Forum
Nuovi Messaggi
Cerca...
Nuova Discussione
Annunci
Novità
Nuovi Messaggi
Nuovi Messaggi Profilo
Ultime Attività
Iscritti
Visitatori online
Nuovi Messaggi Profilo
Cerca tra i Messaggi Profilo
? Aiuto
Faccine
Codici BB
Traguardi
Utilizzo dei Cookie
Termini e Condizioni d'uso del sito
Accedi
Registrati
Novità
Cerca
Cerca
Cerca solo tra i titoli
Da:
Nuovi Messaggi
Cerca...
Menu
Accedi
Registrati
Installa l'app
Installa
Area Legale
Locazione, Affitto e Sfratto
Contratto di locazione
JavaScript è disabilitato. Per una migliore esperienza di navigazione attivalo nel tuo programma o nella tua app per navigare prima di procedere.
Stai usando un browser molto obsoleto. Puoi incorrere in problemi di visualizzazione di questo e altri siti oltre che in problemi di sicurezza. .
Dovresti aggiornarlo oppure usare
usarne uno alternativo, moderno e sicuro
.
Rispondi alla discussione
Registrati in 30 Secondi
Registrarsi è gratis ed elimina la pubblicità
Testo
<blockquote data-quote="mapeit" data-source="post: 79235" data-attributes="member: 17237"><p>Non è così.</p><p>Per quanto riguarda la comunicazione di cessione del fabbricato, non serve se registri in qualsiasi modo il contratto di locazione e se affitti i locali come privato.</p><p><em>"L’art. 3 del D.leg.vo 14.03.2011 nr. 23, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, nell’introdurre la c.d. “cedolare secca sugli affitti”, al comma 3, ha previsto che la registrazione del contratto di locazione “assorba”, tra l’altro, l’obbligo della comunicazione all’autorità locale di pubblica sicurezza, della cessione di un fabbricato, o parte di esso, previsto dall’art. 12 del D.L. 21.03.1978 nr. 59, convertito in L. 191/78.</em></p><p><em>Più recentemente, l’art. 5 commi 1, lettera d), e 4, del D.L. 13.05.2011 nr. 70, recante “Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia”, ha previsto un analogo assorbimento del citato obbligo anche per quanto riguarda i contratti di vendita di immobili registrati.</em></p><p><em>Premesso quanto sopra, <strong>a decorrere dal 7 aprile 2011, data di entrata in vigore del D.L. 23/2011 – per tutti i contratti di locazione registrati – e a decorrere dal 14 maggio 2011, data di entrata in vigore del D.L. 70/2011 – per quanto riguarda i contratti di vendita di immobili registrati – nei confronti del soggetto tenuto alla comunicazione di cessione fabbricato di cui al richiamato art. 12 comma 1 del D.L. 59/78 convertito in L. 191/78 – che abbia provveduto alla registrazione del contratto di locazione o di vendita – non trova applicazione la disposizione di cui al 4° comma dello stesso articolo 12, concernente la sanzione amministrativa prevista in caso di violazione delle disposizioni di cui al medesimo articolo</strong>.</em></p><p><em>Ai sensi del comma 6 del richiamato art. 3 del D.L. 23/2011, <strong>il predetto obbligo non viene meno quando si tratta di locazioni ad uso abitativo effettuate nell’esercizio di una attività d’impresa, o di arti e professioni</strong>."</em></p><p>(tratto dal sito della Polizia di Stato).</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="mapeit, post: 79235, member: 17237"] Non è così. Per quanto riguarda la comunicazione di cessione del fabbricato, non serve se registri in qualsiasi modo il contratto di locazione e se affitti i locali come privato. [I]"L’art. 3 del D.leg.vo 14.03.2011 nr. 23, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, nell’introdurre la c.d. “cedolare secca sugli affitti”, al comma 3, ha previsto che la registrazione del contratto di locazione “assorba”, tra l’altro, l’obbligo della comunicazione all’autorità locale di pubblica sicurezza, della cessione di un fabbricato, o parte di esso, previsto dall’art. 12 del D.L. 21.03.1978 nr. 59, convertito in L. 191/78. Più recentemente, l’art. 5 commi 1, lettera d), e 4, del D.L. 13.05.2011 nr. 70, recante “Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia”, ha previsto un analogo assorbimento del citato obbligo anche per quanto riguarda i contratti di vendita di immobili registrati. Premesso quanto sopra, [B]a decorrere dal 7 aprile 2011, data di entrata in vigore del D.L. 23/2011 – per tutti i contratti di locazione registrati – e a decorrere dal 14 maggio 2011, data di entrata in vigore del D.L. 70/2011 – per quanto riguarda i contratti di vendita di immobili registrati – nei confronti del soggetto tenuto alla comunicazione di cessione fabbricato di cui al richiamato art. 12 comma 1 del D.L. 59/78 convertito in L. 191/78 – che abbia provveduto alla registrazione del contratto di locazione o di vendita – non trova applicazione la disposizione di cui al 4° comma dello stesso articolo 12, concernente la sanzione amministrativa prevista in caso di violazione delle disposizioni di cui al medesimo articolo[/B]. Ai sensi del comma 6 del richiamato art. 3 del D.L. 23/2011, [B]il predetto obbligo non viene meno quando si tratta di locazioni ad uso abitativo effettuate nell’esercizio di una attività d’impresa, o di arti e professioni[/B]."[/I] (tratto dal sito della Polizia di Stato). [/QUOTE]
Riporta citazioni…
Verifica Anti SPAM
Invia risposta
Area Legale
Locazione, Affitto e Sfratto
Contratto di locazione
Alto