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Condono edilizio non ancora sanato dopo 30 anni
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Testo
<blockquote data-quote="Nemesis" data-source="post: 219635" data-attributes="member: 15253"><p>È inutilizzabile in giudizio ai fini probatori. Non darebbe certezza sia con riferimento al quando dell’avvenuta notifica, sia della persona che ha materialmente ritirato la raccomandata.</p><p>Però la produzione in giudizio della lettera raccomandata con la relativa ricevuta di spedizione attestata dall'ufficio postale - anche in mancanza dell'avviso di ricevimento - costituisce prova certa della <u>spedizione</u> e da essa consegue la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale, di arrivo dell'atto al destinatario e della sua conoscenza ex art. 1335 c.c. dello stesso.</p><p>Tale presunzione non è <em>iuris et de iure</em> di avvenuto ricevimento, essendo sempre possibile la specifica confutazione della circostanza e la prova contraria, da parte del destinatario.</p><p>Il destinatario dovrebbe negare di averla ricevuta non attraverso una generica negazione, ma confutando specificatamente la concreta rilevanza probatoria dell’atto <em>ex adverso</em> prodotto, al fine di superare la presunzione da esso derivante.</p><p>Per esempio, provando la circostanza che quanto inviato non contenesse alcuna lettera o che ne contenesse una di contenuto diverso, ovvero l’assenza del destinatario dalla residenza o domicilio indicati.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Nemesis, post: 219635, member: 15253"] È inutilizzabile in giudizio ai fini probatori. Non darebbe certezza sia con riferimento al quando dell’avvenuta notifica, sia della persona che ha materialmente ritirato la raccomandata. Però la produzione in giudizio della lettera raccomandata con la relativa ricevuta di spedizione attestata dall'ufficio postale - anche in mancanza dell'avviso di ricevimento - costituisce prova certa della [U]spedizione[/U] e da essa consegue la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale, di arrivo dell'atto al destinatario e della sua conoscenza ex art. 1335 c.c. dello stesso. Tale presunzione non è [I]iuris et de iure[/I] di avvenuto ricevimento, essendo sempre possibile la specifica confutazione della circostanza e la prova contraria, da parte del destinatario. Il destinatario dovrebbe negare di averla ricevuta non attraverso una generica negazione, ma confutando specificatamente la concreta rilevanza probatoria dell’atto [I]ex adverso[/I] prodotto, al fine di superare la presunzione da esso derivante.[B][/B] Per esempio, provando la circostanza che quanto inviato non contenesse alcuna lettera o che ne contenesse una di contenuto diverso, ovvero l’assenza del destinatario dalla residenza o domicilio indicati. [/QUOTE]
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