>eletti tra gli aventi diritto al voto.</p><p>1 2</p><p>Ai fini dell’elezione gli aventi diritto al voto sono raggruppati in quattro sezioni distinte in relazione</p><p>alla contribuenza delle quali tre riservate ai titolari di immobili a destinazione agricola.</p><p>Alla prima sezione appartengono i consorziati tenuti ad un contributo inferiore al rapporto tra la</p><p>contribuenza consortile agricola totale ed il numero totale delle ditte consorziate.</p><p>Alla terza sezione appartengono i consorziati tenuti ad un contributo superiore al rapporto tra la</p><p>contribuenza consortile agricola totale decurtata della contribuenza a cui sono tenuti i consorziati di</p><p>prima sezione ed il numero totale delle ditte contribuenti, decurtato del numero di ditte appartenenti</p><p>alla prima sezione.</p><p>Alla seconda sezione appartengono i consorziati non appartenenti alla prima e terza sezione.</p><p>La quarta sezione è riservata ai proprietari di immobili a destinazione non agricola.</p><p>Alle sezioni di contribuenza dei titolari di immobili a destinazione agricola sono assegnati nove</p><p>consiglieri da eleggere.</p><p>Il numero dei consiglieri da attribuire a ciascuna delle prime tre sezioni è direttamente</p><p>proporzionale al rispettivo carico contributivo.</p><p>In tale conteggio potranno effettuarsi i necessari arrotondamenti all’unità, per difetto o per eccesso.</p><p>Alla sezione di contribuenza dei titolari di immobili a destinazione non agricola è assegnato un</p><p>consigliere da eleggere.</p><p>L’elezione del Consiglio di Amministrazione si svolge separatamente e contemporaneamente per le</p><p>quattro sezioni.</p><p>ART. 15 – LISTA DEI CANDIDATI – SCHEDE PER LE VOTAZIONI</p><p>Le votazioni avvengono soltanto a scrutinio segreto.</p><p>Dovranno predisporsi schede differenziate per ogni sezione di contribuenza.</p><p>Le schede di votazione, debitamente timbrate, dovranno essere consegnate al Presidente del seggio</p><p>che, prima dell’inizio delle votazioni, controllerà insieme agli scrutatori, il numero di esse,</p><p>facendone menzione nel verbale di cui all’art. 17.</p><p>Gli iscritti nell’elenco degli aventi diritti al voto possono presentare liste di candidati per ciascuna</p><p>sezione di appartenenza scelti fra i consorziati iscritti all’elenco stesso e nell’ambito della stessa</p><p>sezione ivi compresi i legali rappresentanti delle persone giuridiche.</p><p>Il numero dei candidati compresi in ciascuna lista non deve essere superiore al numero dei</p><p>consiglieri attribuiti a ciascuna sezione come indicato nell’art. 14. Di tutti i candidati deve essere</p><p>indicato il cognome, il nome, luogo e data di nascita.</p><p>1 3</p><p>Le liste devono essere consegnate in duplice copia entro e non oltre le ore 14 del ventesimo giorno</p><p>anteriore alla data di convocazione dell’Assemblea dei consorziati ad un funzionario del Consorzio</p><p>all’uopo delegato dal Presidente, che ne accuserà ricevuta restituendo una copia da lui firmata con</p><p>l’indicazione del giorno e dell’ora di ricezione.</p><p>Le liste devono essere firmate per accettazione dai candidati e presentate da un numero di</p><p>consorziati non inferiore a 30 degli aventi diritto al voto di ogni sezione. Le firme dei candidati e</p><p>quelle dei presentatori delle liste dovranno essere dichiarate autentiche da un notaio o dal segretario</p><p>comunale o da funzionari del Consorzio all’uopo designati dal Presidente.</p><p>I candidati e i presentatori non possono figurare in più di una lista. Qualora più liste contengano</p><p>uguali firme di candidati o di sottoscrittori, avrà efficacia la firma apposta sulla lista pervenuta</p><p>anteriormente, considerandosi come non apposta la firma delle liste successive.</p><p>Le determinazioni debitamente motivate in ordine all’accettazione delle liste nonché alla</p><p>eliminazione delle firme ricorrenti in più di una lista saranno comunicate, anteriormente alla data di</p><p>svolgimento delle elezioni al primo fra i firmatari della relativa lista.</p><p>Le liste accettate saranno dal Consorzio distintamente trascritte secondo l’ordine di presentazione su</p><p>schede differenziate sezione per sezione predisposte per le votazioni, rispettando altresì l’ordine con</p><p>cui i candidati figurano nelle singole liste. In testa a ciascuna lista sarà stampata una casella e a</p><p>fianco di ciascuno dei nomi dei candidati nelle liste sarà stampata una casella di minore dimensione.</p><p>Resta, comunque, ferma per gli elettori la facoltà di votare nell’ambito della sezione di</p><p>appartenenza, per qualsiasi iscritto nell’elenco degli aventi diritto al voto della sezione stessa, anche</p><p>non indicato nelle liste di candidati previsti nei commi quarto e seguenti del presente articolo. A tal</p><p>fine sulle schede saranno tracciate in ogni caso tante righe in bianco quanti sono i consiglieri da</p><p>eleggere, sulle quali l’elettore potrà scrivere i nomi dei candidati prescelti.</p><p>Per votare i candidati che figurano in una lista va apposto un segno sulla casella stampata in testa</p><p>alla lista medesima.</p><p>L’elettore può altresì votare singoli candidati indicati nella lista apponendo un segno nelle relative</p><p>caselle stampate a fianco dei nominativi medesimi, ferma restando la possibilità di integrare tali</p><p>manifestazioni di voto con l’indicazione di altri candidati nelle apposite righe in bianco.</p><p>Non può votarsi, a pena di nullità della scheda, un numero di candidati superiore a quello dei</p><p>consiglieri attribuiti alla sezione.</p><p>Le norme contenute negli ultimi quattro commi dell’art. 15 dovranno essere riportate in calce alle</p><p>schede.</p><p>1 4</p><p>ART. 16 – VOTAZIONI</p><p>Nella sala delle votazioni è ammesso soltanto chi è iscritto nell’elenco degli aventi diritto al voto.</p><p>In caso di contestazione sui dati anagrafici relativi agli iscritti nell’elenco degli aventi diritto al</p><p>voto, derivante da mero errore di trascrizione, il Presidente del seggio è autorizzato a far luogo,</p><p>seduta stante, alle necessarie correzioni sulla base di apposita dichiarazione di rettifica, a firma del</p><p>Presidente del Consorzio o dei funzionari consorziali da lui delegati, esibita e consegnata</p><p>dall’interessato.</p><p>Tra l’apertura e la chiusura delle votazioni debbono trascorrere almeno 10 ore. Gli aventi diritto al</p><p>voto che al momento stabilito per la chiusura delle votazioni si trovino nell’apposita sala saranno</p><p>ammessi a votare.</p><p>Il Presidente del seggio, accertata l’identità dell’avente diritto al voto, consegnerà la scheda a</p><p>ciascun votante in base alla sezione di appartenenza.</p><p>Il votante, espresso il voto, consegnerà la scheda, dopo averla chiusa, al Presidente del seggio il</p><p>quale, previo riscontro, la introdurrà subito nell’apposita urna. Nel contempo uno degli scrutatori</p><p>apporrà la firma accanto al nome del votante contenuto nell’elenco degli aventi diritto al voto.</p><p>Sono nulle le schede che oltre all’espressione del voto contengono qualsiasi annotazione o segno,</p><p>anche involontario, che possa renderne identificabile la provenienza.</p><p>Il Presidente e gli scrutatori decidono a maggioranza sulle questioni che dovessero insorgere in</p><p>seguito alle operazioni di voto e le decisioni stesse saranno riportate nel verbale di cui al successivo</p><p>art. 17.</p><p>Per quanto non previsto nel presente articolo, valgano, per quanto applicabili, le disposizioni per</p><p>l’elezione degli organi delle Amministrazioni comunali e successive variazioni.</p><p>ART. 17 – SCRUTINIO</p><p>Subito dopo la chiusura delle votazioni il Presidente e gli scrutatori procederanno allo scrutinio,</p><p>previo riscontro del numero delle schede contenute nell’urna con quelle prese in consegna.</p><p>Di tali operazioni dovrà essere redatto apposito verbale da trasmettersi senza indugio</p><p>all’Amministrazione del Consorzio unitamente a tutte le schede, comprese quelle nulle o non</p><p>utilizzate ed agli altri atti.</p><p>ART. 18 – VALIDITA’ ED EFFICIACIA DELLE VOTAZIONI</p><p>Le votazioni sono valide qualunque sia il numero dei votanti. Rimarranno eletti coloro che avranno</p><p>riportato il maggior numero di voti. In caso di parità risulterà eletto colui che è iscritto nei ruoli per</p><p>un contributo più elevato. In caso di parità di contributo, risulterà eletto il contribuente più anziano.</p><p>1 5</p><p>ART. 19 – RECLAMI</p><p>I verbali relativi alle operazioni elettorali devono pervenire in copia alla struttura regionale</p><p>competente in materia entro dieci giorni dalla data di svolgimento dello scrutinio.</p><p>Contro le operazioni elettorali può essere interposto ricorso alla Giunta Regionale, entro venti giorni</p><p>dalla data di pubblicazione dei risultati elettorali nell’Albo consortile.</p><p>Il Comitato Esecutivo, non oltre dieci giorni dalla data di chiusura delle votazioni, presa visione dei</p><p>verbali e degli atti, proclama e pubblica i risultati delle votazioni e i nominativi degli eletti.</p><p>La Giunta Regionale decide dei ricorsi avverso le operazioni elettorali entro sessanta giorni dalla</p><p>loro presentazione.</p><p>ART. 20 – CAUSE DI INELEGGIBILITA'</p><p>Non possono essere eletti quali componenti del Consiglio di Amministrazione:</p><p>a) i minori, anche se emancipati, gli interdetti e gli inabilitati;</p><p>b) i falliti, per un quinquennio dalla data di dichiarazione del fallimento;</p><p>c) coloro che siano stati interdetti dai pubblici uffici, per la durata della interdizione;</p><p>d) coloro che abbiano riportato condanne che non consentano la iscrizione nelle liste elettorali</p><p>politiche, salvo gli effetti della riabilitazione, nonché coloro che siano stati sottoposti a</p><p>misure di sicurezza che non consentano l’iscrizione nelle liste elettorali politiche, fino ad un</p><p>anno dopo la cessazione degli effetti del provvedimento;</p><p>e) i funzionari dello Stato, della Regione e degli Enti delegati, cui competono funzioni di vigilanza</p><p>e tutela sull'Amministrazione del Consorzio;</p><p>f) i dipendenti, comunque denominati, nonché i pensionati del Consorzio;</p><p>g) coloro che hanno il maneggio del denaro consorziale o, avendolo avuto, non hanno reso il conto</p><p>della loro gestione;</p><p>h) coloro che hanno liti pendenti con il Consorzio;</p><p>i) coloro che hanno in appalto lavori e forniture consorziali;</p><p>l) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il Consorzio, si trovino legalmente in</p><p>mora.</p><p>Non possono essere contemporaneamente consiglieri gli ascendenti e discendenti, gli affini in linea</p><p>retta, i fratelli ed i coniugi. L'ineleggibilità ha effetto nei confronti di colui che è gravato da minori</p><p>contributi.</p><p>SEZIONE 2ª - IL CONSIGLIO</p><p>ART. 21 – COMPOSIZIONE</p><p>Il Consiglio è composto da:</p><p>1 6</p><p>o dieci consiglieri eletti, fra gli aventi diritto al voto, dall’Assemblea dei proprietari degli</p><p>immobili ricadenti nel comprensorio consortile e dagli altri soggetti indicati dalle</p><p>disposizioni di legge, iscritti nel catasto dell’Ente e tenuti a pagare il contributo consortile;</p><p>o un rappresentante nominato dai Comuni il cui territorio ricade integralmente nel</p><p>comprensorio di bonifica.</p><p>Le norme disciplinanti l’elettorato attivo e passivo e le operazioni elettorali sono contenute nella</p><p>L.R. 21/01/1984, n° 4 e successive modificazioni ed integrazioni, nella L.R. 11/12/1998, n° 53 e nel</p><p>Regolamento per le elezioni.</p><p>ART. 22 – FUNZIONI E COMPETENZE</p><p>Il Consiglio determina l’indirizzo amministrativo del Consorzio e ne controlla l’attuazione; esercita</p><p>la potestà regolamentare attribuitagli dalle leggi e dallo Statuto; approva i piani e programmi</p><p>dell’attività consortile.</p><p>Spetta al Consiglio:</p><p>a) eleggere a scrutinio segreto nel suo seno, tra i membri eletti dall’Assemblea dei consorziati,</p><p>il Presidente, il Vice Presidente e fissarne gli emolumenti;</p><p>b) eleggere a scrutinio segreto nel suo seno tre membri del Comitato Esecutivo;</p><p>c) insediare, nel suo seno, il membro nominato dai Comuni il cui territorio ricade integralmente</p><p>nel comprensorio di bonifica;</p><p>d) eleggere due Revisori Contabili effettivi e due supplenti iscritti nell’albo dei Revisori</p><p>Contabili;</p><p>e) insediare il Collegio dei Revisori Contabili, compreso il Presidente, quest’ultimo nominato</p><p>dalla Giunta Regionale, e fissarne gli emolumenti;</p><p>f) fissare i gettoni di presenza spettanti ai componenti gli organi consorziali per la loro</p><p>partecipazione alle sedute, e alle commissioni;</p><p>g) adottare lo statuto e le sue eventuali modifiche;</p><p>h) adottare i regolamenti di amministrazione, il piano di organizzazione variabile e le eventuali</p><p>modifiche;</p><p>i) approvare il programma triennale dei lavori pubblici ed i suoi eventuali aggiornamenti</p><p>annuali;</p><p>j) approvare il programma annuale di attività unitamente al bilancio preventivo e ai criteri per il</p><p>finanziamento definitivo delle opere;</p><p>k) adottare il regolamento per le elezioni;</p><p>l) convocare l’Assemblea per l’elezione del Consiglio;</p><p>m) formulare le proposte ed esprimere i pareri previsti dalle vigenti leggi nazionali e regionali;</p><p>1 7</p><p>n) delimitare il perimetro consortile di contribuenza;</p><p>o) adottare il piano di classifica per il riparto provvisorio e definitivo delle spese di esecuzione,</p><p>di manutenzione ed esercizio delle opere in gestione al Consorzio, nonché degli oneri</p><p>generali di funzionamento;</p><p>p) deliberare il bilancio di previsione e le relative variazioni;</p><p>q) deliberare il conto consuntivo e le variazioni dei residui attivi e passivi;</p><p>r) deliberare sulle convenzioni di gestione stabilite dalla legge regionale 11/12/1998 n° 53;</p><p>s) deliberare l’assunzione di mutui, salvo il disposto del successivo articolo 25 lettera l);</p><p>t) pronunciarsi sugli argomenti sottoposti al suo esame dal Comitato Esecutivo;</p><p>u) deliberare in riguardo al perseguimento delle finalità dell’Ente, sull’acquisto e</p><p>sull’alienazione di beni immobili, nonché sulla costituzione, modificazione ed estinzione</p><p>degli altri diritti reali immobiliari, nonché sul trasferimento al Consorzio a titolo gratuito</p><p>delle aree ed i fabbricati demaniali sui quali risulti costituito il diritto di usufrutto a favore dei</p><p>Consorzi stessi;</p><p>v) approvare l’elenco in cui vengono indicate, distintamente, le aree, nonché i fabbricati</p><p>intestati al demanio dello stato, di cui il Consorzio risulti usufruttuario;</p><p>w) deliberare la costituzione, nel suo interno, di Commissioni aventi compito di istruire e</p><p>riferire, in sede consultiva, su materie di sua competenza;</p><p>x) deliberare la partecipazione con responsabilità limitata ad Enti, Società ed associazioni la cui</p><p>attività riveste interesse per la bonifica e per l’irrigazione, nonché per la tutela delle acque</p><p>dell’ambiente;</p><p>y) deliberare sui criteri per le licenze e concessioni temporanee a terzi non consorziati;</p><p>z) decidere sulle opposizioni proposte avverso le proprie deliberazioni;</p><p>aa) deliberare la decadenza dalle cariche qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 33 lett.c;</p><p>bb) attribuire il compito di segretario degli organi deliberanti, per un periodo di tempo non</p><p>superiore alla durata in carica dei medesimi, ad un dipendente del Consorzio con funzioni</p><p>non inferiori a quelle direttive.</p><p>ART. 23 - CONVOCAZIONE</p><p>Il Consiglio si riunisce di diritto non meno di due volte all’anno.</p><p>Le riunioni del Consiglio avranno luogo nella sede del Consorzio.</p><p>La convocazione del Consiglio è disposta dal Presidente, con preavviso, mediante lettera</p><p>raccomandata, di almeno sette giorni prima di quello fissato per l’adunanza non considerando i</p><p>giorni festivi.</p><p>1 8</p><p>L’atto di convocazione deve contenere l’ordine del giorno ed indicare il luogo, il giorno, e l’ora</p><p>della riunione.</p><p>In caso di urgenza, la convocazione deve essere disposta con preavviso di due giorni, non</p><p>considerando i giorni festivi, mediante comunicazione telegrafica.</p><p>Almeno due giorni prima della riunione, non considerando i giorni festivi, gli atti relativi agli</p><p>argomenti posti all’ordine del giorno saranno depositati presso la Segreteria del Consorzio, a</p><p>disposizione dei consiglieri.</p><p>Il Consiglio è, altresì, convocato su richiesta, mediante lettera raccomandata e con indicazione degli</p><p>argomenti da trattare, dalla maggioranza dei componenti il Comitato Esecutivo o da almeno cinque</p><p>consiglieri in carica o su richiesta del Collegio dei Revisori Contabili, ai sensi del successivo art. 44,</p><p>ultimo comma.</p><p>Il Consiglio si riunisce in prima seduta su convocazione del Presidente uscente.</p><p>Assume la presidenza provvisoria il consigliere eletto con il più alto numero di voti preferenziali.</p><p>In caso di parità di voti assume la presidenza il più anziano di età.</p><p>Nella prima riunione il Consiglio procede all’elezione del Presidente, del Vice Presidente e dei</p><p>componenti il Comitato Esecutivo.</p><p>SEZIONE 3ª - COMITATO ESECUTIVO</p><p>ART. 24 – COMPOSIZIONE</p><p>Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente del Consorzio, dal Vice Presidente e da tre altri</p><p>membri eletti a termini dell’art. 22, lett. a) e b).</p><p>ART. 25 - FUNZIONI</p><p>Spetta al Comitato:</p><p>a) approvare l’elenco degli aventi diritto al voto;</p><p>b) determinare il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione da eleggere in ogni</p><p>sezione, come disposto dal regolamento per le elezioni;</p><p>c) nominare i componenti dei seggi elettorali;</p><p>d) deliberare di stare in giudizio davanti alla Autorità giudiziaria ed a qualsiasi giurisdizione</p><p>speciale, nonché sulle eventuali transazioni;</p><p>e) predisporre lo Statuto, i regolamenti di amministrazione, il piano di organizzazione</p><p>variabile, nonché il regolamento per le elezioni;</p><p>f) applicare le disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro;</p><p>g) provvedere alla costituzione, modificazione, risoluzione dei rapporti di lavoro e ai</p><p>provvedimenti disciplinari del personale dipendente;</p><p>1 9</p><p>h) predisporre il bilancio preventivo, il conto consuntivo e le relative variazioni;</p><p>i) deliberare sui servizi di riscossione tributi, tesoreria e cassa;</p><p>j) deliberare sui ruoli di contribuenza sulla base dei piani di riparto delle spese di cui all’art. 22</p><p>lett. o), e del bilancio preventivo, deliberati dal Consiglio;</p><p>k) deliberare sui finanziamenti provvisori e sulla costituzione in pegno o cessione in garanzia,</p><p>per lo svolgimento di operazioni necessarie per l’adempimento delle finalità istituzionali</p><p>dell’Ente, di crediti nei confronti dello Stato, della Regione, di Enti e di privati;</p><p>l) deliberare sull’assunzione di mutui, garantiti da delegazioni sui contributi, per la copertura</p><p>della quota di costo delle opere pubbliche e private a carico della proprietà;</p><p>m) deliberare sui progetti esecutivi e sulle perizie di variante;</p><p>n) deliberare sull’affidamento dei lavori, servizi e forniture, ai sensi delle vigenti disposizioni</p><p>di legge;</p><p>o) deliberare sugli accordi di programma tra i Consorzi e le altre Autorità locali per definire in</p><p>modo integrato e coordinato questioni di interesse comune;</p><p>p) disporre per l’aggiornamento del catasto consortile nonché dell’elenco degli scarichi nei</p><p>canali consortili e dei relativi atti di concessione;</p><p>q) sovrintendere alla regolare conservazione e manutenzione delle opere e dei beni consorziali;</p><p>r) deliberare sugli acquisti e le alienazioni di beni mobili, sulle locazioni e conduzioni dei beni</p><p>immobili, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;</p><p>s) decidere sulle opposizioni proposte avverso le proprie deliberazioni;</p><p>t) proclamare i risultati delle votazioni dell’Assemblea e i nominativi degli eletti;</p><p>u) dare attuazione agli indirizzi generali approvati dal Consiglio;</p><p>v) provvedere sulle materie che non siano espressamente attribuite alla competenza di altri</p><p>organi consorziali - semprechè non ritenga di sottoporle all’esame del Consiglio - dandone</p><p>notizia al Consiglio stesso nell’adunanza immediatamente successiva.</p><p>ART. 26 – PROVVEDIMENTI DI URGENZA</p><p>In caso di urgenza tale da non consentire la convocazione del Consiglio di Amministrazione il</p><p>Comitato Esecutivo delibera sulle materie di competenza del Consiglio stesso. Tali deliberazioni</p><p>devono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio alla sua prima riunione.</p><p>ART. 27 – CONVOCAZIONE</p><p>Il comitato viene convocato non meno di sei volte all’anno d’iniziativa del Presidente. Deve altresì</p><p>essere convocato quando un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta scritta con l’indicazione</p><p>degli argomenti da trattare.</p><p>2 0</p><p>Le riunioni del Comitato avranno luogo nella sede consorziale.</p><p>La convocazione deve essere fatta con lettera raccomandata spedita ai componenti almeno quattro</p><p>giorni prima esclusi quelli festivi di quello fissato per l’adunanza. Nell’avviso di convocazione</p><p>debbono essere indicati il luogo, il giorno e l’ora della riunione, nonché l’ordine del giorno.</p><p>Nel caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante telegramma non meno di due giorni</p><p>prima esclusi quelli festivi della data della riunione.</p><p>Il Presidente ha facoltà di aggiungere altri argomenti all’ordine del giorno dandone comunicazione</p><p>telegrafica ai componenti la Giunta almeno un giorno prima dell’adunanza, con esclusione dei</p><p>giorni festivi.</p><p>Gli atti relativi agli argomenti da trattare saranno depositati presso la segreteria del Consorzio, a</p><p>disposizione dei componenti, almeno un giorno prima dell’adunanza, con esclusione dei giorni</p><p>festivi.</p><p>SEZIONE 4ª - PRESIDENTE - VICE PRESIDENTE</p><p>ART. 28 - FUNZIONI DEL PRESIDENTE</p><p>Il Presidente ha la legale rappresentanza del Consorzio.</p><p>Il Presidente esercita le seguenti principali funzioni:</p><p>a) firma i contratti, gli altri atti e la corrispondenza, con facoltà di delegare, limitatamente a</p><p>quest’ultima e per determinate materie, il direttore del Consorzio;</p><p>b) firma i ruoli di contribuenza e le delegazioni sui contributi consortili;</p><p>c) convoca e presiede il Consiglio e il Comitato;</p><p>d) sovrintende all’amministrazione consorziale e assicura l’osservanza delle norme di legge e di</p><p>regolamento e dello statuto;</p><p>e) promuove le azioni possessorie, i provvedimenti conservativi ed in genere tutti i ricorsi e le</p><p>azioni aventi carattere d’urgenza, sottoponendoli alla ratifica del Comitato;</p><p>f) ordina i pagamenti e le riscossioni;</p><p>g) denuncia le infrazioni alle norme di polizia idraulica e di bonifica rilevate dagli uffici, con facoltà</p><p>di delega al Direttore del Consorzio;</p><p>l) presiede alle gare e alle licitazioni per l’aggiudicazione di appalti e forniture;</p><p>m) resiste in giudizio davanti all’Autorità giudiziaria ed a qualsiasi giurisdizione speciale;</p><p>n) delibera, in caso d’urgenza tale da non consentire la convocazione del Comitato, sulle materie di</p><p>competenza del Comitato stesso, escluse quelle indicate all’art. 25 lett v), e all’art. 26.</p><p>Tali deliberazioni devono essere sottoposte alla ratifica del Comitato nell’adunanza</p><p>immediatamente successiva.</p><p>2 1</p><p>ART. 29 - FUNZIONI DEL VICE PRESIDENTE</p><p>Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.</p><p>SEZIONE 5ª - DISPOSIZIONI COMUNI</p><p>ART. 30 – ACCETTAZIONE DELLE CARICHE</p><p>L’elezione si perfeziona con l’accettazione, che dovrà essere comunicata al Consorzio con lettera</p><p>raccomandata, entro otto giorni dal ricevimento dell’avviso del risultato delle elezioni.</p><p>Tale avviso dovrà essere inviato a tutti coloro che sono stati eletti alle cariche sociali, con</p><p>raccomandata r.r. entro tre giorni dalla data della proclamazione o della votazione, a seconda si</p><p>tratti di elezione a consigliere od alle altre cariche sociali.</p><p>In caso di mancata accettazione entro i termini indicati, colui che è stato eletto viene considerato</p><p>rinunciatario ed al suo posto subentra chi ha ottenuto il numero di voti immediatamente inferiore</p><p>nell’ambito della lista di appartenenza della sezione.</p><p>In tal caso il Comitato Esecutivo procederà alla proclamazione integrativa del subentrante. Anche in</p><p>tale ipotesi si applicano i commi 1° e 2° del presente articolo.</p><p>In caso di mancata accettazione della carica di Presidente, di Vice Presidente, di membro del</p><p>Comitato Esecutivo, il Consiglio di Amministrazione procederà a nuova elezione.</p><p>In caso di annullamento delle elezioni disposte d’ufficio dalla Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 23</p><p>della Legge Regionale n° 4 del 21/01/1984 decadrà l’accettazione di tutte le cariche.</p><p>ART. 31 - DURATA DELLE CARICHE</p><p>Tutti i componenti degli organi del Consorzio restano in carica cinque anni, a partire dalla data di</p><p>scadenza formale dei precedenti organi e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell’anno di</p><p>svolgimento delle elezioni.</p><p>ART. 32 – INIZIO E SCADENZA DELLE CARICHE</p><p>I membri del nuovo Consiglio di Amministrazione assumono la carica al momento</p><p>dell’insediamento che avverrà su convocazione del Presidente uscente, e comunque non oltre il 1°</p><p>gennaio dell’anno successivo a quello delle elezioni.</p><p>Il Presidente ed il Vice Presidente e gli altri componenti il Comitato Esecutivo entrano in carica</p><p>all’atto dell’accettazione di cui al precedente art. 30.</p><p>La scadenza di tutte le cariche si verifica in ogni caso al 31 dicembre del quinto anno, anche se</p><p>l’entrata in carica sia avvenuta in epoca successiva al 1° gennaio.</p><p>2 2</p><p>ART. 33 – CESSAZIONE DALLE CARICHE</p><p>a) DIMISSIONI</p><p>Il consigliere o il componente del Comitato Esecutivo dimissionario deve darne comunicazione</p><p>scritta a mezzo raccomandata A/R al Consiglio di Amministrazione o al Comitato Esecutivo nonché</p><p>al Presidente del Collegio dei Revisori Contabili. Le dimissioni hanno effetto immediato se rimane</p><p>in carica la maggioranza dei due terzi del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo</p><p>o, in caso contrario, dal momento in cui la suddetta maggioranza del Consiglio o del Comitato si è</p><p>ricostituita in seguito all’accettazione dei nuovi eletti.</p><p>b) SCADENZA TERMINE</p><p>La cessazione dalle cariche per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio di</p><p>Amministrazione o il Comitato Esecutivo è stato ricostituito. In tale caso la gestione è limitata agli</p><p>atti di ordinaria amministrazione</p><p>c) DECADENZA</p><p>La decadenza dalle cariche si verifica quando, successivamente alla nomina, sopravvenga una causa</p><p>di ineleggibilità.</p><p>Decadono parimenti coloro che senza giustificato motivo non partecipino tre volte consecutive alle</p><p>riunioni del Consiglio o del Comitato Esecutivo, nonché coloro i quali non ottemperino all’obbligo</p><p>previsto dal successivo articolo 38.</p><p>La decadenza è pronunciata con effetto immediato dal Consiglio di Amministrazione previa</p><p>comunicazione dei motivi all’interessato.</p><p>La cessazione della qualità di rappresentante, di cui al precedente art. 6 produce la perdita della</p><p>carica di consigliere.</p><p>La cessazione della carica di consigliere comporta la perdita delle altre cariche consorziali.</p><p>ART. 34 – VACANZA DALLE CARICHE</p><p>Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare, per qualunque motivo, uno o più amministratori od</p><p>uno o più componenti del Comitato Esecutivo, rimanendo però in carica la maggioranza dei due</p><p>terzi degli stessi, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla loro sostituzione.</p><p>In tal caso i membri del Consiglio di Amministrazione eletti dall’assemblea dei consorziati sono</p><p>sostituiti, ove possibile, dal primo dei non eletti della medesima lista.</p><p>Se viene meno la maggioranza dei due terzi degli amministratori o dei componenti del Comitato</p><p>Esecutivo, quelli rimasti in carica devono convocare, entro tre mesi, l’Assemblea o il Consiglio di</p><p>Amministrazione perché si provveda alla sostituzione dei mancanti.</p><p>2 3</p><p>Coloro che sono così nominati scadono insieme con quelli in carica.</p><p>Nel caso in cui rimanga in carica la maggioranza dei due terzi, la convocazione del Consiglio di</p><p>Amministrazione per la nomina dei consiglieri o dei componenti del Comitato Esecutivo in</p><p>sostituzione di coloro che sono cessati dalle cariche per qualsiasi ragione dovrà avvenire entro un</p><p>mese dalla cessazione stessa.</p><p>I membri del Consiglio di Amministrazione eletti dall’Assemblea dei consorziati che per qualsiasi</p><p>motivo cessino dalla carica sono sostituiti, ove possibile, dal primo dei non eletti della medesima</p><p>lista.</p><p>I nuovi nominati rimangono in carica sino a quando vi sarebbero rimasti i sostituiti.</p><p>Qualora cessino dalle cariche sia il Presidente che il Vicepresidente del Consiglio di</p><p>Amministrazione, la convocazione del Consiglio o dell’Assemblea verrà effettuata dal Consigliere</p><p>più anziano.</p><p>In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo del membro designato dal Comune, dovrà</p><p>essere richiesta al Comune interessato la designazione del sostituto.</p><p>ART. 35 – RIMBORSO SPESE</p><p>Ai componenti gli organi consorziali spetta un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute</p><p>e ai lavori e il rimborso delle spese sostenute per l’espletamento del loro ufficio, nelle forme e con</p><p>le modalità da prestabilirsi dal Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione.</p><p>ART. 36- VALIDITA’ DELLE ADUNANZE</p><p>Le adunanze del Consiglio, salvo che non sia prescritta una maggioranza speciale, sono valide con</p><p>la presenza della maggioranza dei componenti elettivi, tra cui il Presidente o il Vice Presidente.</p><p>Le adunanze del Comitato Esecutivo, salvo che non sia prescritta una maggioranza speciale, sono</p><p>valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica, tra cui il Presidente o il Vice</p><p>Presidente.</p><p>ART. 37 – SEGRETERIA ORGANI DELIBERANTI</p><p>a) Segreteria</p><p>Il Segretario deve espletare tutte le formalità di rito delle sedute del Consiglio d’Amministrazione e</p><p>del Comitato Esecutivo nonché redigere il relativo verbale.</p><p>Nel caso in cui si discutano questioni riguardanti la persona incaricata delle funzioni di segretario,</p><p>l’interessato dovrà assentarsi e le funzioni di quest’ultimo saranno assunte da uno dei presenti.</p><p>b) Intervento alle sedute</p><p>Il Direttore del Consorzio assiste alle sedute del Consiglio e del Comitato con voto consultivo.</p><p>2 4</p><p>Nel caso in cui si discutano questioni riguardanti i componenti gli organi, il Direttore o altro</p><p>funzionario presente alla seduta, l’interessato dovrà assentarsi.</p><p>Potranno essere chiamati ad assistere alla sedute del Consiglio e del Comitato altri funzionari del</p><p>Consorzio od estranei, perché forniscano chiarimenti su determinati argomenti.</p><p>ART. 38 – ASTENSIONI</p><p>Il Consigliere o il componente di Comitato che, in merito all’oggetto di una determinata</p><p>deliberazione abbia, per conto proprio o di terzi, interesse in conflitto con quello del Consorzio,</p><p>deve assentarsi temporaneamente dalla riunione.</p><p>La violazione dell’obbligo fissato al precedente comma comporta la decadenza da tutte le cariche</p><p>consorziali, ferma restando la responsabilità per danni, oltrechè la possibilità di annullamento della</p><p>deliberazione nell’ipotesi in cui, senza il voto di chi doveva astenersi non si fosse raggiunta la</p><p>maggioranza prescritta.</p><p>ART. 39 – VOTAZIONI</p><p>Di regola le votazioni sono palesi. Avvengono a scrutinio segreto qualora concernano persone</p><p>ovvero un terzo dei presenti ne faccia richiesta.</p><p>Per la validità delle deliberazioni è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo</p><p>che non sia prescritta una speciale maggioranza.</p><p>Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, la votazione sarà ripetuta e, qualora permanga la</p><p>parità, il voto del Presidente viene computato come doppio, semprechè serva a raggiungere la</p><p>maggioranza di cui al comma precedente.</p><p>ART. 40 – VERBALI ADUNANZE</p><p>Per ogni adunanza viene redatto dal Segretario un verbale, il quale dovrà contenere la data, l’ora e il</p><p>luogo dell’adunanza, la data di invio degli avvisi di convocazione, le generalità degli intervenuti,</p><p>degli assenti giustificati e di quelli ingiustificati, gli argomenti iscritti all’ordine del giorno ed un</p><p>breve riassunto della discussione, le dichiarazioni di coloro che hanno partecipato alla discussione</p><p>e, in quella sede, ne abbiano fatto richiesta, le deliberazioni adottate, distintamente per ciascun</p><p>argomento, nonché l’ora in cui viene chiusa la riunione.</p><p>I verbali sono firmati dal Presidente, da colui che ha svolto le funzioni di segretario.</p><p>ART. 41 – PUBBLICAZIONE DELIBERAZIONI</p><p>Le deliberazioni degli organi consorziali debbono essere pubblicate nell’Albo del Consorzio per tre</p><p>giorni consecutivi esclusi i festivi e i non lavorativi non oltre il decimo giorno successivo alla data</p><p>della loro adozione.</p><p>2 5</p><p>Le deliberazioni di cui sia stata dichiarata l’urgenza sono pubblicate solamente nel giorno</p><p>immediatamente successivo che non sia festivo o non lavorativo. Gi allegati che hanno formato</p><p>oggetto di approvazione debbono essere tenuti, per due giorni successivi a quello di pubblicazione a</p><p>disposizione di chiunque vi abbia interesse in conformità a quanto disposto nella legge n° 241/90 e</p><p>successive e nel Regolamento consortile che disciplina le modalità di accesso e i casi di esclusione</p><p>dell’accesso ai documenti amministrativi del Consorzio.</p><p>ART. 42 – RICORSO AVVERSO LE DELIBERAZIONI</p><p>Contro le deliberazioni gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all’Organo che le ha</p><p>emanate entro dieci giorni decorrenti dall’ultimo giorno di pubblicazione.</p><p>L’atto di opposizione è esaminato nella prima adunanza dell’Organo competente ed è deciso con</p><p>motivata deliberazione da comunicarsi al ricorrente a mezzo di raccomandata con r.r. entro 6</p><p>giorni.</p><p>L’opposizione non sospende l’esecutorietà della deliberazione.</p><p>ART. 43 – COPIA DELIBERAZIONI</p><p>Gli interessati possono prendere visione del testo delle deliberazioni degli organi consorziali e farsi</p><p>rilasciare, previo pagamento delle relative spese, copia delle medesime, ai sensi e nei limiti di cui al</p><p>Regolamento consortile per la disciplina delle modalità di accesso e dei casi di esclusione del diritto</p><p>di accesso ai documenti amministrativi del Consorzio.</p><p>SEZIONE 6ª - COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI</p><p>ART. 44 COSTITUZIONE - FUNZIONI – DURATA</p><p>Il Collegio dei Revisori Contabili è composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti fra gli</p><p>iscritti nei Registri dei Revisori Contabili.</p><p>La Giunta Regionale designa uno dei membri effettivi con il compito di presiedere il Collegio; gli</p><p>altri due membri effettivi e i due membri supplenti sono nominati dal Consiglio di</p><p>Amministrazione.</p><p>Non possono essere eletti alla carica di Revisore Contabile e se nominati decadono dall’ufficio:</p><p>a) i minori, anche se emancipati, gli interdetti e gli inabilitati;</p><p>b) i falliti, per un quinquennio dalla data di dichiarazione del fallimento;</p><p>c) coloro che siano stati interdetti dai pubblici uffici, per la durata della interdizione;</p><p>d) coloro che non abbiano la cittadinanza italiana;</p><p>e) coloro che abbiano riportato condanne che non consentano la iscrizione nelle liste elettorali</p><p>politiche, salvo gli effetti della riabilitazione, nonché coloro che siano stati sottoposti a misure</p><p>2 6</p><p>di sicurezza che non consentano l’iscrizione nelle liste elettorali politiche, fino ad un anno dopo</p><p>la cessazione degli effetti del provvedimento;</p><p>f) coloro che hanno il maneggio del denaro consorziale o, avendolo avuto, non hanno reso il conto</p><p>della loro gestione;</p><p>g) coloro che hanno liti pendenti col Consorzio;</p><p>h) coloro che hanno in appalto lavori e forniture consorziali;</p><p>i) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il Consorzio, si trovino legalmente in</p><p>mora.</p><p>Non possono inoltre essere eletti Revisori i componenti il Consiglio, i dipendenti e gli ex dipendenti</p><p>del Consorzio che percepiscono la pensione consortile, nonché i loro parenti ed affini entro il quarto</p><p>grado.</p><p>I componenti il Collegio durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.</p><p>Il Collegio dei Revisori Contabili:</p><p>a) vigila sulla gestione contabile del Consorzio;</p><p>b) presenta al Consiglio una relazione sul bilancio preventivo e sul rendiconto consuntivo ed</p><p>esprime il proprio parere sugli atti di variazione di bilancio;</p><p>c) accerta la corrispondenza del bilancio e del conto consuntivo alle risultanze dei libri e delle</p><p>scritture contabili;</p><p>d) esamina e vista trimestralmente il conto di cassa.</p><p>Il Collegio dei Revisori Contabili assiste alle adunanze del Consiglio.</p><p>Il Presidente del Collegio, ovvero un altro Revisore dal primo di volta in volta delegato, assiste alle</p><p>adunanze della Comitato.</p><p>I Revisori Contabili possono, in qualsiasi momento, procedere anche individualmente, ad atti di</p><p>ispezione e di controllo, relativi ad atti contabili, dandone successiva, immediata comunicazione</p><p>scritta al Presidente del Collegio.</p><p>Il Revisore che, senza giustificato motivo, manchi a tre riunioni consecutive del Collegio, decade</p><p>dalla carica.</p><p>La cancellazione o la sospensione dal registro dei Revisori Contabili è causa di decadenza</p><p>dall’ufficio.</p><p>In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo, il Consiglio di Amministrazione provvede</p><p>alla sostituzione dei revisori effettivi e supplenti entro tre mesi. I Revisori così nominati decadono</p><p>insieme con quelli in carica all’atto della loro nomina.</p><p>I Revisori supplenti - con precedenza al più anziano di età - sostituiscono gli effettivi che cessano</p><p>dalla carica, nelle more della emanazione del provvedimento d’integrazione del Collegio di cui al</p><p>comma precedente.</p><p>2 7</p><p>La cessazione dalla carica ha, in ogni caso, effetto immediato, con esclusione di qualunque ipotesi</p><p>di prorogatio dei relativi poteri.</p><p>Delle riunioni del Collegio dei Revisori viene redatto verbale che deve essere trascritto in apposito</p><p>registro con la sottoscrizione di tutti i presenti.</p><p>Il Collegio delibera a maggioranza. I dissenzienti hanno diritto di fare iscrivere a verbale i motivi</p><p>del proprio dissenso.</p><p>Qualora il Collegio dei Revisori accerti gravi irregolarità dovrà chiedere al Presidente l’immediata</p><p>convocazione del Consiglio, ai sensi del precedente art. 23.</p><p>SEZIONE 7ª - AMMINISTRAZIONE</p><p>ART. 45 – STRUTTURA OPERATIVA</p><p>La struttura operativa del Consorzio è definita dal Piano di Organizzazione Variabile.</p><p>Essa è diretta, coordinata e sovrintesa dal Direttore Generale.</p><p>Il Direttore Generale assicura il buon funzionamento degli uffici consorziali e relaziona</p><p>sull’andamento della gestione consortile al Presidente e all’amministrazione ogni qualvolta lo</p><p>ritenga opportuno nell’interesse del servizio o a richiesta del Presidente e del Comitato.</p><p>Inoltre, in caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vicepresidente, pone in essere gli atti</p><p>necessari ad evitare nocumento al Consorzio.</p><p>ART. 46 – GESTIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA</p><p>La gestione del Consorzio è informata ai principi generali della contabilità finanziaria e di quella</p><p>economico-patrimoniale ed è disciplinata dal Regolamento concernente la disciplina della gestione</p><p>patrimoniale e finanziaria del Consorzio.</p><p>L’esercizio finanziario del Consorzio coincide con l’anno solare.</p><p>Il bilancio di previsione è approvato e inviato al controllo entro il 31 ottobre dell’anno precedente a</p><p>quello cui il bilancio si riferisce.</p><p>Il conto consuntivo è approvato e trasmesso al controllo entro il 31 marzo dell’anno successivo alla</p><p>chiusura dell’esercizio.</p><p>Il fondo di riserva, iscritto nel bilancio è destinato alla copertura di spese impreviste, nonché di</p><p>maggiori spese che possono verificarsi durante l’esercizio. Nel caso in cui entro il 31 dicembre di</p><p>ogni anno si verifichino straordinarie esigenze di bilancio, il Comitato può effettuare prelevamenti</p><p>dal fondo di riserva mediante l’adozione di apposita deliberazione, da comunicare all’organo</p><p>consigliare.</p><p>2 8</p><p>SEZIONE 8ª - RIPARTO DELLA CONTRIBUENZA</p><p>ART. 47 - CLASSIFICA PROVVISORIA E DEFINITIVA</p><p>Le spese di funzionamento del Consorzio, di manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica e</p><p>per l’adempimento di tutte le altre finalità istituzionali sono ripartite a carico della proprietà</p><p>consorziata sulla base di piani di classifica, provvisori e definitivi, e a carico dei soggetti gestori del</p><p>servizio idrico integrato, come stabilito dall’art. 36 della legge regionale 11/12/1998, n° 53.</p><p>I predetti piani, adottati dal Consiglio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sono sottoposti</p><p>all’approvazione della Giunta Regionale.</p><p>ART. 48 - RUOLI DI CONTRIBUENZA</p><p>I ruoli annuali di contribuenza a carico dei consorziati, resi esecutivi ai sensi di legge, saranno</p><p>consegnati al Servizio Riscossione Tributi competente nei modi e nei termini stabiliti per le imposte</p><p>dirette.</p><p>Contro l’iscrizione a ruolo i consorziati possono ricorrere per errore materiale o per duplicazione</p><p>dell’iscrizione.</p><p>Il ricorso deve essere proposto al Comitato Esecutivo entro trenta giorni dalla notificazione della</p><p>cartella di pagamento e, in mancanza, dalla notificazione dell’avviso di mora.</p><p>Il ricorso non sospende la riscossione, tuttavia il Comitato Esecutivo ha facoltà di disporre con</p><p>provvedimento motivato la temporanea sospensione.</p><p>I consorziati sono tenuti a denunciare le variazioni intervenute nelle loro proprietà presentando</p><p>copia notarile del relativo atto pubblico con gli estremi della trascrizione nei registri immobiliari.</p><p>Le denuncie presentate entro il 31 agosto di ogni anno avranno effetto, per quanto riguarda</p><p>l’iscrizione a ruolo, dall’anno immediatamente successivo. Quelle presentate posteriormente,</p><p>avranno effetto a decorrere dal secondo anno successivo alla presentazione.</p><p>ART. 49 - RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI</p><p>La riscossione dei contributi consorziali sarà effettuata a mezzo di concessionario del servizio di</p><p>riscossione dei tributi secondo quanto previsto dalla legge.</p><p>Possono essere adottate, in via convenzionale, procedure e modalità integrative della riscossione a</p><p>mezzo ruolo.</p><p>ART. 50 - SERVIZIO DI TESORERIA</p><p>Le funzioni di cassiere del Consorzio sono affidate ad un Istituto bancario, previo apposito atto di</p><p>convenzione.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="goost0804, post: 15717, member: 3911"] Questo è lo statuto del consorzio e credo ci siano poche scappatoie per non pagare Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino _____________________________ STATUTO Anno 2003 (Approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 46/C.A. del 14/05/2003) (Approvato con deliberazione della Giunta Regionale 18/07/2003, n. 688) 2 INDICE CAPO 1° NATURA GIURIDICA – SEDE – FINI – COMPRENSORIO – PERIMETRO Art. 1 – Natura giuridica – Sede Pag. 4 Art. 2 – Finalità Pag. 4 Art. 3 – Comprensorio Pag. 6 Art. 4 – Perimetro del comprensorio Pag. 7 CAPO 2° ORGANI DEL CONSORZIO Art. 5 – Organi del Consorzio Pag. 8 Sezione 1ª - L’Assemblea dei Consorziati Art. 6 – Assemblea Pag. 9 Art. 7 – Elenco degli aventi diritto al voto Pag. 9 Art. 8 – Esercizio del diritto di voto Pag. 10 Art. 9 – Pubblicazione dell’elenco degli aventi diritto al voto Pag. 10 Art. 10 – Reclami Pag. 10 Art. 11 – Convocazione dell’Assemblea Pag. 11 Art. 12 – Comunicazione agli aventi diritto al voto Pag. 11 Art. 13 – Costituzione dei seggi Pag. 11 Art. 14 – Determinazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione Pag. 11 Art. 15 – Lista dei candidati – schede per le votazioni Pag. 12 Art. 16 – Votazioni Pag. 14 Art. 17 – Scrutinio Pag. 14 Art. 18 – Validità ed efficacia delle votazioni Pag. 14 Art. 19 – Reclami Pag. 15 Art. 20 – Cause di ineleggibilità Pag. 15 Sezione 2ª - Il Consiglio Art. 21 – Composizione Pag. 15 Art. 22 – Funzioni e competenze Pag. 16 Art. 23 – Convocazione Pag. 17 Sezione 3ª - Il Comitato Esecutivo Art. 24 – Composizione Pag. 18 Art. 25 – Funzioni Pag. 18 Art. 26 – Provvedimenti di urgenza Pag. 19 Art. 27 – Convocazione Pag. 19 Sezione 4ª - Presidente - Vice Presidente Art. 28 – Funzioni del Presidente Pag. 20 Art. 29 – Funzioni del Vice Presidente Pag. 21 3 Sezione 5ª - Disposizioni Comuni Art. 30 – Accettazione delle cariche Pag. 21 Art. 31 – Durata delle cariche Pag. 21 Art. 32 – Inizio e scadenza delle cariche Pag. 21 Art. 33 – Cessazione dalle cariche Pag. 22 Art. 34 – Vacanza dalle cariche Pag. 22 Art. 35 – Rimborso spese Pag. 23 Art. 36 – Validità delle adunanze Pag. 23 Art. 37 – Segreteria organi deliberanti Pag. 23 Art. 38 – Astensioni Pag. 24 Art. 39 – Votazioni Pag. 24 Art. 40 – Verbali adunanze Pag. 24 Art. 41 – Pubblicazione deliberazioni Pag. 24 Art. 42 – Ricorso avverso le deliberazioni Pag. 25 Art. 43 – Copia deliberazioni Pag. 25 Sezione 6ª - Collegio dei Revisori Contabili Art. 44 – Costituzione – Funzioni - Durata Pag. 25 Sezione 7ª - Amministrazione Art. 45 – Struttura operativa Pag. 27 Art. 46 – Gestione patrimoniale e finanziaria Pag. 27 Sezione 8ª - Riparto della contribuenza Art. 47 – Classifica provvisoria e definitiva Pag. 28 Art. 48 – Ruoli di contribuenza Pag. 28 Art. 49 – Riscossione dei contributi Pag. 28 Art. 50 – Servizio di tesoreria Pag. 28 4 CAPO 1 NATURA GIURIDICA – SEDE – FINI – COMPRENSORIO – PERIMETRO ART. 1 – NATURA GIURIDICA – SEDE Il Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino, costituito ai sensi della Legge Regionale n° 4 del 21/01/1984, modificata ed integrata dalla Legge Regionale del 07/10/1994, n° 50, la cui delimitazione territoriale è definita dalla D.C.R. 754/13, è retto dal presente Statuto. Il Consorzio, Ente di diritto pubblico – ai sensi dell’art. 59 del R.D. 13 febbraio 1933, n° 215 ha sede in Latina, Corso G. Matteotti, 101. ART. 2 – FINALITA’ Il Consorzio esplica le funzioni ed i compiti che gli sono attribuiti dalle leggi statali e regionali a fini economici e sociali nell’ambito della complessiva opera di programmazione incidente sul territorio e sugli insediamenti umani ivi stabiliti. In particolare provvede: a) ad assicurare la sua partecipazione all’elaborazione dei piani territoriali ed urbanistici nonché dei piani e programmi di difesa dell’ambiente contro gli inquinamenti; b) alla progettazione e all’esecuzione delle opere di bonifica, delle opere idrauliche e delle opere relative ai corsi d’acqua naturali pubblici non classificati facenti parte integrante del sistema di bonifica e di irrigazione e di ogni altra opera pubblica di interesse del comprensorio, ivi comprese l’ultimazione, il completamento funzionale e l’estendimento delle opere irrigue e di quelle di accumulo di acque aventi funzione anche di difesa del suolo da esondazioni, quelle di provvista e di distribuzione di acqua per usi plurimi, quelle di ravvenamento delle falde sotterranee e di regolazione e salvaguardia della qualità e quantità dei corsi d’acqua superficiali, nonché il ripristino, l’adeguamento e l’ammodernamento delle esistenti opere idrauliche ed irrigue di competenza dello Stato, della Regione o di altri Enti territoriali, affidate in concessione, salvo quanto previsto dalla L.R. 53/98 art. 34; c) alla manutenzione e all’esercizio delle opere di cui alla precedente lettera b); d) a contribuire all’azione pubblica per la tutela delle acque destinate all’irrigazione e di quelle defluenti nella rete di bonifica, nonché a concorrere ad individuare lo stato e le eventuali fonti di inquinamento e le opere e le azioni da attuare per il monitoraggio delle acque; e) al riutilizzo, in collaborazione con gli Enti pubblici e privati interessati, dei reflui provenienti dalla depurazione e dal disinquinamento delle acque, collaborando al completamento della depurazione; 5 f) ad esercitare le funzioni previste per i Consorzi di utilizzazione idrica in armonia con le direttive dell’Autorità di Bacino, sotto l’osservanza e con i benefici delle relative leggi speciali, nonché a collaborare con le Autorità ed i Soggetti gestori del servizio idrico integrato; g) a concorrere – ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. 152/99 - in collaborazione con gli Enti pubblici e privati alla realizzazione di azioni di salvaguardia ambientale, di risanamento e depurazione delle acque – anche al fine della loro utilizzazione irrigua, alla rinaturalizzazione dei corsi d’acqua e della fitodepurazione; h) all’assistenza dei consorziati nella trasformazione degli ordinamenti produttivi delle singole aziende e nella loro gestione nonché, su richiesta e in nome e per conto degli interessati, nella progettazione ed esecuzione delle opere di miglioramento fondiario e nel conseguimento delle relative provvidenze; i) a coordinare le iniziative a carattere territoriale inerenti lo scolo delle acque e la gestione della risorsa idrica anche per quanto attiene la realizzazione delle opere aziendali e interaziendali curandone eventualmente anche la progettazione e la direzione lavori; j) a coordinare gli interventi di emergenza conseguenti a calamità naturali o eccezionali avversità atmosferiche; k) a realizzare e/o gestire mediante convenzione con gli Enti locali competenti nello specifico settore, gli impianti e le opere civili infrastrutturali aventi comunque attinenza con l’azione di bonifica sul territorio; l) a concorrere alla preparazione del piano regionale per l’esecuzione delle opere di bonifica, dando particolare rilievo alle finalità agricole e a quelle della vita rurale, curando l’attuazione per la parte di propria competenza, dei programmi di intervento annuali e pluriennali e tenendone informato l’organo regionale competente; m) ad assumere, ai sensi e per gli effetti della vigente legislazione, tenendo distinte le rispettive gestioni, le funzioni di consorzio di miglioramento fondiario sotto l’osservanza delle relative leggi speciali; n) a partecipare ad Enti, Società ed associazioni la cui attività rivesta interesse per la bonifica e per l’irrigazione, nonché per la tutela delle acque e dell’ambiente; o) a organizzare e promuovere, in collaborazione con altri Enti pubblici e privati interessati, attività di sviluppo socio-economico finalizzate alla promozione, organizzazione ed attuazione di progetti di difesa idrogeologica e per lo sviluppo territoriale con particolare riferimento alla promozione dei patti territoriali; p) ad ogni altra azione per la protezione del suolo, per la salvaguardia dell’ambiente, per la tutela e l’uso plurimo delle acque. 6 ART. 3 – COMPRENSORIO Il comprensorio del Consorzio, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n° 1112 del 31/01/1990, ha una superficie territoriale totale di Ha 169.868 che ricadono nelle seguenti Province e Comuni: PROVINCIA DI ROMA Comuni di: 1) Artena Sup. Ha 1.842 2) Lariano Sup. Ha 2.300 Totale Ha 4.142 PROVINCIA DI LATINA Comuni di: 1) Aprilia Sup. Ha 9.153 2) Bassiano Sup. Ha 3.163 3) Cisterna di Latina Sup. Ha 14.316 4) Cori Sup. Ha 8.601 5) Latina Sup. Ha 27.778 6) Maenza Sup. Ha 4.257 7) Norma Sup. Ha 3.082 8) Pontinia Sup. Ha 11.224 9) Priverno Sup. Ha 5.681 10) Prossedi Sup. Ha 3.608 11) Roccagorga Sup. Ha 2.398 12) Roccamassima Sup. Ha 1.255 13) Roccasecca dei Volsci Sup. Ha 2.362 14) Sabaudia Sup. Ha 14.430 15) S. Felice Circeo Sup. Ha 3.209 16) Sermoneta Sup. Ha 4.493 17) Sezze Sup. Ha 10.138 18) Sonnino Sup. Ha 6.379 19)Terracina Sup. Ha 13.083 Totale Ha 148.610 7 PROVINCIA DI FROSINONE Comuni di: 1) Amaseno Sup. Ha 7.718 2) Giuliano di Roma Sup. Ha 3.399 3) Vallecorsa Sup. Ha 3.971 4) Villa S. Stefano Sup. Ha 2.028 Totale Ha 17.116 Totale Comuni - Provincia di Roma n. 2 - Provincia di Latina n. 19 - Provincia di Frosinone n. 4 n. 25 La superficie totale è di Ha 169.868 di cui Ha 63.774 di nuova operatività. ART. 4 – PERIMETRO DEL COMPRENSORIO E PERIMETRO DI CONTRIBUENZA Il perimetro del comprensorio del Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale del Lazio 31 gennaio 1990, n. 1112, come esattamente delineato dalla deliberazione del Consiglio Regionale del Lazio 22 luglio 1993, n. 754, individuato nella cartografia allegata alla citata deliberazione 754/1993, si svolge secondo i sottoscritti confini indicati procedendo in senso orario a partire dal mare Tirreno (limite di nord-ovest): Delimitazione rispetto al Consorzio di Bonifica di Pratica di Mare (n. 4): confine comunale fra Nettuno e Latina, confine fra Nettuno ed Aprilia fino all’intersezione con la strada statale 207 Nettunense (FF.SS. Roma-Nettuno), lungo detta strada fino all’intersezione con il confine comunale fra Aprilia e Lanuvio, verso est lungo il confine fra Aprilia e Lanuvio, confine fra Aprilia e Velletri, confine fra Velletri e Cisterna, confine fra Velletri e l’enclave di Artena, confine fra Velletri e Lariano fino al punto di confine fra i territori comunali di Velletri, Lariano e Rocca di Papa; Delimitazione rispetto al Consorzio di Bonifica Tevere e Agro Romano (n. 3): confine fra Rocca di Papa e Lariano, confine fra Lariano e l’anclave di Rocca Priora fino al punto di confine fra Lariano detta enclave e Artena; 8 Delimitazione rispetto al Consorzio di Bonifica di Anagni (n. 7): confine fra Lariano e Artena fino all’intersezione con il limite di bacino idrografico Liri Garigliano- BR3, detto limite verso sud-est attraversando i comuni di Artena e Roccamassima fino al territorio di Segni, confine comunale fra Cori e Segni, confine fra Montelanico e Cori, confine fra Montelanico e Norma, confine fra Norma e Carpineto Romano, confine fra Carpineto Romano e Bassiano, confine fra Carpineto Romano e Sezze, confine fra Carpineto Romano e Roccagorga, confine fra Carpineto Romano e Maenza, confine fra Maenza e Supino, confine fra Supino e Giuliano di Roma, confine fra Giuliano di Roma e Pratica, confine fra Giuliano di Roma e Ceccano fino alla strada Ceccano-Giuliano di Roma; Delimitazione rispetto al Consorzio di Bonifica Valle del Liri (n. 9): strada che da Ceccano porta a Giuliano di Roma, confine fra Giuliano di Roma e Ceccano, confine fra Ceccano e Villa S. Stefano, confine fra Villa S. Stefano e Castro dei Volsci, confine fra Castro dei Volsci e Amaseno, confine fra Castro dei Volsci e Vallecorsa fino al punto di confine fra i territori comunali di Castro dei Volsci, Vallecorsa e Lenola; Delimitazione rispetto al Consorzio di Bonifica di Fondi – (n. 6): confine fra Vallecorsa e Lenola, confine fra Vallecorsa e Fondi, confine fra Vallecorsa e Monte S. Biagio, confine fra Monte S. Biagio e Amaseno, confine fra Monte S. Biagio e Sonnino, confine fra Monte S. Biagio e Terracina fino alla località - Fontana S. Stefano ad intersecare il limite del bacino idrografico del lago di Fondi, lungo detto limite passando, all’interno del territorio comunale di Terracina, per il Monte S. Giusto ed il Monte Croce, fino al mare Tirreno a circa 500 metri ad ovest della località Torre Canneto. Il perimetro di contribuenza del Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino corrisponde alle aree nelle quali sono organizzati servizi permanenti di bonifica e di irrigazione di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale del Lazio 31 gennaio 1990, n. 1112. CAPO 2° ORGANI DEL CONSORZIO Art. 5 – ORGANI DEL CONSORZIO a) L’Assemblea dei Consorziati; b) il Consiglio di Amministrazione; c) il Comitato Esecutivo; d) il Presidente; e) il Collegio dei Revisori Contabili. SEZIONE 1ª - L’ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI 9 Art. 6 – ASSEMBLEA L’Assemblea dei consorziati è costituita dai proprietari degli immobili iscritti nel catasto consortile, nonché dai titolari dei diritti reali di godimento sugli immobili medesimi, dagli affittuari, dai conduttori degli stessi, che, per obbligo derivante da norma di legge o da contratto siano tenuti a pagare i contributi consortili unitamente ai proprietari o in luogo di questi, e, ai sensi del 2° comma dell’art. 18 della legge regionale 21 gennaio 1984, n° 4 e successive modificazioni, abbiano effettuato richiesta di iscrizione nel catasto consortile e nei ruoli di contribuenza. L’Assemblea dei consorziati si riunisce per eleggere i propri rappresentanti per la costituzione del Consiglio di Amministrazione. L’elettorato attivo e passivo compete ad ogni componente dell’assemblea che sia maggiorenne, che goda dei diritti civili e che sia in regola con il pagamento dei contributi consortili. Per i minori e gli interdetti, il diritto di voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti; per le persone giuridiche dai rappresentanti o procuratori all’uopo nominati, per i sottoposti all’amministrazione giudiziaria, dal curatore o dall’amministratore. In caso di comunione, il diritto di voto è esercitato da uno dei partecipanti alla comunione stessa, al quale dovrà essere conferita delega dalla maggioranza di proprietà. La delega di cui al precedente comma deve essere conferita con atto scritto, autenticato da un notaio o dal segretario comunale del comune di residenza del delegato, ovvero da funzionari del Consorzio all’uopo delegati dal Presidente. In mancanza di delega si considera quale rappresentante della comunione il primo intestatario della corrispondente partita catastale risultante dai registri del Consorzio. Per l’esercizio del diritto di voto a mezzo di rappresentanti indicati nei precedenti quarto e quinto comma, i relativi titoli di legittimazione debbono essere depositati presso la Segreteria del Consorzio a cura degli interessati, non oltre il ventesimo giorno antecedente quello fissato per la convocazione dell’Assemblea dei consorziati. ART. 7 – ELENCO DEGLI AVENTI DIRITTO AL VOTO Il Consorzio con deliberazione del Comitato Esecutivo provvede, sulla base dei ruoli di contribuenza relativi all’anno precedente alla data di indizione delle elezioni e dai dati risultanti nel catasto consortile, alla formazione dell’elenco degli aventi diritto al voto. L’iscrizione nell’elenco degli aventi diritto al voto costituisce il titolo per l’esercizio stesso. L’elenco dovrà contenere per ciascun avente diritto al voto: - le generalità; - l’ammontare del contributo iscritto al ruolo; - l’indicazione della sezione di contribuenza di appartenenza di cui al successivo art. 14; 1 0 - l’indicazione del seggio presso il quale deve essere esercitato il diritto di voto. ART. 8 – ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO Ciascun componente dell’Assemblea ha diritto ad un solo voto che è uguale, personale e non delegabile e che è esercitato nell’ambito della sezione di appartenenza. Il consorziato iscritto in più sezioni esercita il proprio diritto in una soltanto delle sezioni che deve essere dallo stesso consorziato indicata quindici giorni prima del termine previsto dallo statuto per l’approvazione delle liste degli aventi diritto al voto. Trascorso infruttuosamente tale termine il Consorzio iscrive il consorziato nella sezione in cui il consorziato stesso risulta maggior contribuente. ART. 9 – PUBBLICAZIONE DELL’ELENCO DEGLI AVENTI DIRITTO AL VOTO La deliberazione del Comitato Esecutivo di approvazione dell’elenco dovrà essere pubblicata oltrechè nell’Albo consortile, anche nell’albo pretorio dei Comuni ricadenti nel comprensorio, per un periodo di 15 giorni consecutivi. Durante lo stesso periodo dovrà essere depositato nell’albo pretorio di ogni Comune ricadente nel comprensorio uno stralcio dell’elenco con l’indicazione degli aventi diritto al voto con proprietà ricadente nel singolo Comune. Per lo stesso periodo l’elenco generale dovrà essere depositato, a disposizione degli interessati, presso gli uffici del Consorzio. Dell’avvenuto deposito dovrà essere data contemporanea notizia mediante affissione, nei comuni e nelle frazioni, di apposito manifesto, nel quale dovranno essere altresì indicati il termine e le modalità per la presentazione degli eventuali reclami da parte degli interessati. Nel manifesto dovrà essere riportato il testo degli articoli 6, 7 e 8 del presente statuto. ART. 10 – RECLAMI I reclami contro le risultanze dell’elenco debbono essere diretti al Comitato Esecutivo e inviati, mediante raccomandata con r.r. presso la sede del Consorzio, entro il termine perentorio di quindici giorni dall’ultimo di pubblicazione. Il Comitato Esecutivo, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente comma, si pronuncia con provvedimento motivato sui reclami ed introduce le conseguenti variazioni all’elenco. Tali decisioni vengono comunicate ai ricorrenti con raccomandata r.r. Decisi i ricorsi ed acquisite le designazioni dei rappresentanti di cui ai commi quarto e quinto del precedente art. 6, il Comitato Esecutivo approva definitivamente l’elenco degli aventi diritto al voto, previa introduzione delle generalità dei votanti, ivi comprese quelle dei predetti rappresentanti, e dispone gli stralci dell’elenco per ciascun seggio elettorale. 1 1 ART. 11 – CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA La convocazione dell’Assemblea dei consorziati viene fatta dal Presidente del Consorzio, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione mediante manifesto murale da applicarsi nell’albo consorziale, nei Comuni e nelle frazioni, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l’Assemblea. L’affissione di tale manifesto sarà ripetuta almeno sette giorni prima di quello fissato per l’Assemblea. In esso saranno indicati l’oggetto, il giorno, l’ora d’inizio e termine delle votazioni, nonché la sede dei seggi elettorali; sarà altresì riportato il testo degli articoli 6, 8 e 14. Nelle due settimane prima della data di votazione, sarà pubblicato un avviso su quotidiani di larga diffusione locale, per due volte – a distanza di almeno cinque giorni l’uno dall’altro – nel quale, con le comunicazioni relative alla sede, alla data e alle ore della votazione; si farà richiamo, per particolari dettagli, al manifesto murale. L’Assemblea ha luogo normalmente ogni 5 anni, entro il mese di novembre, semprechè siano trascorsi trenta giorni dall’ultima comunicazione delle decisioni del Comitato esecutivo riguardo alla formazione dell’elenco degli aventi diritto al voto, regolata al penultimo comma dell’art. 10. ART. 12 – COMUNICAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO AL VOTO Entro il termine di trenta giorni antecedente la data fissata per le elezioni, il Presidente del Consorzio – in conformità a quanto disposto dall’art. 37 della legge regionale 11/12/1998, n° 53 e successive modifiche e integrazioni – a mezzo di apposito avviso da recapitarsi ad ogni avente diritto al voto, darà notizia della data di svolgimento delle elezioni, dell’ora di inizio e del termine delle votazioni medesimo, della sede del seggio elettorale, della sezione di appartenenza, nonché delle norme di cui all’ art. 16 dello Statuto, del quale si riporterà il testo. Art. 13 – COSTITUZIONE DEI SEGGI Con propria deliberazione il Comitato Esecutivo stabilirà il numero e l’ubicazione dei seggi elettorali nominando, per ciascuno di essi, il Presidente, due scrutatori ed un segretario. ART. 14 – DETERMINAZIONE DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE I membri elettivi del Consiglio di Amministrazione, di cui al successivo art. 21, 1° comma, sono eletti tra gli aventi diritto al voto. 1 2 Ai fini dell’elezione gli aventi diritto al voto sono raggruppati in quattro sezioni distinte in relazione alla contribuenza delle quali tre riservate ai titolari di immobili a destinazione agricola. Alla prima sezione appartengono i consorziati tenuti ad un contributo inferiore al rapporto tra la contribuenza consortile agricola totale ed il numero totale delle ditte consorziate. Alla terza sezione appartengono i consorziati tenuti ad un contributo superiore al rapporto tra la contribuenza consortile agricola totale decurtata della contribuenza a cui sono tenuti i consorziati di prima sezione ed il numero totale delle ditte contribuenti, decurtato del numero di ditte appartenenti alla prima sezione. Alla seconda sezione appartengono i consorziati non appartenenti alla prima e terza sezione. La quarta sezione è riservata ai proprietari di immobili a destinazione non agricola. Alle sezioni di contribuenza dei titolari di immobili a destinazione agricola sono assegnati nove consiglieri da eleggere. Il numero dei consiglieri da attribuire a ciascuna delle prime tre sezioni è direttamente proporzionale al rispettivo carico contributivo. In tale conteggio potranno effettuarsi i necessari arrotondamenti all’unità, per difetto o per eccesso. Alla sezione di contribuenza dei titolari di immobili a destinazione non agricola è assegnato un consigliere da eleggere. L’elezione del Consiglio di Amministrazione si svolge separatamente e contemporaneamente per le quattro sezioni. ART. 15 – LISTA DEI CANDIDATI – SCHEDE PER LE VOTAZIONI Le votazioni avvengono soltanto a scrutinio segreto. Dovranno predisporsi schede differenziate per ogni sezione di contribuenza. Le schede di votazione, debitamente timbrate, dovranno essere consegnate al Presidente del seggio che, prima dell’inizio delle votazioni, controllerà insieme agli scrutatori, il numero di esse, facendone menzione nel verbale di cui all’art. 17. Gli iscritti nell’elenco degli aventi diritti al voto possono presentare liste di candidati per ciascuna sezione di appartenenza scelti fra i consorziati iscritti all’elenco stesso e nell’ambito della stessa sezione ivi compresi i legali rappresentanti delle persone giuridiche. Il numero dei candidati compresi in ciascuna lista non deve essere superiore al numero dei consiglieri attribuiti a ciascuna sezione come indicato nell’art. 14. Di tutti i candidati deve essere indicato il cognome, il nome, luogo e data di nascita. 1 3 Le liste devono essere consegnate in duplice copia entro e non oltre le ore 14 del ventesimo giorno anteriore alla data di convocazione dell’Assemblea dei consorziati ad un funzionario del Consorzio all’uopo delegato dal Presidente, che ne accuserà ricevuta restituendo una copia da lui firmata con l’indicazione del giorno e dell’ora di ricezione. Le liste devono essere firmate per accettazione dai candidati e presentate da un numero di consorziati non inferiore a 30 degli aventi diritto al voto di ogni sezione. Le firme dei candidati e quelle dei presentatori delle liste dovranno essere dichiarate autentiche da un notaio o dal segretario comunale o da funzionari del Consorzio all’uopo designati dal Presidente. I candidati e i presentatori non possono figurare in più di una lista. Qualora più liste contengano uguali firme di candidati o di sottoscrittori, avrà efficacia la firma apposta sulla lista pervenuta anteriormente, considerandosi come non apposta la firma delle liste successive. Le determinazioni debitamente motivate in ordine all’accettazione delle liste nonché alla eliminazione delle firme ricorrenti in più di una lista saranno comunicate, anteriormente alla data di svolgimento delle elezioni al primo fra i firmatari della relativa lista. Le liste accettate saranno dal Consorzio distintamente trascritte secondo l’ordine di presentazione su schede differenziate sezione per sezione predisposte per le votazioni, rispettando altresì l’ordine con cui i candidati figurano nelle singole liste. In testa a ciascuna lista sarà stampata una casella e a fianco di ciascuno dei nomi dei candidati nelle liste sarà stampata una casella di minore dimensione. Resta, comunque, ferma per gli elettori la facoltà di votare nell’ambito della sezione di appartenenza, per qualsiasi iscritto nell’elenco degli aventi diritto al voto della sezione stessa, anche non indicato nelle liste di candidati previsti nei commi quarto e seguenti del presente articolo. A tal fine sulle schede saranno tracciate in ogni caso tante righe in bianco quanti sono i consiglieri da eleggere, sulle quali l’elettore potrà scrivere i nomi dei candidati prescelti. Per votare i candidati che figurano in una lista va apposto un segno sulla casella stampata in testa alla lista medesima. L’elettore può altresì votare singoli candidati indicati nella lista apponendo un segno nelle relative caselle stampate a fianco dei nominativi medesimi, ferma restando la possibilità di integrare tali manifestazioni di voto con l’indicazione di altri candidati nelle apposite righe in bianco. Non può votarsi, a pena di nullità della scheda, un numero di candidati superiore a quello dei consiglieri attribuiti alla sezione. Le norme contenute negli ultimi quattro commi dell’art. 15 dovranno essere riportate in calce alle schede. 1 4 ART. 16 – VOTAZIONI Nella sala delle votazioni è ammesso soltanto chi è iscritto nell’elenco degli aventi diritto al voto. In caso di contestazione sui dati anagrafici relativi agli iscritti nell’elenco degli aventi diritto al voto, derivante da mero errore di trascrizione, il Presidente del seggio è autorizzato a far luogo, seduta stante, alle necessarie correzioni sulla base di apposita dichiarazione di rettifica, a firma del Presidente del Consorzio o dei funzionari consorziali da lui delegati, esibita e consegnata dall’interessato. Tra l’apertura e la chiusura delle votazioni debbono trascorrere almeno 10 ore. Gli aventi diritto al voto che al momento stabilito per la chiusura delle votazioni si trovino nell’apposita sala saranno ammessi a votare. Il Presidente del seggio, accertata l’identità dell’avente diritto al voto, consegnerà la scheda a ciascun votante in base alla sezione di appartenenza. Il votante, espresso il voto, consegnerà la scheda, dopo averla chiusa, al Presidente del seggio il quale, previo riscontro, la introdurrà subito nell’apposita urna. Nel contempo uno degli scrutatori apporrà la firma accanto al nome del votante contenuto nell’elenco degli aventi diritto al voto. Sono nulle le schede che oltre all’espressione del voto contengono qualsiasi annotazione o segno, anche involontario, che possa renderne identificabile la provenienza. Il Presidente e gli scrutatori decidono a maggioranza sulle questioni che dovessero insorgere in seguito alle operazioni di voto e le decisioni stesse saranno riportate nel verbale di cui al successivo art. 17. Per quanto non previsto nel presente articolo, valgano, per quanto applicabili, le disposizioni per l’elezione degli organi delle Amministrazioni comunali e successive variazioni. ART. 17 – SCRUTINIO Subito dopo la chiusura delle votazioni il Presidente e gli scrutatori procederanno allo scrutinio, previo riscontro del numero delle schede contenute nell’urna con quelle prese in consegna. Di tali operazioni dovrà essere redatto apposito verbale da trasmettersi senza indugio all’Amministrazione del Consorzio unitamente a tutte le schede, comprese quelle nulle o non utilizzate ed agli altri atti. ART. 18 – VALIDITA’ ED EFFICIACIA DELLE VOTAZIONI Le votazioni sono valide qualunque sia il numero dei votanti. Rimarranno eletti coloro che avranno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità risulterà eletto colui che è iscritto nei ruoli per un contributo più elevato. In caso di parità di contributo, risulterà eletto il contribuente più anziano. 1 5 ART. 19 – RECLAMI I verbali relativi alle operazioni elettorali devono pervenire in copia alla struttura regionale competente in materia entro dieci giorni dalla data di svolgimento dello scrutinio. Contro le operazioni elettorali può essere interposto ricorso alla Giunta Regionale, entro venti giorni dalla data di pubblicazione dei risultati elettorali nell’Albo consortile. Il Comitato Esecutivo, non oltre dieci giorni dalla data di chiusura delle votazioni, presa visione dei verbali e degli atti, proclama e pubblica i risultati delle votazioni e i nominativi degli eletti. La Giunta Regionale decide dei ricorsi avverso le operazioni elettorali entro sessanta giorni dalla loro presentazione. ART. 20 – CAUSE DI INELEGGIBILITA' Non possono essere eletti quali componenti del Consiglio di Amministrazione: a) i minori, anche se emancipati, gli interdetti e gli inabilitati; b) i falliti, per un quinquennio dalla data di dichiarazione del fallimento; c) coloro che siano stati interdetti dai pubblici uffici, per la durata della interdizione; d) coloro che abbiano riportato condanne che non consentano la iscrizione nelle liste elettorali politiche, salvo gli effetti della riabilitazione, nonché coloro che siano stati sottoposti a misure di sicurezza che non consentano l’iscrizione nelle liste elettorali politiche, fino ad un anno dopo la cessazione degli effetti del provvedimento; e) i funzionari dello Stato, della Regione e degli Enti delegati, cui competono funzioni di vigilanza e tutela sull'Amministrazione del Consorzio; f) i dipendenti, comunque denominati, nonché i pensionati del Consorzio; g) coloro che hanno il maneggio del denaro consorziale o, avendolo avuto, non hanno reso il conto della loro gestione; h) coloro che hanno liti pendenti con il Consorzio; i) coloro che hanno in appalto lavori e forniture consorziali; l) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il Consorzio, si trovino legalmente in mora. Non possono essere contemporaneamente consiglieri gli ascendenti e discendenti, gli affini in linea retta, i fratelli ed i coniugi. L'ineleggibilità ha effetto nei confronti di colui che è gravato da minori contributi. SEZIONE 2ª - IL CONSIGLIO ART. 21 – COMPOSIZIONE Il Consiglio è composto da: 1 6 o dieci consiglieri eletti, fra gli aventi diritto al voto, dall’Assemblea dei proprietari degli immobili ricadenti nel comprensorio consortile e dagli altri soggetti indicati dalle disposizioni di legge, iscritti nel catasto dell’Ente e tenuti a pagare il contributo consortile; o un rappresentante nominato dai Comuni il cui territorio ricade integralmente nel comprensorio di bonifica. Le norme disciplinanti l’elettorato attivo e passivo e le operazioni elettorali sono contenute nella L.R. 21/01/1984, n° 4 e successive modificazioni ed integrazioni, nella L.R. 11/12/1998, n° 53 e nel Regolamento per le elezioni. ART. 22 – FUNZIONI E COMPETENZE Il Consiglio determina l’indirizzo amministrativo del Consorzio e ne controlla l’attuazione; esercita la potestà regolamentare attribuitagli dalle leggi e dallo Statuto; approva i piani e programmi dell’attività consortile. Spetta al Consiglio: a) eleggere a scrutinio segreto nel suo seno, tra i membri eletti dall’Assemblea dei consorziati, il Presidente, il Vice Presidente e fissarne gli emolumenti; b) eleggere a scrutinio segreto nel suo seno tre membri del Comitato Esecutivo; c) insediare, nel suo seno, il membro nominato dai Comuni il cui territorio ricade integralmente nel comprensorio di bonifica; d) eleggere due Revisori Contabili effettivi e due supplenti iscritti nell’albo dei Revisori Contabili; e) insediare il Collegio dei Revisori Contabili, compreso il Presidente, quest’ultimo nominato dalla Giunta Regionale, e fissarne gli emolumenti; f) fissare i gettoni di presenza spettanti ai componenti gli organi consorziali per la loro partecipazione alle sedute, e alle commissioni; g) adottare lo statuto e le sue eventuali modifiche; h) adottare i regolamenti di amministrazione, il piano di organizzazione variabile e le eventuali modifiche; i) approvare il programma triennale dei lavori pubblici ed i suoi eventuali aggiornamenti annuali; j) approvare il programma annuale di attività unitamente al bilancio preventivo e ai criteri per il finanziamento definitivo delle opere; k) adottare il regolamento per le elezioni; l) convocare l’Assemblea per l’elezione del Consiglio; m) formulare le proposte ed esprimere i pareri previsti dalle vigenti leggi nazionali e regionali; 1 7 n) delimitare il perimetro consortile di contribuenza; o) adottare il piano di classifica per il riparto provvisorio e definitivo delle spese di esecuzione, di manutenzione ed esercizio delle opere in gestione al Consorzio, nonché degli oneri generali di funzionamento; p) deliberare il bilancio di previsione e le relative variazioni; q) deliberare il conto consuntivo e le variazioni dei residui attivi e passivi; r) deliberare sulle convenzioni di gestione stabilite dalla legge regionale 11/12/1998 n° 53; s) deliberare l’assunzione di mutui, salvo il disposto del successivo articolo 25 lettera l); t) pronunciarsi sugli argomenti sottoposti al suo esame dal Comitato Esecutivo; u) deliberare in riguardo al perseguimento delle finalità dell’Ente, sull’acquisto e sull’alienazione di beni immobili, nonché sulla costituzione, modificazione ed estinzione degli altri diritti reali immobiliari, nonché sul trasferimento al Consorzio a titolo gratuito delle aree ed i fabbricati demaniali sui quali risulti costituito il diritto di usufrutto a favore dei Consorzi stessi; v) approvare l’elenco in cui vengono indicate, distintamente, le aree, nonché i fabbricati intestati al demanio dello stato, di cui il Consorzio risulti usufruttuario; w) deliberare la costituzione, nel suo interno, di Commissioni aventi compito di istruire e riferire, in sede consultiva, su materie di sua competenza; x) deliberare la partecipazione con responsabilità limitata ad Enti, Società ed associazioni la cui attività riveste interesse per la bonifica e per l’irrigazione, nonché per la tutela delle acque dell’ambiente; y) deliberare sui criteri per le licenze e concessioni temporanee a terzi non consorziati; z) decidere sulle opposizioni proposte avverso le proprie deliberazioni; aa) deliberare la decadenza dalle cariche qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 33 lett.c; bb) attribuire il compito di segretario degli organi deliberanti, per un periodo di tempo non superiore alla durata in carica dei medesimi, ad un dipendente del Consorzio con funzioni non inferiori a quelle direttive. ART. 23 - CONVOCAZIONE Il Consiglio si riunisce di diritto non meno di due volte all’anno. Le riunioni del Consiglio avranno luogo nella sede del Consorzio. La convocazione del Consiglio è disposta dal Presidente, con preavviso, mediante lettera raccomandata, di almeno sette giorni prima di quello fissato per l’adunanza non considerando i giorni festivi. 1 8 L’atto di convocazione deve contenere l’ordine del giorno ed indicare il luogo, il giorno, e l’ora della riunione. In caso di urgenza, la convocazione deve essere disposta con preavviso di due giorni, non considerando i giorni festivi, mediante comunicazione telegrafica. Almeno due giorni prima della riunione, non considerando i giorni festivi, gli atti relativi agli argomenti posti all’ordine del giorno saranno depositati presso la Segreteria del Consorzio, a disposizione dei consiglieri. Il Consiglio è, altresì, convocato su richiesta, mediante lettera raccomandata e con indicazione degli argomenti da trattare, dalla maggioranza dei componenti il Comitato Esecutivo o da almeno cinque consiglieri in carica o su richiesta del Collegio dei Revisori Contabili, ai sensi del successivo art. 44, ultimo comma. Il Consiglio si riunisce in prima seduta su convocazione del Presidente uscente. Assume la presidenza provvisoria il consigliere eletto con il più alto numero di voti preferenziali. In caso di parità di voti assume la presidenza il più anziano di età. Nella prima riunione il Consiglio procede all’elezione del Presidente, del Vice Presidente e dei componenti il Comitato Esecutivo. SEZIONE 3ª - COMITATO ESECUTIVO ART. 24 – COMPOSIZIONE Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente del Consorzio, dal Vice Presidente e da tre altri membri eletti a termini dell’art. 22, lett. a) e b). ART. 25 - FUNZIONI Spetta al Comitato: a) approvare l’elenco degli aventi diritto al voto; b) determinare il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione da eleggere in ogni sezione, come disposto dal regolamento per le elezioni; c) nominare i componenti dei seggi elettorali; d) deliberare di stare in giudizio davanti alla Autorità giudiziaria ed a qualsiasi giurisdizione speciale, nonché sulle eventuali transazioni; e) predisporre lo Statuto, i regolamenti di amministrazione, il piano di organizzazione variabile, nonché il regolamento per le elezioni; f) applicare le disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro; g) provvedere alla costituzione, modificazione, risoluzione dei rapporti di lavoro e ai provvedimenti disciplinari del personale dipendente; 1 9 h) predisporre il bilancio preventivo, il conto consuntivo e le relative variazioni; i) deliberare sui servizi di riscossione tributi, tesoreria e cassa; j) deliberare sui ruoli di contribuenza sulla base dei piani di riparto delle spese di cui all’art. 22 lett. o), e del bilancio preventivo, deliberati dal Consiglio; k) deliberare sui finanziamenti provvisori e sulla costituzione in pegno o cessione in garanzia, per lo svolgimento di operazioni necessarie per l’adempimento delle finalità istituzionali dell’Ente, di crediti nei confronti dello Stato, della Regione, di Enti e di privati; l) deliberare sull’assunzione di mutui, garantiti da delegazioni sui contributi, per la copertura della quota di costo delle opere pubbliche e private a carico della proprietà; m) deliberare sui progetti esecutivi e sulle perizie di variante; n) deliberare sull’affidamento dei lavori, servizi e forniture, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge; o) deliberare sugli accordi di programma tra i Consorzi e le altre Autorità locali per definire in modo integrato e coordinato questioni di interesse comune; p) disporre per l’aggiornamento del catasto consortile nonché dell’elenco degli scarichi nei canali consortili e dei relativi atti di concessione; q) sovrintendere alla regolare conservazione e manutenzione delle opere e dei beni consorziali; r) deliberare sugli acquisti e le alienazioni di beni mobili, sulle locazioni e conduzioni dei beni immobili, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge; s) decidere sulle opposizioni proposte avverso le proprie deliberazioni; t) proclamare i risultati delle votazioni dell’Assemblea e i nominativi degli eletti; u) dare attuazione agli indirizzi generali approvati dal Consiglio; v) provvedere sulle materie che non siano espressamente attribuite alla competenza di altri organi consorziali - semprechè non ritenga di sottoporle all’esame del Consiglio - dandone notizia al Consiglio stesso nell’adunanza immediatamente successiva. ART. 26 – PROVVEDIMENTI DI URGENZA In caso di urgenza tale da non consentire la convocazione del Consiglio di Amministrazione il Comitato Esecutivo delibera sulle materie di competenza del Consiglio stesso. Tali deliberazioni devono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio alla sua prima riunione. ART. 27 – CONVOCAZIONE Il comitato viene convocato non meno di sei volte all’anno d’iniziativa del Presidente. Deve altresì essere convocato quando un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta scritta con l’indicazione degli argomenti da trattare. 2 0 Le riunioni del Comitato avranno luogo nella sede consorziale. La convocazione deve essere fatta con lettera raccomandata spedita ai componenti almeno quattro giorni prima esclusi quelli festivi di quello fissato per l’adunanza. Nell’avviso di convocazione debbono essere indicati il luogo, il giorno e l’ora della riunione, nonché l’ordine del giorno. Nel caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante telegramma non meno di due giorni prima esclusi quelli festivi della data della riunione. Il Presidente ha facoltà di aggiungere altri argomenti all’ordine del giorno dandone comunicazione telegrafica ai componenti la Giunta almeno un giorno prima dell’adunanza, con esclusione dei giorni festivi. Gli atti relativi agli argomenti da trattare saranno depositati presso la segreteria del Consorzio, a disposizione dei componenti, almeno un giorno prima dell’adunanza, con esclusione dei giorni festivi. SEZIONE 4ª - PRESIDENTE - VICE PRESIDENTE ART. 28 - FUNZIONI DEL PRESIDENTE Il Presidente ha la legale rappresentanza del Consorzio. Il Presidente esercita le seguenti principali funzioni: a) firma i contratti, gli altri atti e la corrispondenza, con facoltà di delegare, limitatamente a quest’ultima e per determinate materie, il direttore del Consorzio; b) firma i ruoli di contribuenza e le delegazioni sui contributi consortili; c) convoca e presiede il Consiglio e il Comitato; d) sovrintende all’amministrazione consorziale e assicura l’osservanza delle norme di legge e di regolamento e dello statuto; e) promuove le azioni possessorie, i provvedimenti conservativi ed in genere tutti i ricorsi e le azioni aventi carattere d’urgenza, sottoponendoli alla ratifica del Comitato; f) ordina i pagamenti e le riscossioni; g) denuncia le infrazioni alle norme di polizia idraulica e di bonifica rilevate dagli uffici, con facoltà di delega al Direttore del Consorzio; l) presiede alle gare e alle licitazioni per l’aggiudicazione di appalti e forniture; m) resiste in giudizio davanti all’Autorità giudiziaria ed a qualsiasi giurisdizione speciale; n) delibera, in caso d’urgenza tale da non consentire la convocazione del Comitato, sulle materie di competenza del Comitato stesso, escluse quelle indicate all’art. 25 lett v), e all’art. 26. Tali deliberazioni devono essere sottoposte alla ratifica del Comitato nell’adunanza immediatamente successiva. 2 1 ART. 29 - FUNZIONI DEL VICE PRESIDENTE Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento. SEZIONE 5ª - DISPOSIZIONI COMUNI ART. 30 – ACCETTAZIONE DELLE CARICHE L’elezione si perfeziona con l’accettazione, che dovrà essere comunicata al Consorzio con lettera raccomandata, entro otto giorni dal ricevimento dell’avviso del risultato delle elezioni. Tale avviso dovrà essere inviato a tutti coloro che sono stati eletti alle cariche sociali, con raccomandata r.r. entro tre giorni dalla data della proclamazione o della votazione, a seconda si tratti di elezione a consigliere od alle altre cariche sociali. In caso di mancata accettazione entro i termini indicati, colui che è stato eletto viene considerato rinunciatario ed al suo posto subentra chi ha ottenuto il numero di voti immediatamente inferiore nell’ambito della lista di appartenenza della sezione. In tal caso il Comitato Esecutivo procederà alla proclamazione integrativa del subentrante. Anche in tale ipotesi si applicano i commi 1° e 2° del presente articolo. In caso di mancata accettazione della carica di Presidente, di Vice Presidente, di membro del Comitato Esecutivo, il Consiglio di Amministrazione procederà a nuova elezione. In caso di annullamento delle elezioni disposte d’ufficio dalla Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 23 della Legge Regionale n° 4 del 21/01/1984 decadrà l’accettazione di tutte le cariche. ART. 31 - DURATA DELLE CARICHE Tutti i componenti degli organi del Consorzio restano in carica cinque anni, a partire dalla data di scadenza formale dei precedenti organi e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell’anno di svolgimento delle elezioni. ART. 32 – INIZIO E SCADENZA DELLE CARICHE I membri del nuovo Consiglio di Amministrazione assumono la carica al momento dell’insediamento che avverrà su convocazione del Presidente uscente, e comunque non oltre il 1° gennaio dell’anno successivo a quello delle elezioni. Il Presidente ed il Vice Presidente e gli altri componenti il Comitato Esecutivo entrano in carica all’atto dell’accettazione di cui al precedente art. 30. La scadenza di tutte le cariche si verifica in ogni caso al 31 dicembre del quinto anno, anche se l’entrata in carica sia avvenuta in epoca successiva al 1° gennaio. 2 2 ART. 33 – CESSAZIONE DALLE CARICHE a) DIMISSIONI Il consigliere o il componente del Comitato Esecutivo dimissionario deve darne comunicazione scritta a mezzo raccomandata A/R al Consiglio di Amministrazione o al Comitato Esecutivo nonché al Presidente del Collegio dei Revisori Contabili. Le dimissioni hanno effetto immediato se rimane in carica la maggioranza dei due terzi del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo o, in caso contrario, dal momento in cui la suddetta maggioranza del Consiglio o del Comitato si è ricostituita in seguito all’accettazione dei nuovi eletti. b) SCADENZA TERMINE La cessazione dalle cariche per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione o il Comitato Esecutivo è stato ricostituito. In tale caso la gestione è limitata agli atti di ordinaria amministrazione c) DECADENZA La decadenza dalle cariche si verifica quando, successivamente alla nomina, sopravvenga una causa di ineleggibilità. Decadono parimenti coloro che senza giustificato motivo non partecipino tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio o del Comitato Esecutivo, nonché coloro i quali non ottemperino all’obbligo previsto dal successivo articolo 38. La decadenza è pronunciata con effetto immediato dal Consiglio di Amministrazione previa comunicazione dei motivi all’interessato. La cessazione della qualità di rappresentante, di cui al precedente art. 6 produce la perdita della carica di consigliere. La cessazione della carica di consigliere comporta la perdita delle altre cariche consorziali. ART. 34 – VACANZA DALLE CARICHE Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare, per qualunque motivo, uno o più amministratori od uno o più componenti del Comitato Esecutivo, rimanendo però in carica la maggioranza dei due terzi degli stessi, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla loro sostituzione. In tal caso i membri del Consiglio di Amministrazione eletti dall’assemblea dei consorziati sono sostituiti, ove possibile, dal primo dei non eletti della medesima lista. Se viene meno la maggioranza dei due terzi degli amministratori o dei componenti del Comitato Esecutivo, quelli rimasti in carica devono convocare, entro tre mesi, l’Assemblea o il Consiglio di Amministrazione perché si provveda alla sostituzione dei mancanti. 2 3 Coloro che sono così nominati scadono insieme con quelli in carica. Nel caso in cui rimanga in carica la maggioranza dei due terzi, la convocazione del Consiglio di Amministrazione per la nomina dei consiglieri o dei componenti del Comitato Esecutivo in sostituzione di coloro che sono cessati dalle cariche per qualsiasi ragione dovrà avvenire entro un mese dalla cessazione stessa. I membri del Consiglio di Amministrazione eletti dall’Assemblea dei consorziati che per qualsiasi motivo cessino dalla carica sono sostituiti, ove possibile, dal primo dei non eletti della medesima lista. I nuovi nominati rimangono in carica sino a quando vi sarebbero rimasti i sostituiti. Qualora cessino dalle cariche sia il Presidente che il Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione, la convocazione del Consiglio o dell’Assemblea verrà effettuata dal Consigliere più anziano. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo del membro designato dal Comune, dovrà essere richiesta al Comune interessato la designazione del sostituto. ART. 35 – RIMBORSO SPESE Ai componenti gli organi consorziali spetta un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute e ai lavori e il rimborso delle spese sostenute per l’espletamento del loro ufficio, nelle forme e con le modalità da prestabilirsi dal Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione. ART. 36- VALIDITA’ DELLE ADUNANZE Le adunanze del Consiglio, salvo che non sia prescritta una maggioranza speciale, sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti elettivi, tra cui il Presidente o il Vice Presidente. Le adunanze del Comitato Esecutivo, salvo che non sia prescritta una maggioranza speciale, sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica, tra cui il Presidente o il Vice Presidente. ART. 37 – SEGRETERIA ORGANI DELIBERANTI a) Segreteria Il Segretario deve espletare tutte le formalità di rito delle sedute del Consiglio d’Amministrazione e del Comitato Esecutivo nonché redigere il relativo verbale. Nel caso in cui si discutano questioni riguardanti la persona incaricata delle funzioni di segretario, l’interessato dovrà assentarsi e le funzioni di quest’ultimo saranno assunte da uno dei presenti. b) Intervento alle sedute Il Direttore del Consorzio assiste alle sedute del Consiglio e del Comitato con voto consultivo. 2 4 Nel caso in cui si discutano questioni riguardanti i componenti gli organi, il Direttore o altro funzionario presente alla seduta, l’interessato dovrà assentarsi. Potranno essere chiamati ad assistere alla sedute del Consiglio e del Comitato altri funzionari del Consorzio od estranei, perché forniscano chiarimenti su determinati argomenti. ART. 38 – ASTENSIONI Il Consigliere o il componente di Comitato che, in merito all’oggetto di una determinata deliberazione abbia, per conto proprio o di terzi, interesse in conflitto con quello del Consorzio, deve assentarsi temporaneamente dalla riunione. La violazione dell’obbligo fissato al precedente comma comporta la decadenza da tutte le cariche consorziali, ferma restando la responsabilità per danni, oltrechè la possibilità di annullamento della deliberazione nell’ipotesi in cui, senza il voto di chi doveva astenersi non si fosse raggiunta la maggioranza prescritta. ART. 39 – VOTAZIONI Di regola le votazioni sono palesi. Avvengono a scrutinio segreto qualora concernano persone ovvero un terzo dei presenti ne faccia richiesta. Per la validità delle deliberazioni è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo che non sia prescritta una speciale maggioranza. Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, la votazione sarà ripetuta e, qualora permanga la parità, il voto del Presidente viene computato come doppio, semprechè serva a raggiungere la maggioranza di cui al comma precedente. ART. 40 – VERBALI ADUNANZE Per ogni adunanza viene redatto dal Segretario un verbale, il quale dovrà contenere la data, l’ora e il luogo dell’adunanza, la data di invio degli avvisi di convocazione, le generalità degli intervenuti, degli assenti giustificati e di quelli ingiustificati, gli argomenti iscritti all’ordine del giorno ed un breve riassunto della discussione, le dichiarazioni di coloro che hanno partecipato alla discussione e, in quella sede, ne abbiano fatto richiesta, le deliberazioni adottate, distintamente per ciascun argomento, nonché l’ora in cui viene chiusa la riunione. I verbali sono firmati dal Presidente, da colui che ha svolto le funzioni di segretario. ART. 41 – PUBBLICAZIONE DELIBERAZIONI Le deliberazioni degli organi consorziali debbono essere pubblicate nell’Albo del Consorzio per tre giorni consecutivi esclusi i festivi e i non lavorativi non oltre il decimo giorno successivo alla data della loro adozione. 2 5 Le deliberazioni di cui sia stata dichiarata l’urgenza sono pubblicate solamente nel giorno immediatamente successivo che non sia festivo o non lavorativo. Gi allegati che hanno formato oggetto di approvazione debbono essere tenuti, per due giorni successivi a quello di pubblicazione a disposizione di chiunque vi abbia interesse in conformità a quanto disposto nella legge n° 241/90 e successive e nel Regolamento consortile che disciplina le modalità di accesso e i casi di esclusione dell’accesso ai documenti amministrativi del Consorzio. ART. 42 – RICORSO AVVERSO LE DELIBERAZIONI Contro le deliberazioni gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all’Organo che le ha emanate entro dieci giorni decorrenti dall’ultimo giorno di pubblicazione. L’atto di opposizione è esaminato nella prima adunanza dell’Organo competente ed è deciso con motivata deliberazione da comunicarsi al ricorrente a mezzo di raccomandata con r.r. entro 6 giorni. L’opposizione non sospende l’esecutorietà della deliberazione. ART. 43 – COPIA DELIBERAZIONI Gli interessati possono prendere visione del testo delle deliberazioni degli organi consorziali e farsi rilasciare, previo pagamento delle relative spese, copia delle medesime, ai sensi e nei limiti di cui al Regolamento consortile per la disciplina delle modalità di accesso e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi del Consorzio. SEZIONE 6ª - COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI ART. 44 COSTITUZIONE - FUNZIONI – DURATA Il Collegio dei Revisori Contabili è composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti fra gli iscritti nei Registri dei Revisori Contabili. La Giunta Regionale designa uno dei membri effettivi con il compito di presiedere il Collegio; gli altri due membri effettivi e i due membri supplenti sono nominati dal Consiglio di Amministrazione. Non possono essere eletti alla carica di Revisore Contabile e se nominati decadono dall’ufficio: a) i minori, anche se emancipati, gli interdetti e gli inabilitati; b) i falliti, per un quinquennio dalla data di dichiarazione del fallimento; c) coloro che siano stati interdetti dai pubblici uffici, per la durata della interdizione; d) coloro che non abbiano la cittadinanza italiana; e) coloro che abbiano riportato condanne che non consentano la iscrizione nelle liste elettorali politiche, salvo gli effetti della riabilitazione, nonché coloro che siano stati sottoposti a misure 2 6 di sicurezza che non consentano l’iscrizione nelle liste elettorali politiche, fino ad un anno dopo la cessazione degli effetti del provvedimento; f) coloro che hanno il maneggio del denaro consorziale o, avendolo avuto, non hanno reso il conto della loro gestione; g) coloro che hanno liti pendenti col Consorzio; h) coloro che hanno in appalto lavori e forniture consorziali; i) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il Consorzio, si trovino legalmente in mora. Non possono inoltre essere eletti Revisori i componenti il Consiglio, i dipendenti e gli ex dipendenti del Consorzio che percepiscono la pensione consortile, nonché i loro parenti ed affini entro il quarto grado. I componenti il Collegio durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. Il Collegio dei Revisori Contabili: a) vigila sulla gestione contabile del Consorzio; b) presenta al Consiglio una relazione sul bilancio preventivo e sul rendiconto consuntivo ed esprime il proprio parere sugli atti di variazione di bilancio; c) accerta la corrispondenza del bilancio e del conto consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture contabili; d) esamina e vista trimestralmente il conto di cassa. Il Collegio dei Revisori Contabili assiste alle adunanze del Consiglio. Il Presidente del Collegio, ovvero un altro Revisore dal primo di volta in volta delegato, assiste alle adunanze della Comitato. I Revisori Contabili possono, in qualsiasi momento, procedere anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, relativi ad atti contabili, dandone successiva, immediata comunicazione scritta al Presidente del Collegio. Il Revisore che, senza giustificato motivo, manchi a tre riunioni consecutive del Collegio, decade dalla carica. La cancellazione o la sospensione dal registro dei Revisori Contabili è causa di decadenza dall’ufficio. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione dei revisori effettivi e supplenti entro tre mesi. I Revisori così nominati decadono insieme con quelli in carica all’atto della loro nomina. I Revisori supplenti - con precedenza al più anziano di età - sostituiscono gli effettivi che cessano dalla carica, nelle more della emanazione del provvedimento d’integrazione del Collegio di cui al comma precedente. 2 7 La cessazione dalla carica ha, in ogni caso, effetto immediato, con esclusione di qualunque ipotesi di prorogatio dei relativi poteri. Delle riunioni del Collegio dei Revisori viene redatto verbale che deve essere trascritto in apposito registro con la sottoscrizione di tutti i presenti. Il Collegio delibera a maggioranza. I dissenzienti hanno diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso. Qualora il Collegio dei Revisori accerti gravi irregolarità dovrà chiedere al Presidente l’immediata convocazione del Consiglio, ai sensi del precedente art. 23. SEZIONE 7ª - AMMINISTRAZIONE ART. 45 – STRUTTURA OPERATIVA La struttura operativa del Consorzio è definita dal Piano di Organizzazione Variabile. Essa è diretta, coordinata e sovrintesa dal Direttore Generale. Il Direttore Generale assicura il buon funzionamento degli uffici consorziali e relaziona sull’andamento della gestione consortile al Presidente e all’amministrazione ogni qualvolta lo ritenga opportuno nell’interesse del servizio o a richiesta del Presidente e del Comitato. Inoltre, in caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vicepresidente, pone in essere gli atti necessari ad evitare nocumento al Consorzio. ART. 46 – GESTIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA La gestione del Consorzio è informata ai principi generali della contabilità finanziaria e di quella economico-patrimoniale ed è disciplinata dal Regolamento concernente la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria del Consorzio. L’esercizio finanziario del Consorzio coincide con l’anno solare. Il bilancio di previsione è approvato e inviato al controllo entro il 31 ottobre dell’anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce. Il conto consuntivo è approvato e trasmesso al controllo entro il 31 marzo dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio. Il fondo di riserva, iscritto nel bilancio è destinato alla copertura di spese impreviste, nonché di maggiori spese che possono verificarsi durante l’esercizio. Nel caso in cui entro il 31 dicembre di ogni anno si verifichino straordinarie esigenze di bilancio, il Comitato può effettuare prelevamenti dal fondo di riserva mediante l’adozione di apposita deliberazione, da comunicare all’organo consigliare. 2 8 SEZIONE 8ª - RIPARTO DELLA CONTRIBUENZA ART. 47 - CLASSIFICA PROVVISORIA E DEFINITIVA Le spese di funzionamento del Consorzio, di manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica e per l’adempimento di tutte le altre finalità istituzionali sono ripartite a carico della proprietà consorziata sulla base di piani di classifica, provvisori e definitivi, e a carico dei soggetti gestori del servizio idrico integrato, come stabilito dall’art. 36 della legge regionale 11/12/1998, n° 53. I predetti piani, adottati dal Consiglio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sono sottoposti all’approvazione della Giunta Regionale. ART. 48 - RUOLI DI CONTRIBUENZA I ruoli annuali di contribuenza a carico dei consorziati, resi esecutivi ai sensi di legge, saranno consegnati al Servizio Riscossione Tributi competente nei modi e nei termini stabiliti per le imposte dirette. Contro l’iscrizione a ruolo i consorziati possono ricorrere per errore materiale o per duplicazione dell’iscrizione. Il ricorso deve essere proposto al Comitato Esecutivo entro trenta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento e, in mancanza, dalla notificazione dell’avviso di mora. Il ricorso non sospende la riscossione, tuttavia il Comitato Esecutivo ha facoltà di disporre con provvedimento motivato la temporanea sospensione. I consorziati sono tenuti a denunciare le variazioni intervenute nelle loro proprietà presentando copia notarile del relativo atto pubblico con gli estremi della trascrizione nei registri immobiliari. Le denuncie presentate entro il 31 agosto di ogni anno avranno effetto, per quanto riguarda l’iscrizione a ruolo, dall’anno immediatamente successivo. Quelle presentate posteriormente, avranno effetto a decorrere dal secondo anno successivo alla presentazione. ART. 49 - RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI La riscossione dei contributi consorziali sarà effettuata a mezzo di concessionario del servizio di riscossione dei tributi secondo quanto previsto dalla legge. Possono essere adottate, in via convenzionale, procedure e modalità integrative della riscossione a mezzo ruolo. ART. 50 - SERVIZIO DI TESORERIA Le funzioni di cassiere del Consorzio sono affidate ad un Istituto bancario, previo apposito atto di convenzione. [/QUOTE]
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