Forum
Nuovi Messaggi
Cerca...
Nuova Discussione
Annunci
Novità
Nuovi Messaggi
Nuovi Messaggi Profilo
Ultime Attività
Iscritti
Visitatori online
Nuovi Messaggi Profilo
Cerca tra i Messaggi Profilo
? Aiuto
Faccine
Codici BB
Traguardi
Utilizzo dei Cookie
Termini e Condizioni d'uso del sito
Accedi
Registrati
Novità
Cerca
Cerca
Cerca solo tra i titoli
Da:
Nuovi Messaggi
Cerca...
Menu
Accedi
Registrati
Installa l'app
Installa
Proprietari di Immobili
Compravendita Immobiliare
Compravendita esitinzione ipoteca mutuo
JavaScript è disabilitato. Per una migliore esperienza di navigazione attivalo nel tuo programma o nella tua app per navigare prima di procedere.
Stai usando un browser molto obsoleto. Puoi incorrere in problemi di visualizzazione di questo e altri siti oltre che in problemi di sicurezza. .
Dovresti aggiornarlo oppure usare
usarne uno alternativo, moderno e sicuro
.
Rispondi alla discussione
Registrati in 30 Secondi
Registrarsi è gratis ed elimina la pubblicità
Testo
<blockquote data-quote="Nemesis" data-source="post: 314995" data-attributes="member: 15253"><p>L'estinzione del mutuo con la cancellazione dell'ìpoteca è la possibilità consigliabile.</p><p>L'altra possibilità, <em>l'accollo</em> del mutuo da parte dell'acquirente, con il necessario consenso della banca, ti esporrebbe al rischio che la banca chieda a te se l'acquirente non pagasse. A meno che tu riesca a ottenere una dichiarazione della banca, in cui ti liberi espressamente.</p><p>Infatti l'art. 1273 c.c. prevede:</p><p><em>Se il debitore e un terzo convengono che questi assuma il debito dell'altro, il</em></p><p><em>creditore può aderire alla convenzione, rendendo irrevocabile la stipulazione</em></p><p><em>a suo favore.</em></p><p><u><em>L'adesione del creditore importa liberazione del debitore originario solo se</em></u></p><p><u><em>ciò costituisce condizione espressa della stipulazione o se il creditore dichiara</em></u></p><p><u><em>espressamente di liberarlo.</em></u></p><p><strong><em>Se non vi è liberazione del debitore, questi rimane obbligato in solido col</em></strong></p><p><strong><em>terzo.</em></strong></p><p><em>In ogni caso il terzo è obbligato verso il creditore che ha aderito alla stipulazione</em></p><p><em>nei limiti in cui ha assunto il debito, e può opporre al creditore le eccezioni</em></p><p><em>fondate sul contratto in base al quale l'assunzione è avvenuta.</em></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Nemesis, post: 314995, member: 15253"] L'estinzione del mutuo con la cancellazione dell'ìpoteca è la possibilità consigliabile. L'altra possibilità, [I]l'accollo[/I] del mutuo da parte dell'acquirente, con il necessario consenso della banca, ti esporrebbe al rischio che la banca chieda a te se l'acquirente non pagasse. A meno che tu riesca a ottenere una dichiarazione della banca, in cui ti liberi espressamente. Infatti l'art. 1273 c.c. prevede: [I]Se il debitore e un terzo convengono che questi assuma il debito dell'altro, il creditore può aderire alla convenzione, rendendo irrevocabile la stipulazione a suo favore.[/I] [U][I]L'adesione del creditore importa liberazione del debitore originario solo se ciò costituisce condizione espressa della stipulazione o se il creditore dichiara espressamente di liberarlo.[/I][/U] [B][I]Se non vi è liberazione del debitore, questi rimane obbligato in solido col terzo.[/I][/B] [I]In ogni caso il terzo è obbligato verso il creditore che ha aderito alla stipulazione nei limiti in cui ha assunto il debito, e può opporre al creditore le eccezioni fondate sul contratto in base al quale l'assunzione è avvenuta.[/I] [/QUOTE]
Riporta citazioni…
Verifica Anti SPAM
Invia risposta
Proprietari di Immobili
Compravendita Immobiliare
Compravendita esitinzione ipoteca mutuo
Alto