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Contratto di locazione ad uso transitorio
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Testo
<blockquote data-quote="Magnus Ansegar" data-source="post: 230279" data-attributes="member: 46607"><p>Un'interpretazione testuale dell'articolo 2, comma 4 del decreto citato parrebbe effettivamente porre l'onere di conferma a carico di entrambi i contraenti, però si tratta di una formulazione grammaticale infelice del legislatore del 2002 che riprende un'analoga formula del suo predecessore del 1999, benchè quest'ultimo, nel decreto ministeriale del 5 marzo, abbia poi parzialmente corretto il tiro (vedi la lettera c del comma 6 dell'articolo 2): l'onere di conferma della transitorietà dell'esigenza, che deve permanere fino a scadenza (in caso contrario, venute meno le sue cause, il contratto transitorio si trasforma in un quadriennale ordinario), grava solo sul locatore, se l'esigenza della transitorietà è legata ad esigenze sue proprie, perchè è soltanto lui che viene sanzionato dall'articolo 2 del contratto-tipo transitorio (allegato C del decreto ministeriale del 2002) con la stessa riconduzione della durata del contratto a quella quadriennale e con il risarcimento delle 36 mensilità di canone. La posizione dell'inquilino è totalmente diversa, in quanto non ha nessun obbligo di conferma dell'esigenza transitoria (l'unico suo obbligo è quello di allegare al contratto documentazione comprovante la medesima) , infatti nessuna sanzione è prevista a suo carico se l'omissione riguarda lui (articolo 3 del contratto) e la locazione viene semplicemente a cessare alla scadenza convenuta senza necessità di disdetta (articolo 1 del contratto-tipo).</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Magnus Ansegar, post: 230279, member: 46607"] Un'interpretazione testuale dell'articolo 2, comma 4 del decreto citato parrebbe effettivamente porre l'onere di conferma a carico di entrambi i contraenti, però si tratta di una formulazione grammaticale infelice del legislatore del 2002 che riprende un'analoga formula del suo predecessore del 1999, benchè quest'ultimo, nel decreto ministeriale del 5 marzo, abbia poi parzialmente corretto il tiro (vedi la lettera c del comma 6 dell'articolo 2): l'onere di conferma della transitorietà dell'esigenza, che deve permanere fino a scadenza (in caso contrario, venute meno le sue cause, il contratto transitorio si trasforma in un quadriennale ordinario), grava solo sul locatore, se l'esigenza della transitorietà è legata ad esigenze sue proprie, perchè è soltanto lui che viene sanzionato dall'articolo 2 del contratto-tipo transitorio (allegato C del decreto ministeriale del 2002) con la stessa riconduzione della durata del contratto a quella quadriennale e con il risarcimento delle 36 mensilità di canone. La posizione dell'inquilino è totalmente diversa, in quanto non ha nessun obbligo di conferma dell'esigenza transitoria (l'unico suo obbligo è quello di allegare al contratto documentazione comprovante la medesima) , infatti nessuna sanzione è prevista a suo carico se l'omissione riguarda lui (articolo 3 del contratto) e la locazione viene semplicemente a cessare alla scadenza convenuta senza necessità di disdetta (articolo 1 del contratto-tipo). [/QUOTE]
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