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Locazione, Affitto e Sfratto
Contratto di porzione di appartamento (una stanza) transitorio
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<blockquote data-quote="Clematide" data-source="post: 312695" data-attributes="member: 22366"><p>Il nuovo DM 16 gennaio 2017 (nuova convenzione nazionale) ha riconosciuto che la disciplina per tutte le locazioni agevolate (3+2 e transitori ordinari e per studenti universitari fuori sede) può riguardare anche l’ipotesi della locazione (cedolarizzata o meno) di una o più stanze con il diritto di uso di altre parti dell’immobile da utilizzarsi in comune con gli altri conduttori dell’alloggio. E’ questa un’operazione che anche in passato (non è infatti una novità: a Bologna e Milano era già convenzionalmente previsto) veniva spesso praticata con riferimento alla specifica ipotesi delle locazioni di una porzione dell’alloggio.</p><p></p><p>Un contratto di durata limitata di una stanza è meno impegnativo da gestire (ogni studente ha il suo contratto personalizzato nel rispetto di esigenze, temporalità e scadenza propri), si sottrae al recesso collettivo (recesso individuale), ma la somma dei canoni calmierati delle singole camere non deve superare il limite massimo previsto per la locazione dell’intero alloggio: il canone dell’’intero appartamento va frazionato in proporzione alla superficie di ciascuna porzione locata, anche considerando le parti comuni condivise.</p><p></p><p>Il guaio è che l’accordo di Pisa si basa sulla vecchia intesa del 2013 che ancora si innesta sul DM 30 dicembre 2002 destinato a recepire i contenuti della vecchia convenzione nazionale.</p><p></p><p>Le organizzazioni locali di categoria (in particolare il SUNIA) hanno sempre avversato la parziarietà della locazione art.5, co.2 della 431 (l’accordo di Pisa precedente a quello vigente proibiva <em>“qualsiasi forma di locazione parziale e/o posto letto” </em>per i soli contratti per studenti universitari). Ora non so se a Pisa le cose siano cambiate o siano rimaste le stesse, certo è che nulla vieta (salvo divieti espressi nella convenzione periferica) di parzializzare una locazione con contratti separati per ogni conduttore: il tipo di contratto, tra quelli contemplati dalla legge di riforma del 1998, potrà essere stabilito in relazione all’opzione scelta.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Clematide, post: 312695, member: 22366"] Il nuovo DM 16 gennaio 2017 (nuova convenzione nazionale) ha riconosciuto che la disciplina per tutte le locazioni agevolate (3+2 e transitori ordinari e per studenti universitari fuori sede) può riguardare anche l’ipotesi della locazione (cedolarizzata o meno) di una o più stanze con il diritto di uso di altre parti dell’immobile da utilizzarsi in comune con gli altri conduttori dell’alloggio. E’ questa un’operazione che anche in passato (non è infatti una novità: a Bologna e Milano era già convenzionalmente previsto) veniva spesso praticata con riferimento alla specifica ipotesi delle locazioni di una porzione dell’alloggio. Un contratto di durata limitata di una stanza è meno impegnativo da gestire (ogni studente ha il suo contratto personalizzato nel rispetto di esigenze, temporalità e scadenza propri), si sottrae al recesso collettivo (recesso individuale), ma la somma dei canoni calmierati delle singole camere non deve superare il limite massimo previsto per la locazione dell’intero alloggio: il canone dell’’intero appartamento va frazionato in proporzione alla superficie di ciascuna porzione locata, anche considerando le parti comuni condivise. Il guaio è che l’accordo di Pisa si basa sulla vecchia intesa del 2013 che ancora si innesta sul DM 30 dicembre 2002 destinato a recepire i contenuti della vecchia convenzione nazionale. Le organizzazioni locali di categoria (in particolare il SUNIA) hanno sempre avversato la parziarietà della locazione art.5, co.2 della 431 (l’accordo di Pisa precedente a quello vigente proibiva [I]“qualsiasi forma di locazione parziale e/o posto letto” [/I]per i soli contratti per studenti universitari). Ora non so se a Pisa le cose siano cambiate o siano rimaste le stesse, certo è che nulla vieta (salvo divieti espressi nella convenzione periferica) di parzializzare una locazione con contratti separati per ogni conduttore: il tipo di contratto, tra quelli contemplati dalla legge di riforma del 1998, potrà essere stabilito in relazione all’opzione scelta. [/QUOTE]
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