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Contratto affitto 2012 : pagamento anticipo cedolare secca
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Testo
<blockquote data-quote="Nemesis" data-source="post: 120245" data-attributes="member: 15253"><p><em>Versamento in acconto della cedolare secca a partire dal periodo d’imposta 2012:</em> </p><p>Il versamento dell’acconto, pari al 95% dell’imposta dovuta per l’anno</p><p>precedente, deve essere effettuato, in unica soluzione, entro il 30 novembre di ciascun anno, se inferiore a <strong>257,52</strong> euro e in due rate, se l’importo dovuto è pari o superiore a <strong>257,52</strong> euro, di cui: </p><p>- la prima, nella misura del 40%, entro il 16 giugno di ciascun anno ovvero entro il 16 luglio con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo; </p><p>- la seconda, nella restante misura del 60%, entro il 30 novembre.</p><p>Il versamento dell’acconto non si considera carente se di importo almeno pari al 95% della cedolare secca calcolata per l’anno in cui si è prodotto il reddito.</p><p>Non è dovuto acconto e l’imposta è versata a saldo se l’importo su cui calcolare l’acconto <strong>non supera</strong> 51,65 euro.</p><p>La prima rata dell’acconto della cedolare secca può essere versata ratealmente e sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi, secondo le disposizioni previste per la rateazione dell’IRPEF.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Nemesis, post: 120245, member: 15253"] [i]Versamento in acconto della cedolare secca a partire dal periodo d’imposta 2012:[/i] Il versamento dell’acconto, pari al 95% dell’imposta dovuta per l’anno precedente, deve essere effettuato, in unica soluzione, entro il 30 novembre di ciascun anno, se inferiore a [b]257,52[/b] euro e in due rate, se l’importo dovuto è pari o superiore a [b]257,52[/b] euro, di cui: - la prima, nella misura del 40%, entro il 16 giugno di ciascun anno ovvero entro il 16 luglio con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo; - la seconda, nella restante misura del 60%, entro il 30 novembre. Il versamento dell’acconto non si considera carente se di importo almeno pari al 95% della cedolare secca calcolata per l’anno in cui si è prodotto il reddito. Non è dovuto acconto e l’imposta è versata a saldo se l’importo su cui calcolare l’acconto [b]non supera[/b] 51,65 euro. La prima rata dell’acconto della cedolare secca può essere versata ratealmente e sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi, secondo le disposizioni previste per la rateazione dell’IRPEF. [/QUOTE]
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