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Nuove Normative, Disegni e Proposte di Legge
Condominio "la riforma"
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Testo
<blockquote data-quote="ralf" data-source="post: 36858" data-attributes="member: 2872"><p>Il senato ha approvato, nella scorsa seduta del 26 gennaio 2011, il Ddl. risultante dall’unificazione dei disegni di legge n. 71, n. 355, n. 399, n. 1119 e n. 1283. Il testo passa ora all’esame della Camera.</p><p></p><p>La riforma modifica, in particolare, la figura dell’amministratore.</p><p>Innanzitutto, è stata prevista la sostituzione dell’art. 1129 c.c. - “Nomina, revoca ed obblighi dell’amministratore” - (art. 9 del Ddl.).</p><p>All’atto dell’accettazione della nomina e se richiesto, l’amministratore deve presentare ai condomini una polizza assicurativa a garanzia degli atti compiuti nell’esercizio dell’incarico. I massimali della polizza di assicurazione non possono essere inferiori all’ammontare dell’importo dell’ultimo bilancio consuntivo approvato dall’assemblea. Qualora l’assemblea deliberi lavori straordinari, l’amministratore è tenuto ad adeguare i massimali della polizza: l’adeguamento non deve essere inferiore all’importo di spesa deliberato e deve essere effettuato contestualmente all’inizio dei lavori.</p><p>L’obbligo della polizza è previsto a pena di nullità della nomina stessa.</p><p></p><p>Il medesimo articolo, così come modificato dal Ddl., pone poi a carico dell’amministratore l’obbligo di far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o dai terzi (oltre a quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio) su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio. Ciascun condomino può accedervi per prendere visione ed estrarre copia della rendicontazione periodica.</p><p></p><p>Inoltre, l’art. 1129 c.c., nella sua nuova formulazione, prevede la durata dell’incarico dell’amministratore pari a due anni (incarico, che si intende rinnovato per egual durata). Viene fatta salva una diversa espressa deliberazione dell’assemblea.</p><p></p><p>È stato previsto, poi, il nuovo art. 1130-bis c.c. - “Rendiconto condominiale” - (art. 11 del Ddl.).</p><p>Secondo tale disposto, il rendiconto condominiale deve essere redatto con criteri di competenza. Le voci di entrata e di uscita (e ogni altro dato relativo alla situazione patrimoniale del condominio, ai fondi disponibili e alle eventuali riserve) devono essere espresse in modo da permettere l’immediata verifica.</p><p>A tal proposito, viene previsto:</p><p>- un registro di contabilità;</p><p>- un riepilogo finanziario;</p><p>- una nota esplicativa della gestione, con l’indicazione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti.</p><p>La contabilità può essere verificata da un revisore</p><p></p><p>La contabilità del condominio può essere verificata da un revisore, nominato dall’assemblea condominiale (in qualsiasi momento o per più annualità specificamente identificate).</p><p>I condomini e i titolari di diritti di godimento sulle unità immobiliari possono prendere visione dei documenti giustificativi di spesa in ogni momento (oltre ad estrarne copia a proprie spese).</p><p>Scritture e documenti giustificativi devono essere conservati per il termine di 10 anni dalla data della relativa registrazione.</p><p>A norma dell’art. 1130 c.c. - “Attribuzioni dell’amministratore” - (così come sostituito ex art. 10 del Ddl.), l’amministratore deve redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione ed è tenuto a convocare l’assemblea per la relativa approvazione entro 180 giorni.</p><p></p><p>Si fa presente, infine, che l’art. 26 del Ddl. ha previsto la sostituzione dell’art. 71 disp. att. c.c. Nel nuovo testo, viene precisato che presso la Camera di Commercio è tenuto il registro pubblico degli amministratori di condominio. L’iscrizione è obbligatoria per chi intenda svolgere le funzioni di amministratore, deve precedere l’esercizio della relativa attività e deve essere comunicata al condominio amministrato.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="ralf, post: 36858, member: 2872"] Il senato ha approvato, nella scorsa seduta del 26 gennaio 2011, il Ddl. risultante dall’unificazione dei disegni di legge n. 71, n. 355, n. 399, n. 1119 e n. 1283. Il testo passa ora all’esame della Camera. La riforma modifica, in particolare, la figura dell’amministratore. Innanzitutto, è stata prevista la sostituzione dell’art. 1129 c.c. - “Nomina, revoca ed obblighi dell’amministratore” - (art. 9 del Ddl.). All’atto dell’accettazione della nomina e se richiesto, l’amministratore deve presentare ai condomini una polizza assicurativa a garanzia degli atti compiuti nell’esercizio dell’incarico. I massimali della polizza di assicurazione non possono essere inferiori all’ammontare dell’importo dell’ultimo bilancio consuntivo approvato dall’assemblea. Qualora l’assemblea deliberi lavori straordinari, l’amministratore è tenuto ad adeguare i massimali della polizza: l’adeguamento non deve essere inferiore all’importo di spesa deliberato e deve essere effettuato contestualmente all’inizio dei lavori. L’obbligo della polizza è previsto a pena di nullità della nomina stessa. Il medesimo articolo, così come modificato dal Ddl., pone poi a carico dell’amministratore l’obbligo di far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o dai terzi (oltre a quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio) su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio. Ciascun condomino può accedervi per prendere visione ed estrarre copia della rendicontazione periodica. Inoltre, l’art. 1129 c.c., nella sua nuova formulazione, prevede la durata dell’incarico dell’amministratore pari a due anni (incarico, che si intende rinnovato per egual durata). Viene fatta salva una diversa espressa deliberazione dell’assemblea. È stato previsto, poi, il nuovo art. 1130-bis c.c. - “Rendiconto condominiale” - (art. 11 del Ddl.). Secondo tale disposto, il rendiconto condominiale deve essere redatto con criteri di competenza. Le voci di entrata e di uscita (e ogni altro dato relativo alla situazione patrimoniale del condominio, ai fondi disponibili e alle eventuali riserve) devono essere espresse in modo da permettere l’immediata verifica. A tal proposito, viene previsto: - un registro di contabilità; - un riepilogo finanziario; - una nota esplicativa della gestione, con l’indicazione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti. La contabilità può essere verificata da un revisore La contabilità del condominio può essere verificata da un revisore, nominato dall’assemblea condominiale (in qualsiasi momento o per più annualità specificamente identificate). I condomini e i titolari di diritti di godimento sulle unità immobiliari possono prendere visione dei documenti giustificativi di spesa in ogni momento (oltre ad estrarne copia a proprie spese). Scritture e documenti giustificativi devono essere conservati per il termine di 10 anni dalla data della relativa registrazione. A norma dell’art. 1130 c.c. - “Attribuzioni dell’amministratore” - (così come sostituito ex art. 10 del Ddl.), l’amministratore deve redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione ed è tenuto a convocare l’assemblea per la relativa approvazione entro 180 giorni. Si fa presente, infine, che l’art. 26 del Ddl. ha previsto la sostituzione dell’art. 71 disp. att. c.c. Nel nuovo testo, viene precisato che presso la Camera di Commercio è tenuto il registro pubblico degli amministratori di condominio. L’iscrizione è obbligatoria per chi intenda svolgere le funzioni di amministratore, deve precedere l’esercizio della relativa attività e deve essere comunicata al condominio amministrato. [/QUOTE]
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