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Condono edilizio e agibilità : nuova sentenza del Consiglio di Stato
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Testo
<blockquote data-quote="griz" data-source="post: 428462" data-attributes="member: 36731"><p><span style="font-size: 15px">interessante interpretazione del consiglio di stato che avalla quanto emerso in altre discussioni:</span></p><p></p><p>Il rilascio del certificato di agibilità di un fabbricato, conseguente al condono edilizio, può legittimamente avvenire in deroga solo ad autonome e autosufficienti disposizioni regolamentari e non anche quando siano carenti le condizioni di salubrità richieste invece da fonti normative di livello primario</p><p></p><p>La sentenza del <strong>Consiglio di Stato</strong> <strong>n. 6091/2021</strong> evidenzia ancora una volta il rapporto che intercorre tra un condono edilizio e l’agibilità di un fabbricato: il primo riguarda la conformità urbanistica del fabbricato, la seconda attiene al rispetto delle <strong>norme igieniche e di salubrità che deve rispettare il manufatto per l’ottimale fruizione di chi lo abita.</strong></p><p></p><p>Il Consiglio di Stato ha richiamato l’art. 35 della legge n. 47/1985, spiegando che va interpretato nel senso che il rilascio del certificato di agibilità di un fabbricato, conseguente al condono edilizio, può legittimamente avvenire in deroga solo ad autonome e autosufficienti disposizioni regolamentari e <strong>non anche quando siano carenti le condizioni di salubrità richieste invece da fonti normative di livello primario</strong> (eventualmente integrate, nel precetto, da norme di fonte secondaria), poiché (proseguono i giudici) la disciplina del condono edilizio, per il suo carattere eccezionale e derogatorio, non è suscettibile di interpretazioni estensive e, soprattutto, tali da incidere sul fondamentale principio della tutela della salute, con evidenti riflessi sul piano della legittimità costituzionale.</p><p></p><p>Infatti per il Consiglio di Stato tale orientamento risulta coerente con quello espresso dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 256/1996 che prevede che deve “escludersi una automaticità assoluta nel rilascio del certificato di abitabilità […] a seguito di concessione in sanatoria, dovendo invece il Comune verificare che al momento del rilascio del certificato di abitabilità siano osservate non solo le disposizioni di cui all’art. 221 T.U. delle leggi sanitarie ma, altresì quelle previste da altre disposizioni di legge in materia di abitabilità e servizi essenziali relativi e rispettiva normativa tecnica<em>“, </em>e che<em> “permangono, infatti, in capo ai Comuni tutti gli obblighi inerenti alla verifica delle condizioni igienico-sanitarie per l’abitabilità degli edifici, con l’unica possibile deroga ai requisiti fissati da norme regolamentari” </em>non integrative di precetti della normazione primaria.</p><p></p><p>Ne deriva, a parere dei togati, che è esclusa la configurabilità di un’automatica corrispondenza tra condono e agibilità.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="griz, post: 428462, member: 36731"] [SIZE=4]interessante interpretazione del consiglio di stato che avalla quanto emerso in altre discussioni:[/SIZE] Il rilascio del certificato di agibilità di un fabbricato, conseguente al condono edilizio, può legittimamente avvenire in deroga solo ad autonome e autosufficienti disposizioni regolamentari e non anche quando siano carenti le condizioni di salubrità richieste invece da fonti normative di livello primario La sentenza del [B]Consiglio di Stato[/B] [B]n. 6091/2021[/B] evidenzia ancora una volta il rapporto che intercorre tra un condono edilizio e l’agibilità di un fabbricato: il primo riguarda la conformità urbanistica del fabbricato, la seconda attiene al rispetto delle [B]norme igieniche e di salubrità che deve rispettare il manufatto per l’ottimale fruizione di chi lo abita.[/B] Il Consiglio di Stato ha richiamato l’art. 35 della legge n. 47/1985, spiegando che va interpretato nel senso che il rilascio del certificato di agibilità di un fabbricato, conseguente al condono edilizio, può legittimamente avvenire in deroga solo ad autonome e autosufficienti disposizioni regolamentari e [B]non anche quando siano carenti le condizioni di salubrità richieste invece da fonti normative di livello primario[/B] (eventualmente integrate, nel precetto, da norme di fonte secondaria), poiché (proseguono i giudici) la disciplina del condono edilizio, per il suo carattere eccezionale e derogatorio, non è suscettibile di interpretazioni estensive e, soprattutto, tali da incidere sul fondamentale principio della tutela della salute, con evidenti riflessi sul piano della legittimità costituzionale. Infatti per il Consiglio di Stato tale orientamento risulta coerente con quello espresso dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 256/1996 che prevede che deve “escludersi una automaticità assoluta nel rilascio del certificato di abitabilità […] a seguito di concessione in sanatoria, dovendo invece il Comune verificare che al momento del rilascio del certificato di abitabilità siano osservate non solo le disposizioni di cui all’art. 221 T.U. delle leggi sanitarie ma, altresì quelle previste da altre disposizioni di legge in materia di abitabilità e servizi essenziali relativi e rispettiva normativa tecnica[I]“, [/I]e che[I] “permangono, infatti, in capo ai Comuni tutti gli obblighi inerenti alla verifica delle condizioni igienico-sanitarie per l’abitabilità degli edifici, con l’unica possibile deroga ai requisiti fissati da norme regolamentari” [/I]non integrative di precetti della normazione primaria. Ne deriva, a parere dei togati, che è esclusa la configurabilità di un’automatica corrispondenza tra condono e agibilità. [/QUOTE]
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