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Testo
<blockquote data-quote="User_29045" data-source="post: 110501"><p>Guarda, ti dò io un po' di motivazioni possibili:</p><p></p><p>a) Il fratello che vuole "donare" e non "vendere", evita di prendere denaro dalla sua controparte, perché sa che la moglie lo spenderebbe tutto in borse, borsette e gioielli, e allora preferisce regalare la sua quota di proprietà al fratello piuttosto che veder sperperare i soldi da sua moglie che ha notoriamente le mani bucate (è un esempio, non aggreditemi);</p><p></p><p>b) Il fratello vuole avvalersi della possibilità di "donare" perché la donazione può essere revocata (<a href="http://www.dirittoprivatoinrete.it/revoca_della_donazione.htm" target="_blank">Revoca della donazione</a>). La revoca della donazione (e degli atri di liberalità v. art. 809 c.c.) è quindi ammessa solo in due casi previsti dall'art. 800 del codice civile: Ingratitudine del donatario; Sopravvenienza di figli del donante. In caso di comprovata ingratitudine del fratello donatario, la donazione può essere revocata con azione giudiziale;</p><p></p><p>b) Vuole semplicemente fare un regalo al fratello, e vuole che ciò resti trascritto in regolare atto notarile; se gli dà i soldi in mano, fra 25 anni non se ne ricorda più nessuno, mentre un rogito si ripesca anche fra 100 anni.</p><p></p><p>E' il caso di copiare e incollare, dal link postato da me un attimo fa, la <u><strong>REVOCA PER INGRATITUDINE</strong></u>:</p><p></p><p>revoca per ingratitudine</p><p>( art. 801 c.c.)</p><p></p><p>può essere chiesta quando il donatario</p><p></p><p>a) ha volontariamente ucciso o tentato di uccidere il donante, il coniuge, un discendente o un ascendente di questo; ovvero abbia commesso contro di loro un fatto al quale si applicano le disposizioni sull’omicidio (es.: istigazione al suicidio di minore di anni 14), oppure li abbia denunciati infondatamente o abbia testimoniato falsamente contro di loro per un reato punibile con l’ergastolo o con la reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a tre anni;</p><p></p><p>b) si è reso colpevole d’ingiuria grave verso il donante, ritenendo l'ingiuria grave non solo quella prevista dall'art. 594 c.p. ma anche quando abbia trattato in maniera offensiva il donante, ne abbia offeso il decoro etc;</p><p></p><p>c) ha dolosamente arrecato grave pregiudizio al patrimonio di lui;</p><p></p><p>d) gli ha rifiutato indebitamente gli alimenti dovuti ai sensi degli articoli 433 e 436 c.c.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="User_29045, post: 110501"] Guarda, ti dò io un po' di motivazioni possibili: a) Il fratello che vuole "donare" e non "vendere", evita di prendere denaro dalla sua controparte, perché sa che la moglie lo spenderebbe tutto in borse, borsette e gioielli, e allora preferisce regalare la sua quota di proprietà al fratello piuttosto che veder sperperare i soldi da sua moglie che ha notoriamente le mani bucate (è un esempio, non aggreditemi); b) Il fratello vuole avvalersi della possibilità di "donare" perché la donazione può essere revocata ([url=http://www.dirittoprivatoinrete.it/revoca_della_donazione.htm]Revoca della donazione[/url]). La revoca della donazione (e degli atri di liberalità v. art. 809 c.c.) è quindi ammessa solo in due casi previsti dall'art. 800 del codice civile: Ingratitudine del donatario; Sopravvenienza di figli del donante. In caso di comprovata ingratitudine del fratello donatario, la donazione può essere revocata con azione giudiziale; b) Vuole semplicemente fare un regalo al fratello, e vuole che ciò resti trascritto in regolare atto notarile; se gli dà i soldi in mano, fra 25 anni non se ne ricorda più nessuno, mentre un rogito si ripesca anche fra 100 anni. E' il caso di copiare e incollare, dal link postato da me un attimo fa, la [U][B]REVOCA PER INGRATITUDINE[/B][/U]: revoca per ingratitudine ( art. 801 c.c.) può essere chiesta quando il donatario a) ha volontariamente ucciso o tentato di uccidere il donante, il coniuge, un discendente o un ascendente di questo; ovvero abbia commesso contro di loro un fatto al quale si applicano le disposizioni sull’omicidio (es.: istigazione al suicidio di minore di anni 14), oppure li abbia denunciati infondatamente o abbia testimoniato falsamente contro di loro per un reato punibile con l’ergastolo o con la reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a tre anni; b) si è reso colpevole d’ingiuria grave verso il donante, ritenendo l'ingiuria grave non solo quella prevista dall'art. 594 c.p. ma anche quando abbia trattato in maniera offensiva il donante, ne abbia offeso il decoro etc; c) ha dolosamente arrecato grave pregiudizio al patrimonio di lui; d) gli ha rifiutato indebitamente gli alimenti dovuti ai sensi degli articoli 433 e 436 c.c. [/QUOTE]
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