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Conseguenze per pagamento affitto con F23 scorso anno. Difficoltà a scrivere nel F24 la “serie”non
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Testo
<blockquote data-quote="Nemesis" data-source="post: 253030" data-attributes="member: 15253"><p>L'art. 17 del D. Lgs. n. 158/2015 ha previsto che:</p><p><em>Entro il termine di trenta giorni deve essere presentata all'ufficio presso cui è stato registrato il contratto di locazione la comunicazione relativa alle cessioni, alle risoluzioni e alle proroghe anche tacite dello stesso.</em></p><p>Ma lo stesso articolo ha <u>anche</u> soppresso il comma 2 dell'art. 17 del TUR (approvato con D.P.R. n. 131/1986), che prevedeva (con effetto fino al 31/12/2015):</p><p><em>L'attestato di versamento relativo alle cessioni, alle risoluzioni e alle proroghe deve essere presentato all'ufficio del registro presso cui è stato registrato il contratto entro venti giorni dal pagamento.</em></p><p>La legge di stabilità 2016 ha variato solamente la data alla quale le disposizioni di cui al Titolo II del D. Lgs. n. 158/2015 si applicano (a decorrere dal 1° gennaio 2016 anziché dal 1° gennaio 2017). Non ha variato nessun termine entro cui consegnare l'attestazione del pagamento<u>,</u> dato che il comma che prevedeva quell'obbligo è stato soppresso.</p><p>Pertanto l'attestato di versamento relativo alle proroghe <u>non deve essere più presentato dal 1° gennaio 2016</u>.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Nemesis, post: 253030, member: 15253"] L'art. 17 del D. Lgs. n. 158/2015 ha previsto che: [I]Entro il termine di trenta giorni deve essere presentata all'ufficio presso cui è stato registrato il contratto di locazione la comunicazione relativa alle cessioni, alle risoluzioni e alle proroghe anche tacite dello stesso.[/I] Ma lo stesso articolo ha [U]anche[/U] soppresso il comma 2 dell'art. 17 del TUR (approvato con D.P.R. n. 131/1986), che prevedeva (con effetto fino al 31/12/2015): [I]L'attestato di versamento relativo alle cessioni, alle risoluzioni e alle proroghe deve essere presentato all'ufficio del registro presso cui è stato registrato il contratto entro venti giorni dal pagamento.[/I] La legge di stabilità 2016 ha variato solamente la data alla quale le disposizioni di cui al Titolo II del D. Lgs. n. 158/2015 si applicano (a decorrere dal 1° gennaio 2016 anziché dal 1° gennaio 2017). Non ha variato nessun termine entro cui consegnare l'attestazione del pagamento[U],[/U] dato che il comma che prevedeva quell'obbligo è stato soppresso. Pertanto l'attestato di versamento relativo alle proroghe [U]non deve essere più presentato dal 1° gennaio 2016[/U]. [/QUOTE]
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