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<blockquote data-quote="Ollj" data-source="post: 224874"><p></p><p></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="font-size: 15px">Vedasi Cassazione sentenza 6 marzo – 5 giugno 2013, n. 14197</span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="font-size: 15px">La Suprema Corte (in un caso in cui sono contrapposti gli interessi dei coniugi quanto alla comunione legale di un appartamento acquistato dal marito, immobile in realtà frutto di una donazione indiretta da parte del padre di lui), ritiene che:</span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="font-size: 15px"><span style="color: #0000ff">"né per la donazione indiretta è richiesta la forma prevista dalla legge per la donazione, essendo sufficiente l'osservanza delle forme prescritte per il negozio tipico utilizzato per realizzare lo scopo di liberalità, dato che l'art. 809 c.c., nel prevedere le norme sulle donazioni applicabili agli altri atti di liberalità realizzati con negozi diversi da quelli previsti dall'art. 769 c.c., non richiama l'art. 782 c.c., che prescrive l'atto pubblico per la donazione (ex multis, Cass. 1446/1985, 4623/2001, 5333/2004, 1955/2007). Il fine di liberalità e la sua realizzazione da parte del donante mediante il pagamento del prezzo dell'acquisto fatto dal donatario<em> ben potevano, dunque, essere provati <strong>per testimoni o presunzioni</strong>" </em></span></span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: #000000"><span style="font-size: 15px">Conseguentemente ben decise in tal senso la Corte d'Appello di Perugia che:</span></span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="font-size: 15px"><span style="color: #0000ff">"ha ritenuto altresì, in fatto, che la circostanza che l'acquisto era avvenuto con danaro messo a disposizione dell'attore da suo padre era provata dalle<strong> testimonianze di quest'ultimo</strong> e della figlia, sorella dell'attore"</span></span></span></p><p></p><p>.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Ollj, post: 224874"] [SIZE=5][SIZE=4][/SIZE][/SIZE] [SIZE=5][SIZE=4]Vedasi Cassazione sentenza 6 marzo – 5 giugno 2013, n. 14197[/SIZE][/SIZE] [SIZE=5][SIZE=4]La Suprema Corte (in un caso in cui sono contrapposti gli interessi dei coniugi quanto alla comunione legale di un appartamento acquistato dal marito, immobile in realtà frutto di una donazione indiretta da parte del padre di lui), ritiene che:[/SIZE][/SIZE] [SIZE=5][SIZE=4][COLOR=#0000ff]"né per la donazione indiretta è richiesta la forma prevista dalla legge per la donazione, essendo sufficiente l'osservanza delle forme prescritte per il negozio tipico utilizzato per realizzare lo scopo di liberalità, dato che l'art. 809 c.c., nel prevedere le norme sulle donazioni applicabili agli altri atti di liberalità realizzati con negozi diversi da quelli previsti dall'art. 769 c.c., non richiama l'art. 782 c.c., che prescrive l'atto pubblico per la donazione (ex multis, Cass. 1446/1985, 4623/2001, 5333/2004, 1955/2007). Il fine di liberalità e la sua realizzazione da parte del donante mediante il pagamento del prezzo dell'acquisto fatto dal donatario[I] ben potevano, dunque, essere provati [B]per testimoni o presunzioni[/B]" [/I][/COLOR][/SIZE][/SIZE] [SIZE=5][COLOR=#000000][SIZE=4]Conseguentemente ben decise in tal senso la Corte d'Appello di Perugia che:[/SIZE][/COLOR][/SIZE] [SIZE=5][SIZE=4][COLOR=#0000ff]"ha ritenuto altresì, in fatto, che la circostanza che l'acquisto era avvenuto con danaro messo a disposizione dell'attore da suo padre era provata dalle[B] testimonianze di quest'ultimo[/B] e della figlia, sorella dell'attore"[/COLOR][/SIZE][/SIZE] . [/QUOTE]
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