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Locazione, Affitto e Sfratto
Contratto di affitto ad uso transitorio.Probabile ricatto.
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Testo
<blockquote data-quote="uva" data-source="post: 419533" data-attributes="member: 42040"><p>Art. 3, c. 6 l. 431/1998:</p><p><em>6. Il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, può recedere in qualsiasi momento dal contratto, dando comunicazione al locatore con preavviso di sei mesi.</em></p><p></p><p>La legge non elenca i "gravi motivi": se il locatore non ritiene tali quelli addotti dal conduttore e non accetta il recesso, la valutazione spetta al Giudice.</p><p>In genere si ritengono "gravi" i motivi sopravvenuti che non dipendono dalla volontà del conduttore.</p><p>Anche il fatto che sotto all'appartamento vi sia un'attività rumorosa, oppure che la casa sia malsana</p><p></p><p>possono essere "gravi motivi" che giustificano il recesso.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="uva, post: 419533, member: 42040"] Art. 3, c. 6 l. 431/1998: [I]6. Il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, può recedere in qualsiasi momento dal contratto, dando comunicazione al locatore con preavviso di sei mesi.[/I] La legge non elenca i "gravi motivi": se il locatore non ritiene tali quelli addotti dal conduttore e non accetta il recesso, la valutazione spetta al Giudice. In genere si ritengono "gravi" i motivi sopravvenuti che non dipendono dalla volontà del conduttore. Anche il fatto che sotto all'appartamento vi sia un'attività rumorosa, oppure che la casa sia malsana possono essere "gravi motivi" che giustificano il recesso. [/QUOTE]
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