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Area Amministrativa Fiscale e Tributaria
Fisco, Detrazioni e Tasse
Condominio minimo - lavori parti comuni - detrazione fiscale - modalità applicative
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<blockquote data-quote="uva" data-source="post: 391933" data-attributes="member: 42040"><p>Io penso che la procedura da te indicata è corretta, e corrisponde a quanto previsto dall'Agenzia delle Entrate.</p><p></p><p>In un caso analogo un piccolo Condominio senza amministratore né codice fiscale alcuni anni fa ha seguito questa prassi, in conformità alla circolare n. 3/E del 02/03/2016 - paragrafo 1.7 - che recita:</p><p><em>In assenza del codice fiscale del condominio, i contribuenti, per beneficiare della detrazione per gli interventi edilizi e per gli interventi di riqualificazione energetica realizzati su parti comuni di un condominio minimo, per la quota di spettanza, possono inserire nei modelli di dichiarazione le spese sostenute utilizzando il codice fiscale del condòmino che ha effettuato il relativo bonifico.</em></p><p><em></em></p><p><em>Naturalmente il contribuente è tenuto, in sede di controllo, a dimostrare che gli interventi sono stati effettuati su parti comuni dell'edificio, e, se si avvale dell'assistenza fiscale, è tenuto ad esibire ai CAF o agli intermediari abilitati, oltre alla documentazione ordinariamente richiesta per comprovare il diritto alla agevolazione, una autocertificazione che attesti la natura dei lavori effettuati e indichi i dati catastali delle unità immobiliari facenti parte del condominio.</em> </p><p></p><p>Quindi ogni condòmino ha potuto legittimamente inserire nella propria dichiarazione dei redditi la quota della spesa di sua competenza, indicando il codice fiscale di chi ha effettuato i bonifici parlanti.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="uva, post: 391933, member: 42040"] Io penso che la procedura da te indicata è corretta, e corrisponde a quanto previsto dall'Agenzia delle Entrate. In un caso analogo un piccolo Condominio senza amministratore né codice fiscale alcuni anni fa ha seguito questa prassi, in conformità alla circolare n. 3/E del 02/03/2016 - paragrafo 1.7 - che recita: [I]In assenza del codice fiscale del condominio, i contribuenti, per beneficiare della detrazione per gli interventi edilizi e per gli interventi di riqualificazione energetica realizzati su parti comuni di un condominio minimo, per la quota di spettanza, possono inserire nei modelli di dichiarazione le spese sostenute utilizzando il codice fiscale del condòmino che ha effettuato il relativo bonifico. Naturalmente il contribuente è tenuto, in sede di controllo, a dimostrare che gli interventi sono stati effettuati su parti comuni dell'edificio, e, se si avvale dell'assistenza fiscale, è tenuto ad esibire ai CAF o agli intermediari abilitati, oltre alla documentazione ordinariamente richiesta per comprovare il diritto alla agevolazione, una autocertificazione che attesti la natura dei lavori effettuati e indichi i dati catastali delle unità immobiliari facenti parte del condominio.[/I] Quindi ogni condòmino ha potuto legittimamente inserire nella propria dichiarazione dei redditi la quota della spesa di sua competenza, indicando il codice fiscale di chi ha effettuato i bonifici parlanti. [/QUOTE]
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