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Testo
<blockquote data-quote="Nemesis" data-source="post: 434949" data-attributes="member: 15253"><p>L’art. 1111 c.c. stabilisce che ciascuno dei partecipanti alla comunione può sempre domandarne lo scioglimento.</p><p>Pertanto, la divisione non richiede il consenso di tutti i comunisti. Ovviamente, se non vi sia accordo tra i partecipanti, per attuarla occorrerà ricorrere a un giudice. La domanda giudiziale dovrà essere preceduta da un tentativo di mediazione obbligatoria presso gli organismi competenti.</p><p>Se l'immobile non è comodamente divisibile, o il cui frazionamento</p><p>recherebbe pregiudizio alle ragioni della pubblica economia o dell'igiene, e la divisione dell'intera sostanza non può effettuarsi senza il suo frazionamento, deve preferibilmente essere compreso per intero, con addebito dell'eccedenza, nella porzione di uno dei comunisti aventi diritto alla quota maggiore. Se nessuno dei comunisti è a ciò disposto, si fa luogo alla vendita all'incanto.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Nemesis, post: 434949, member: 15253"] L’art. 1111 c.c. stabilisce che ciascuno dei partecipanti alla comunione può sempre domandarne lo scioglimento. Pertanto, la divisione non richiede il consenso di tutti i comunisti. Ovviamente, se non vi sia accordo tra i partecipanti, per attuarla occorrerà ricorrere a un giudice. La domanda giudiziale dovrà essere preceduta da un tentativo di mediazione obbligatoria presso gli organismi competenti. Se l'immobile non è comodamente divisibile, o il cui frazionamento recherebbe pregiudizio alle ragioni della pubblica economia o dell'igiene, e la divisione dell'intera sostanza non può effettuarsi senza il suo frazionamento, deve preferibilmente essere compreso per intero, con addebito dell'eccedenza, nella porzione di uno dei comunisti aventi diritto alla quota maggiore. Se nessuno dei comunisti è a ciò disposto, si fa luogo alla vendita all'incanto. [/QUOTE]
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