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Testo
<blockquote data-quote="boghes" data-source="post: 197528"><p>Penso che basti rispondere alla prima domanda.</p><p> D.L. 23 dicembre 2013, n. 145 (c.d. “Destinazione Italia”), <strong>non è più dichiarabile come nullo il contratto di affitto privo di clausola di dichiarazione dell’avvenuta consegna all’inquilino dell’APE</strong> e delle informazioni relative alla prestazione energetica dell’unità immobiliare. Né è più obbligatorio allegare l’APE al contratto di locazione in sede di registrazione all’Agenzia delle Entrate; sanzione si nullità dei contratti di affitto sostituita con una consistente multa a carico del proprietario che non fornisca al conduttore l’Attestato di Prestazione Energetica, dichiarando l’avvenuta consegna sul contratto di affitto.</p><p>DL 145/2013 <strong>Destinazione Italia</strong> interviene sulla certificazione energetica degli edifici con due commi, il 7 e l’8 dell’art.1. Con il comma 7 in primo luogo <strong>scompare l’obbligo di allegare l’Attestato di Prestazione Energetica (di seguito APE) agli atti notarili in caso di trasferimento a titolo gratuito</strong> (donazioni e successioni). In secondo luogo, per il trasferimento a titolo oneroso e per i nuovi contratti di locazione, tranne nei casi di singola locazione (?),<strong>l’omessa allegazione dell’APE non determina più la nullità dell’atto o del contratto</strong>, ma <a href="http://www.ediltecnico.it/24266/destinazione-italia-senza-ape-si-rischiano-sanzioni-fino-a-18mila-euro/" target="_blank">si passa ad una sanzione pecuniaria salatissima</a> (da 3.000 a 18.000 euro per la vendita e da 1.000 a 4.000 per la locazione – ridotti a metà per durate inferiori a 3 anni) da dividere equamente tra le parti soggette al pagamento e da applicare anche nel caso di omessa dichiarazione in apposita clausola con la quale l’acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici.</p><p>(fonte Edil Tecnico)</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="boghes, post: 197528"] Penso che basti rispondere alla prima domanda. D.L. 23 dicembre 2013, n. 145 (c.d. “Destinazione Italia”), [B]non è più dichiarabile come nullo il contratto di affitto privo di clausola di dichiarazione dell’avvenuta consegna all’inquilino dell’APE[/B] e delle informazioni relative alla prestazione energetica dell’unità immobiliare. Né è più obbligatorio allegare l’APE al contratto di locazione in sede di registrazione all’Agenzia delle Entrate; sanzione si nullità dei contratti di affitto sostituita con una consistente multa a carico del proprietario che non fornisca al conduttore l’Attestato di Prestazione Energetica, dichiarando l’avvenuta consegna sul contratto di affitto. DL 145/2013 [B]Destinazione Italia[/B] interviene sulla certificazione energetica degli edifici con due commi, il 7 e l’8 dell’art.1. Con il comma 7 in primo luogo [B]scompare l’obbligo di allegare l’Attestato di Prestazione Energetica (di seguito APE) agli atti notarili in caso di trasferimento a titolo gratuito[/B] (donazioni e successioni). In secondo luogo, per il trasferimento a titolo oneroso e per i nuovi contratti di locazione, tranne nei casi di singola locazione (?),[B]l’omessa allegazione dell’APE non determina più la nullità dell’atto o del contratto[/B], ma [URL='http://www.ediltecnico.it/24266/destinazione-italia-senza-ape-si-rischiano-sanzioni-fino-a-18mila-euro/']si passa ad una sanzione pecuniaria salatissima[/URL] (da 3.000 a 18.000 euro per la vendita e da 1.000 a 4.000 per la locazione – ridotti a metà per durate inferiori a 3 anni) da dividere equamente tra le parti soggette al pagamento e da applicare anche nel caso di omessa dichiarazione in apposita clausola con la quale l’acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici. (fonte Edil Tecnico) [/QUOTE]
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