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Locazione, Affitto e Sfratto
Contratto di locazione con canone di 800 euro,percepiti 124 euro a causa delle sanzioni cedolare sec
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<blockquote data-quote="margheritabella" data-source="post: 95591"><p>Ma l'inquilino ti ha denunciata all'agenzia delle entrate o si è limitato ad autoridursi il canone? Mi risulta che molte agenzie delle entrate non applichino il comma 8 della legge sulla cedolare secca per la registrazione effettuata in ritardo dal proprietario. Bisognerebbe verificare come si comporta l'Agenzia delle Entrate della tua città!Riporto qui di seguito il Comma 8, Art. 3, D. Lgs. del 14 marzo 2011 n. 23:</p><p> «8. Ai contratti di locazione degli immobili ad uso abitativo, comunque stipulati, che, ricorrendone i presupposti, non sono registrati entro il termine stabilito dalla legge, si applica la seguente disciplina:</p><p> a) la durata della locazione e' stabilita in quattro anni a decorrere dalla data della registrazione, volontaria o d'ufficio;</p><p> b) al rinnovo si applica la disciplina di cui all'articolo 2, comma 1, della citata legge n. 431 del 1998;</p><p> c) a decorrere dalla registrazione il canone annuo di locazione e' fissato in misura pari al triplo della rendita</p><p> catastale, oltre l'adeguamento, dal secondo anno, in base al 75 per cento dell'aumento degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati ed operai. Se il contratto prevede un canone inferiore, si applica comunque il canone stabilito dalle parti.»</p><p></p><p>Però ti ripeto molte Agenzia delle Entrate non lo applicano per il ritardo! Controlla, magari in incognito.E' l'unico consiglio che mi sento di darti. Aspettiamo comunque altri pareri.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="margheritabella, post: 95591"] Ma l'inquilino ti ha denunciata all'agenzia delle entrate o si è limitato ad autoridursi il canone? Mi risulta che molte agenzie delle entrate non applichino il comma 8 della legge sulla cedolare secca per la registrazione effettuata in ritardo dal proprietario. Bisognerebbe verificare come si comporta l'Agenzia delle Entrate della tua città!Riporto qui di seguito il Comma 8, Art. 3, D. Lgs. del 14 marzo 2011 n. 23: «8. Ai contratti di locazione degli immobili ad uso abitativo, comunque stipulati, che, ricorrendone i presupposti, non sono registrati entro il termine stabilito dalla legge, si applica la seguente disciplina: a) la durata della locazione e' stabilita in quattro anni a decorrere dalla data della registrazione, volontaria o d'ufficio; b) al rinnovo si applica la disciplina di cui all'articolo 2, comma 1, della citata legge n. 431 del 1998; c) a decorrere dalla registrazione il canone annuo di locazione e' fissato in misura pari al triplo della rendita catastale, oltre l'adeguamento, dal secondo anno, in base al 75 per cento dell'aumento degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati ed operai. Se il contratto prevede un canone inferiore, si applica comunque il canone stabilito dalle parti.» Però ti ripeto molte Agenzia delle Entrate non lo applicano per il ritardo! Controlla, magari in incognito.E' l'unico consiglio che mi sento di darti. Aspettiamo comunque altri pareri. [/QUOTE]
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