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Testo
<blockquote data-quote="Nemesis" data-source="post: 343787" data-attributes="member: 15253"><p>Il coniuge <u>cui non è stata addebitata la separazione con sentenza passata in</u></p><p><u>giudicato</u>, ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato.</p><p>Il coniuge cui è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato ha diritto soltanto a un assegno vitalizio se al momento dell'apertura della successione godeva degli alimenti a carico del coniuge deceduto. L'assegno è commisurato alle sostanze ereditarie e alla qualità e al numero degli eredi legittimi, e non è comunque di entità superiore a quella della prestazione alimentare goduta. La medesima disposizione si applica nel caso in cui la separazione sia stata addebitata a entrambi i coniugi.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Nemesis, post: 343787, member: 15253"] Il coniuge [U]cui non è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato[/U], ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato. Il coniuge cui è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato ha diritto soltanto a un assegno vitalizio se al momento dell'apertura della successione godeva degli alimenti a carico del coniuge deceduto. L'assegno è commisurato alle sostanze ereditarie e alla qualità e al numero degli eredi legittimi, e non è comunque di entità superiore a quella della prestazione alimentare goduta. La medesima disposizione si applica nel caso in cui la separazione sia stata addebitata a entrambi i coniugi. [/QUOTE]
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