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Contratto locazione studenti: problema residenza
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Testo
<blockquote data-quote="Clematide" data-source="post: 448847" data-attributes="member: 22366"><p>Nel caso in cui si tratti di locare un appartamento ad uno studente universitario fuori sede non esiste alcuna norma che imponga l’ipotesi contrattuale in esame (min.6 mesi – max 3 anni).</p><p></p><p>Questa è una delle diverse possibilità cui le parti possono fare ricorso. Nessun freno normativo impedisce di stipulare un quadriennale o un agevolato o, perché no, un transitorio, disciplinato dal primo comma dell’art.5 della 431 e dal dm 16 gennaio 2017 (min. 1 giorno – max 18 mesi) che, però, non beneficia delle agevolazioni fiscali degli agevolati (il canone che finisce nell’IRPEF viene tassato al 95% e l’imposta di registro rimane al 2% del canone annuo).</p><p></p><p>E’ chiaro, del resto, che, ove l’esigenza abitativa dello studente fosse inferiore a 6 mesi, salta l’ipotesi della locazione per studenti universitari, dovendo fare ricorso alla sola ipotesi contrattuale della locazione transitoria.</p><p></p><p>Tra le tante, diverse ipotesi di esigenze transitorie dei tre accordi territoriali di Roma, tuttora vigenti, può certamente rientrare anche quella propria di uno studente iscritto ad un corso di laurea o di formazione post-laurea che necessita di un alloggio solo per un periodo limitato di tempo, in relazione alla (breve o lunga) durata del suo corso di studi (accordo del 4 marzo 2019: “altra esigenza specifica del conduttore collegata ad un evento certo a data prefissata”).</p><p></p><p>Il primo comma del dm citato stabilisce che i contratti transitori, per i quali il TUIR prevede detrazioni d’imposta, rapportate al periodo e alla quota di titolarità del contratto, per gli inquilini che adibiscono l’alloggio ad abitazione principale (artt.15 e 16), “sono stipulati per soddisfare particolari esigenze [….] connesse allo studio, all’apprendistato e formazione professionale” che dovranno, qualora la durata contrattuale superi i 30 giorni, essere documentate (quarto comma).</p><p></p><p>Riguardo la residenza, il primo comma dell’art.3 del dm del 2017 si limita a dire che tale tipologia contrattuale può essere utilizzata qualora l’inquilino sia iscritto ad un corso di laura o di specializzazione “in un Comune diverso da quello di residenza”, ma non prevede affatto che la residenza, una volta stipulato il contratto, debba essere mantenuta per tutta la durata dello stesso.</p><p></p><p>Non si vede perché uno studente universitario non possa avere esigenze proprie, autonome rispetto a quelle di originaria residenza.</p><p></p><p>Se il contratto prevede una prmnenza di tre anni (rinnovabili) c'è dimora abituale, e per residenza si intende "il luogo in cui la persona ha la dimora abituale". La residenza delle persone fisiche, del resto, è questione di semplice fatto, ed è presupposta, salvo prova contraria, quando c’è il domicilio.</p><p></p><p>Il contratto mantiene la sua validità se il conduttore, dopo la stipula, chiede il trasferimento della residenza in altro Comune ove si tiene il corso di laurea.</p><p></p><p>Il problema semmai si pone, come nel caso illustrato, in caso di stipula di un contratto per studenti universitari fuori sede con un conduttore già residente: in questo caso, occorre stipulare un contratto di natura diversa (vedi sopra).</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Clematide, post: 448847, member: 22366"] Nel caso in cui si tratti di locare un appartamento ad uno studente universitario fuori sede non esiste alcuna norma che imponga l’ipotesi contrattuale in esame (min.6 mesi – max 3 anni). Questa è una delle diverse possibilità cui le parti possono fare ricorso. Nessun freno normativo impedisce di stipulare un quadriennale o un agevolato o, perché no, un transitorio, disciplinato dal primo comma dell’art.5 della 431 e dal dm 16 gennaio 2017 (min. 1 giorno – max 18 mesi) che, però, non beneficia delle agevolazioni fiscali degli agevolati (il canone che finisce nell’IRPEF viene tassato al 95% e l’imposta di registro rimane al 2% del canone annuo). E’ chiaro, del resto, che, ove l’esigenza abitativa dello studente fosse inferiore a 6 mesi, salta l’ipotesi della locazione per studenti universitari, dovendo fare ricorso alla sola ipotesi contrattuale della locazione transitoria. Tra le tante, diverse ipotesi di esigenze transitorie dei tre accordi territoriali di Roma, tuttora vigenti, può certamente rientrare anche quella propria di uno studente iscritto ad un corso di laurea o di formazione post-laurea che necessita di un alloggio solo per un periodo limitato di tempo, in relazione alla (breve o lunga) durata del suo corso di studi (accordo del 4 marzo 2019: “altra esigenza specifica del conduttore collegata ad un evento certo a data prefissata”). Il primo comma del dm citato stabilisce che i contratti transitori, per i quali il TUIR prevede detrazioni d’imposta, rapportate al periodo e alla quota di titolarità del contratto, per gli inquilini che adibiscono l’alloggio ad abitazione principale (artt.15 e 16), “sono stipulati per soddisfare particolari esigenze [….] connesse allo studio, all’apprendistato e formazione professionale” che dovranno, qualora la durata contrattuale superi i 30 giorni, essere documentate (quarto comma). Riguardo la residenza, il primo comma dell’art.3 del dm del 2017 si limita a dire che tale tipologia contrattuale può essere utilizzata qualora l’inquilino sia iscritto ad un corso di laura o di specializzazione “in un Comune diverso da quello di residenza”, ma non prevede affatto che la residenza, una volta stipulato il contratto, debba essere mantenuta per tutta la durata dello stesso. Non si vede perché uno studente universitario non possa avere esigenze proprie, autonome rispetto a quelle di originaria residenza. Se il contratto prevede una prmnenza di tre anni (rinnovabili) c'è dimora abituale, e per residenza si intende "il luogo in cui la persona ha la dimora abituale". La residenza delle persone fisiche, del resto, è questione di semplice fatto, ed è presupposta, salvo prova contraria, quando c’è il domicilio. Il contratto mantiene la sua validità se il conduttore, dopo la stipula, chiede il trasferimento della residenza in altro Comune ove si tiene il corso di laurea. Il problema semmai si pone, come nel caso illustrato, in caso di stipula di un contratto per studenti universitari fuori sede con un conduttore già residente: in questo caso, occorre stipulare un contratto di natura diversa (vedi sopra). [/QUOTE]
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