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Testo
<blockquote data-quote="Nemesis" data-source="post: 230213" data-attributes="member: 15253"><p>Giova ricordare che:</p><p>- ai fini di un valido ed efficace contratto locativo di natura transitoria a norma del combinato disposto di cui alla L. n. 431 del 1998, art. 5 e D.M. 30 dicembre 2002, occorre la sussistenza delle seguenti condizioni:</p><p>1) la previsione di una specifica clausola contrattuale che individui l'esigenza di transitorietà del locatore e/o del conduttore;</p><p>2) l'allegazione, al contratto, di un'apposita documentazione atta a provare la suddetta esigenza (quando l'esigenza transitoria è da parte del solo conduttore);</p><p>3) <u>la conferma, da parte dei contraenti, del permanere di essa, tramite lettera raccomandata da inviarsi prima della scadenza del termine</u>.</p><p></p><p>In definitiva, o ricorrono tali condizioni e si soddisfano le dette modalità, volte a giustificare obbiettivamente la deroga alla disciplina ordinaria oppure, quali che siano le cause del mancato soddisfacimento dei presupposti contemplati, il contratto locativo non può avere una durata inferiore a quella ordinaria con l'ulteriore conseguenza che, in difetto di prova dei requisiti previsti, va ricondotto nell'alveo dei contratti di cui alla L. n. 431 del 1998, art. 2, comma 1 (durata di 4+4 anni).</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Nemesis, post: 230213, member: 15253"] Giova ricordare che: - ai fini di un valido ed efficace contratto locativo di natura transitoria a norma del combinato disposto di cui alla L. n. 431 del 1998, art. 5 e D.M. 30 dicembre 2002, occorre la sussistenza delle seguenti condizioni: 1) la previsione di una specifica clausola contrattuale che individui l'esigenza di transitorietà del locatore e/o del conduttore; 2) l'allegazione, al contratto, di un'apposita documentazione atta a provare la suddetta esigenza (quando l'esigenza transitoria è da parte del solo conduttore); 3) [U]la conferma, da parte dei contraenti, del permanere di essa, tramite lettera raccomandata da inviarsi prima della scadenza del termine[/U]. In definitiva, o ricorrono tali condizioni e si soddisfano le dette modalità, volte a giustificare obbiettivamente la deroga alla disciplina ordinaria oppure, quali che siano le cause del mancato soddisfacimento dei presupposti contemplati, il contratto locativo non può avere una durata inferiore a quella ordinaria con l'ulteriore conseguenza che, in difetto di prova dei requisiti previsti, va ricondotto nell'alveo dei contratti di cui alla L. n. 431 del 1998, art. 2, comma 1 (durata di 4+4 anni). [/QUOTE]
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