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<blockquote data-quote="marcanto" data-source="post: 427493" data-attributes="member: 56188"><p>Non dubito della tua esperienza.</p><p>Il riferimento al titolo edilizio in sede di presentazione di un Docfa l'ho sempre inserito nella sezione "Relazione tecnica" accompagnandolo con altre indicazioni a volte necessaria come (ad esempio) la data di ultimazione dei lavori..</p><p></p><p>Prescindendo da quello che un DM delle Finanze possa stabilire, il sunto è:</p><p><strong>1)</strong> ogni intervento edilizio necessita di essere assentito con specifica pratica edilizia, PdC, SCIA o CILA che sia ........tralasciamo l'edilizia libera che è una conquista recente.</p><p><strong>2)</strong> se si presenta una pratica edilizia <u>ne discende che in sede di realizzazione si rende il costruito conforme al progetto del titolo edilizio.</u></p><p><strong>3)</strong> si pone in essere l'accatastamento che a mio avviso si deve conformare alle previsioni del titolo edilizio, e quindi per riflesso (essendo coincidenti i punti 1) e 2) ) è conforme al realizzato, punto 2).</p><p></p><p>Se nel passaggio 2) fai una deviazione ossia non realizzi secondo progetto assentito con pratica edilizia, pratica vuole che si deve presentare una variazione in corso d'opera o altrimenti sanatoria del caso.</p><p>Se ciò non viene posto in essere significa che <u>hai costituito un opera abusiva o che presenta degli abusi perchè non conforme al titolo edilizio.</u></p><p>Quindi in quest'ultima condizione</p><p>quando poni in essere il passo 3) dell'accatastamento delle opere non conformi al legittimato ti stai rendendo complice di quel abuso.</p><p>Ti immagini se, come molto sovente capita, il tecnico che presenta l'accatastamento fosse anche il direttore dei lavori cosa SIGNIFICHEREBBE ....................</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="marcanto, post: 427493, member: 56188"] Non dubito della tua esperienza. Il riferimento al titolo edilizio in sede di presentazione di un Docfa l'ho sempre inserito nella sezione "Relazione tecnica" accompagnandolo con altre indicazioni a volte necessaria come (ad esempio) la data di ultimazione dei lavori.. Prescindendo da quello che un DM delle Finanze possa stabilire, il sunto è: [B]1)[/B] ogni intervento edilizio necessita di essere assentito con specifica pratica edilizia, PdC, SCIA o CILA che sia ........tralasciamo l'edilizia libera che è una conquista recente. [B]2)[/B] se si presenta una pratica edilizia [U]ne discende che in sede di realizzazione si rende il costruito conforme al progetto del titolo edilizio.[/U] [B]3)[/B] si pone in essere l'accatastamento che a mio avviso si deve conformare alle previsioni del titolo edilizio, e quindi per riflesso (essendo coincidenti i punti 1) e 2) ) è conforme al realizzato, punto 2). Se nel passaggio 2) fai una deviazione ossia non realizzi secondo progetto assentito con pratica edilizia, pratica vuole che si deve presentare una variazione in corso d'opera o altrimenti sanatoria del caso. Se ciò non viene posto in essere significa che [U]hai costituito un opera abusiva o che presenta degli abusi perchè non conforme al titolo edilizio.[/U] Quindi in quest'ultima condizione quando poni in essere il passo 3) dell'accatastamento delle opere non conformi al legittimato ti stai rendendo complice di quel abuso. Ti immagini se, come molto sovente capita, il tecnico che presenta l'accatastamento fosse anche il direttore dei lavori cosa SIGNIFICHEREBBE .................... [/QUOTE]
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