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Compravendita Immobiliare
Compravendita immobiliare : il sistema del prezzo-valore non subirà modifiche dal 1 gennaio 2014
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Testo
<blockquote data-quote="Ennio Alessandro Rossi" data-source="post: 165264" data-attributes="member: 4594"><p><span style="font-size: 22px"><span style="color: #0000ff"><strong><em>Imposta di registro, il "prezzo-valore" non subisce il taglio delle agevolazioni</em></strong></span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: #0000ff"><strong><em>Il metodo del "prezzo-valore" per determinare la base imponibile dell'imposta di registro non è un'agevolazione e, quindi, non verrà eliminato dal 2014</em></strong></span></span></p><p><strong><em><span style="color: #0000ff">Con una risposta al question time (n. 5-01523) alla Commissione Finanze della Camera dei deputati, il sottosegretario all'Economia Pier Paolo Baretta ha affermato che il "prezzo-valore" è un metodo di determinazione della base imponibile dell'imposta di registro. Di conseguenza, non è qualificabile in termini di "agevolazione" e non vi si applica l'articolo 10, comma 4 del decreto legislativo n. 23/2011, secondo il quale, dal 1° gennaio 2014, «sono soppresse tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali» relativamente agli «atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento».</span></em></strong></p><p></p><p>Fonte: Il Sole 24 Ore</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Ennio Alessandro Rossi, post: 165264, member: 4594"] [SIZE=6][COLOR=#0000ff][B][I]Imposta di registro, il "prezzo-valore" non subisce il taglio delle agevolazioni[/I][/B][/COLOR][/SIZE] [SIZE=5][COLOR=#0000ff][B][I]Il metodo del "prezzo-valore" per determinare la base imponibile dell'imposta di registro non è un'agevolazione e, quindi, non verrà eliminato dal 2014[/I][/B][/COLOR][/SIZE] [B][I][COLOR=#0000ff]Con una risposta al question time (n. 5-01523) alla Commissione Finanze della Camera dei deputati, il sottosegretario all'Economia Pier Paolo Baretta ha affermato che il "prezzo-valore" è un metodo di determinazione della base imponibile dell'imposta di registro. Di conseguenza, non è qualificabile in termini di "agevolazione" e non vi si applica l'articolo 10, comma 4 del decreto legislativo n. 23/2011, secondo il quale, dal 1° gennaio 2014, «sono soppresse tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali» relativamente agli «atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento».[/COLOR][/I][/B] Fonte: Il Sole 24 Ore [/QUOTE]
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