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Comodato > Tipologia dei comodatarii
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<blockquote data-quote="quiproquo" data-source="post: 197312" data-attributes="member: 39257"><p>@Se è così ritiro la non obbligatorietà della forma scritta...io scrivo a braccio e ben difficilmente mi aggiorno...ero rimasto al dettato del</p><p>codice civile dove, dal te citato art. 1803 al 1812, non vi è riferimento nè per la forma scritta, nè per la registrazione. Il mio ragionamento è semplice: mancando la forma scritta (obbligatoria in un altro ambito del C.C...."CONTRATTI") il contratto è nullo e se è nullo non produce più nè diritti, nè doveri...e si dovrebbe ritornare allo stato precedente. Senza uno straccio di scritto nessuno dei due può pretendere alcunchè: il proprietario perderà l'eventuale impagato (che non potrà neanche menzionare) e l'inquilino subirà la forzatura della serratura...essendo stata la stessa accennata preventivamente...in ogni caso entrambi potranno dire qualsiasi cosa...e la parola dell'uno vale quella dell'altro...e alla fine, almeno credo, nessuno dei due potrà ricorrere al giudice...il quale, ammesso pure la stoltezza di uno dei due..., relegherà la pratica in quelle da scartare a fronte dei vari milioni di contenziosi più corposi e documentati. Per finire il c.c. prevede sì la forma scritta per l'uso immobiliare...senza distinguere la "veste" dell'usuario, ma tace sull'obbligo della registrazione...Tutto questo fa sì che gli avvocati si possono vantare di sostenere sia una tesi, sia il suo opposto. E' la culla del diritto, cara mia...e noi incalliti polemisti ci caschiamo alla grande. Alla prossima. QPQ. P.S.</p><p>Quanto sopra è tutto all'insegna dell'incertezza. Solo i Sapientoni</p><p>del SITO certi di essere certi potranno, se credono, diramare ogni dubbio. Ma non sarà facile anche per loro.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="quiproquo, post: 197312, member: 39257"] @Se è così ritiro la non obbligatorietà della forma scritta...io scrivo a braccio e ben difficilmente mi aggiorno...ero rimasto al dettato del codice civile dove, dal te citato art. 1803 al 1812, non vi è riferimento nè per la forma scritta, nè per la registrazione. Il mio ragionamento è semplice: mancando la forma scritta (obbligatoria in un altro ambito del C.C...."CONTRATTI") il contratto è nullo e se è nullo non produce più nè diritti, nè doveri...e si dovrebbe ritornare allo stato precedente. Senza uno straccio di scritto nessuno dei due può pretendere alcunchè: il proprietario perderà l'eventuale impagato (che non potrà neanche menzionare) e l'inquilino subirà la forzatura della serratura...essendo stata la stessa accennata preventivamente...in ogni caso entrambi potranno dire qualsiasi cosa...e la parola dell'uno vale quella dell'altro...e alla fine, almeno credo, nessuno dei due potrà ricorrere al giudice...il quale, ammesso pure la stoltezza di uno dei due..., relegherà la pratica in quelle da scartare a fronte dei vari milioni di contenziosi più corposi e documentati. Per finire il c.c. prevede sì la forma scritta per l'uso immobiliare...senza distinguere la "veste" dell'usuario, ma tace sull'obbligo della registrazione...Tutto questo fa sì che gli avvocati si possono vantare di sostenere sia una tesi, sia il suo opposto. E' la culla del diritto, cara mia...e noi incalliti polemisti ci caschiamo alla grande. Alla prossima. QPQ. P.S. Quanto sopra è tutto all'insegna dell'incertezza. Solo i Sapientoni del SITO certi di essere certi potranno, se credono, diramare ogni dubbio. Ma non sarà facile anche per loro. [/QUOTE]
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