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Compravendita Immobiliare
Compravendita senza agibilità ante 67
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<blockquote data-quote="filippo gauttieri" data-source="post: 441077" data-attributes="member: 59051"><p>il certificato di agibilità di un immobile deve essere SEMPRE prodotta dal venditore al momento della compravendita. L'agibilità infatti, che attesta la salubrità dell'immobile e ne garantisce la costruzione in base a standard di igiene e sicurezza, costituisce un requisito giuridico <strong>essenziale</strong> del bene. La mancata consegna del certificato di agibilità da parte del venditore è causa di risoluzione del contratto. Trattandosi di una qualità inerente l'immobile il compratore può sempre rinunciare all'agibilità in sede di vendita. Il fatto che un immobile sia stato edificato ante l'anno 1967 non esenta il venditore dall'obbligo di produrre la certificazione. La costruzione di un immobile ante l'anno 1967 esenta il venditore dall'obbligo di produrre la licenza edilizia e non certo la documentazione attestante l'agibilità di un immobile. La conformità catastale edilizia è una cosa diversa. In genere la mancanza del certificato di agibilità non inficia la concessione del mutuo perchè le banche si accontentano della conformità edilizia e catastale e non richiedono anche l'agibilità. A decorrere dal 2014 l'agibilità viene rilasciata in base ad una SCIA quindi un auto certificazione il che ha reso tutto più semplice.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="filippo gauttieri, post: 441077, member: 59051"] il certificato di agibilità di un immobile deve essere SEMPRE prodotta dal venditore al momento della compravendita. L'agibilità infatti, che attesta la salubrità dell'immobile e ne garantisce la costruzione in base a standard di igiene e sicurezza, costituisce un requisito giuridico [B]essenziale[/B] del bene. La mancata consegna del certificato di agibilità da parte del venditore è causa di risoluzione del contratto. Trattandosi di una qualità inerente l'immobile il compratore può sempre rinunciare all'agibilità in sede di vendita. Il fatto che un immobile sia stato edificato ante l'anno 1967 non esenta il venditore dall'obbligo di produrre la certificazione. La costruzione di un immobile ante l'anno 1967 esenta il venditore dall'obbligo di produrre la licenza edilizia e non certo la documentazione attestante l'agibilità di un immobile. La conformità catastale edilizia è una cosa diversa. In genere la mancanza del certificato di agibilità non inficia la concessione del mutuo perchè le banche si accontentano della conformità edilizia e catastale e non richiedono anche l'agibilità. A decorrere dal 2014 l'agibilità viene rilasciata in base ad una SCIA quindi un auto certificazione il che ha reso tutto più semplice. [/QUOTE]
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