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Testo
<blockquote data-quote="Nemesis" data-source="post: 296748" data-attributes="member: 15253"><p>L’opzione per l’applicazione della cedolare secca comporta che i canoni tassati con il regime dell'imposta sostitutiva siano esclusi dal reddito complessivo e, conseguentemente, non rilevino ai fini della progressività delle aliquote IRPEF.</p><p>Tuttavia, l’art. 3, comma 7 del D. Lgs. n. 23/2011 recita:</p><p>"<em>Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche del reddito assoggettato alla cedolare secca. Il predetto reddito rileva anche ai fini dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) di cui al decreto legislativo 31 marzo1998, n. 109</em>".</p><p>Pertanto, il reddito assoggettato a cedolare secca deve essere computato nel reddito complessivo del locatore per determinare la condizione di familiare fiscalmente a carico, per calcolare le detrazioni per carichi di famiglia, le altre detrazioni d'imposta previste dall'art. 13 del TUIR, le detrazioni per canoni di locazioni di cui all’art. 16 del TUIR e, in generale, per stabilire la spettanza o la misura di benefici, fiscali e no, collegati al possesso di requisiti reddituali come, in particolare, l'I.S.E.E.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Nemesis, post: 296748, member: 15253"] L’opzione per l’applicazione della cedolare secca comporta che i canoni tassati con il regime dell'imposta sostitutiva siano esclusi dal reddito complessivo e, conseguentemente, non rilevino ai fini della progressività delle aliquote IRPEF. Tuttavia, l’art. 3, comma 7 del D. Lgs. n. 23/2011 recita: "[I]Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche del reddito assoggettato alla cedolare secca. Il predetto reddito rileva anche ai fini dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) di cui al decreto legislativo 31 marzo1998, n. 109[/I]". Pertanto, il reddito assoggettato a cedolare secca deve essere computato nel reddito complessivo del locatore per determinare la condizione di familiare fiscalmente a carico, per calcolare le detrazioni per carichi di famiglia, le altre detrazioni d'imposta previste dall'art. 13 del TUIR, le detrazioni per canoni di locazioni di cui all’art. 16 del TUIR e, in generale, per stabilire la spettanza o la misura di benefici, fiscali e no, collegati al possesso di requisiti reddituali come, in particolare, l'I.S.E.E. [/QUOTE]
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