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Testo
<blockquote data-quote="Dimaraz" data-source="post: 372680" data-attributes="member: 46111"><p>Giusta <strong>premesssa </strong>...si presume...ma la "presunzione" non è una prova ne tanto meno un dogma.</p><p>Esistono caldaie in funzione da svariati decenni (io ne ho una in uso dal 1993)...e in nessuna norma è scritto che si debbano sostituire caldaie dopo 13 anni.</p><p>Ti faccio presente che esistono altre cose "mobili" con oltre 30 anni il cui uso è consentito e sottoposto alla stessa "normativa" di quelle di costruzione più recente (esempio le automobili)</p><p></p><p></p><p></p><p></p><p>La Legge dice tante cose si da sembrare a volte persino "ambigua"... ma spesso è dovuta a lettura superficiale e/o si cerca l'interpretazione che torna più comoda.</p><p></p><p>Prima distinzione : bene immobile e bene mobile.</p><p>Ciò che vale per il primo non sempre vale per il secondo (errore che molti commettono).</p><p></p><p>Art. 1576 del C.C. </p><p>...</p><p>comma 2</p><p><em>Se si tratta di <strong>cose mobili</strong>, le spese di conservazione <strong>e di ordinaria manutenzione</strong> sono, salvo patto contrario, a carico del conduttore</em></p><p></p><p>[URL unfurl="true"]https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quarto/titolo-iii/capo-vi/sezione-i/art1576.html[/URL]</p><p></p><p></p><p><span style="font-size: 22px"><strong>Che cosa significa "Manutenzione ordinaria"?</strong></span></p><p>È così definito l'insieme di opere e interventi che hanno come scopo quello di conservare il bene nella sua sostanza materiale, nella sua produttività, e nella sua idoneità ad essere usato per la finalità cui è destinato, senza mutarne la destinazione d'uso.</p><p>Di norma, rientrano nella manutenzione ordinaria le <strong>opere di riparazione e sostituzione di elementi</strong> e di ripulitura.</p><p></p><p>[URL unfurl="true"]https://www.brocardi.it/dizionario/1291.html[/URL]</p><p></p><p>Quindi dal combinato succitato deriva che:</p><p>la sostituzione di schede, bobine, sonde etc...in quanto <strong>componenti </strong>del bene mobile "caldaia" soggette ad usura/consumo determinato dall'uso siano di competenza del conduttore alias inquilino...salvo diversa convenzione.</p><p></p><p>Quindi...solo se la caldaia non è riparabile perchè risultino irreperibili componenti di ricambio necessari per il suo uso/funzionamento la spesa compete integralmente al proprietario.</p><p></p><p>Qualora seppur sollecitato il locatore non provveda ...è facoltà del conduttore procedere di sua iniziativa con facoltà di rivalsa per i costi e danni che dovrà sostenere.</p><p>Tale "rivalsa" implica il ricorso ad un Giudice qualora la controparte non aderisca.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Dimaraz, post: 372680, member: 46111"] Giusta [B]premesssa [/B]...si presume...ma la "presunzione" non è una prova ne tanto meno un dogma. Esistono caldaie in funzione da svariati decenni (io ne ho una in uso dal 1993)...e in nessuna norma è scritto che si debbano sostituire caldaie dopo 13 anni. Ti faccio presente che esistono altre cose "mobili" con oltre 30 anni il cui uso è consentito e sottoposto alla stessa "normativa" di quelle di costruzione più recente (esempio le automobili) La Legge dice tante cose si da sembrare a volte persino "ambigua"... ma spesso è dovuta a lettura superficiale e/o si cerca l'interpretazione che torna più comoda. Prima distinzione : bene immobile e bene mobile. Ciò che vale per il primo non sempre vale per il secondo (errore che molti commettono). Art. 1576 del C.C. ... comma 2 [I]Se si tratta di [B]cose mobili[/B], le spese di conservazione [B]e di ordinaria manutenzione[/B] sono, salvo patto contrario, a carico del conduttore[/I] [URL unfurl="true"]https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quarto/titolo-iii/capo-vi/sezione-i/art1576.html[/URL] [SIZE=6][B]Che cosa significa "Manutenzione ordinaria"?[/B][/SIZE] È così definito l'insieme di opere e interventi che hanno come scopo quello di conservare il bene nella sua sostanza materiale, nella sua produttività, e nella sua idoneità ad essere usato per la finalità cui è destinato, senza mutarne la destinazione d'uso. Di norma, rientrano nella manutenzione ordinaria le [B]opere di riparazione e sostituzione di elementi[/B] e di ripulitura. [URL unfurl="true"]https://www.brocardi.it/dizionario/1291.html[/URL] Quindi dal combinato succitato deriva che: la sostituzione di schede, bobine, sonde etc...in quanto [B]componenti [/B]del bene mobile "caldaia" soggette ad usura/consumo determinato dall'uso siano di competenza del conduttore alias inquilino...salvo diversa convenzione. Quindi...solo se la caldaia non è riparabile perchè risultino irreperibili componenti di ricambio necessari per il suo uso/funzionamento la spesa compete integralmente al proprietario. Qualora seppur sollecitato il locatore non provveda ...è facoltà del conduttore procedere di sua iniziativa con facoltà di rivalsa per i costi e danni che dovrà sostenere. Tale "rivalsa" implica il ricorso ad un Giudice qualora la controparte non aderisca. [/QUOTE]
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