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Locazione, Affitto e Sfratto
Contratto di Locazione commerciale ad uso transitorio
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Testo
<blockquote data-quote="mapeit" data-source="post: 157700" data-attributes="member: 17237"><p>Il contratto di locazione commerciale per esigenze transitorie è un contratto di affitto di immobili a uso non abitativo per lo svolgimento da parte del conduttore di attività che per loro stessa natura siano di carattere transitorio, cioè destinate ad esaurirsi in uno spazio di tempo breve poiché <strong>dipendenti da collegamenti esterni</strong> (una showroom per una sfilata di moda, un locale per deposito e vendita di stock di magazzino fino ad esaurimento scorte, un ufficio per il comitato olimpico, ecc.).</p><p>L’attività <strong>non deve essere però caratterizzata dalla periodicità</strong>, per la quale è prevista una diversa formula contrattuale (locazione stagionale).</p><p>La transitorietà della locazione e la ragioni che la giustificano devono essere <strong>espressamente indicate in contratto</strong>. La durata di questo tipo di locazioni è quella necessaria allo svolgimento dell’attività.</p><p>Il sussistere di tali esigenze deve essere<strong> immediatamente verificabile</strong> dal giudice eventualmente chiamato a dirimere un contenzioso tra le parti.</p><p> </p><p><em>"Qualora una locazione di immobile destinato all’esercizio di una delle attività previste dall’art. 27 della legge n. 392 del 1978 sia stipulata per una durata inferiore a quella legale, il contratto, ove sorga controversia, potrà essere ritenuto conforme al modello legale “locazione non abitativa transitoria” e, quindi, sottratto alla sanzione di nullità di cui all’art. 79 della legge stessa ed alla eterointegrazione ex art. 1339 c.c., a condizione che la transitorietà sia espressamente enunciata, con specifico riferimento alle ragioni che la determinano, in modo da consentirne la verifica in sede giudiziale e sempreché risulti, in esito ad essa, che le ragioni dedotte (delle quali si postula l’effettività, ricorrendo, diversamente, una fattispecie simulatoria) siano di natura tale da giustificare la sottrazione del rapporto al regime ordinario e, cioè, siano ragioni obiettive che escludano esigenze di stabilità." <strong>* Cass. civ., sez. III, 8 luglio 2010, n. 16117 , Sgaraglino c. Grisafi, in Arch. loc. e cond. 2010, 602.</strong> </em></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="mapeit, post: 157700, member: 17237"] Il contratto di locazione commerciale per esigenze transitorie è un contratto di affitto di immobili a uso non abitativo per lo svolgimento da parte del conduttore di attività che per loro stessa natura siano di carattere transitorio, cioè destinate ad esaurirsi in uno spazio di tempo breve poiché [B]dipendenti da collegamenti esterni[/B] (una showroom per una sfilata di moda, un locale per deposito e vendita di stock di magazzino fino ad esaurimento scorte, un ufficio per il comitato olimpico, ecc.). L’attività [B]non deve essere però caratterizzata dalla periodicità[/B], per la quale è prevista una diversa formula contrattuale (locazione stagionale). La transitorietà della locazione e la ragioni che la giustificano devono essere [B]espressamente indicate in contratto[/B]. La durata di questo tipo di locazioni è quella necessaria allo svolgimento dell’attività. Il sussistere di tali esigenze deve essere[B] immediatamente verificabile[/B] dal giudice eventualmente chiamato a dirimere un contenzioso tra le parti. [I]"Qualora una locazione di immobile destinato all’esercizio di una delle attività previste dall’art. 27 della legge n. 392 del 1978 sia stipulata per una durata inferiore a quella legale, il contratto, ove sorga controversia, potrà essere ritenuto conforme al modello legale “locazione non abitativa transitoria” e, quindi, sottratto alla sanzione di nullità di cui all’art. 79 della legge stessa ed alla eterointegrazione ex art. 1339 c.c., a condizione che la transitorietà sia espressamente enunciata, con specifico riferimento alle ragioni che la determinano, in modo da consentirne la verifica in sede giudiziale e sempreché risulti, in esito ad essa, che le ragioni dedotte (delle quali si postula l’effettività, ricorrendo, diversamente, una fattispecie simulatoria) siano di natura tale da giustificare la sottrazione del rapporto al regime ordinario e, cioè, siano ragioni obiettive che escludano esigenze di stabilità." [B]* Cass. civ., sez. III, 8 luglio 2010, n. 16117 , Sgaraglino c. Grisafi, in Arch. loc. e cond. 2010, 602.[/B] [/I] [/QUOTE]
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