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<blockquote data-quote="User_29045" data-source="post: 347535"><p>Qui:</p><p></p><p><a href="http://www.notaio-busani.it/it-IT/Il-prepossesso-di-quote-3.aspx" target="_blank">Il prepossesso di quote/3 | Studio Notarile Angelo Busani Milano</a></p><p></p><p>spiega le possibilità di fruire dell'agevolazione prima casa in caso di prepossesso di quota appartamento come prima casa.</p><p></p><p><strong><em>Il prepossesso di una quota acquistata con agevolazioni.</em></strong><em> L’altro requisito patrimoniale richiesto dalla legge sulla “prima casa” per ottenere lo sconto fiscale è che l'acquirente non sia titolare, neppure per quote (anche in regime di comunione legale) su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge avvalendosi delle agevolazioni “prima casa”. </em></p><p><em></em></p><p><em>Quindi, se la titolarità di una quota di comproprietà di regola non impedisce un nuovo acquisto agevolato, vi è invece un impedimento all’ottenimento delle agevolazioni in parola qualora l’acquisto della quota sia avvenuto sfruttando i benefici “prima casa”. </em></p><p><em></em></p><p><em>E così se i fratelli Tizio e Caia sono titolari al 50 per cento di una abitazione in un dato Comune e se Tizio intende comperare una nuova abitazione tutta per sé, quel 50 per cento preposseduto gli impedisce di ottenere l’agevolazione in sede di nuovo acquisto se il precedente acquisto abbia goduto dell’agevolazione; il pagamento dell’imposta “piena” può essere quindi evitato solo se egli alieni quel 50 per cento anteriormente al nuovo rogito. </em></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="User_29045, post: 347535"] Qui: [URL='http://www.notaio-busani.it/it-IT/Il-prepossesso-di-quote-3.aspx']Il prepossesso di quote/3 | Studio Notarile Angelo Busani Milano[/URL] spiega le possibilità di fruire dell'agevolazione prima casa in caso di prepossesso di quota appartamento come prima casa. [B][I]Il prepossesso di una quota acquistata con agevolazioni.[/I][/B][I] L’altro requisito patrimoniale richiesto dalla legge sulla “prima casa” per ottenere lo sconto fiscale è che l'acquirente non sia titolare, neppure per quote (anche in regime di comunione legale) su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge avvalendosi delle agevolazioni “prima casa”. Quindi, se la titolarità di una quota di comproprietà di regola non impedisce un nuovo acquisto agevolato, vi è invece un impedimento all’ottenimento delle agevolazioni in parola qualora l’acquisto della quota sia avvenuto sfruttando i benefici “prima casa”. E così se i fratelli Tizio e Caia sono titolari al 50 per cento di una abitazione in un dato Comune e se Tizio intende comperare una nuova abitazione tutta per sé, quel 50 per cento preposseduto gli impedisce di ottenere l’agevolazione in sede di nuovo acquisto se il precedente acquisto abbia goduto dell’agevolazione; il pagamento dell’imposta “piena” può essere quindi evitato solo se egli alieni quel 50 per cento anteriormente al nuovo rogito. [/I] [/QUOTE]
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