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Testo
<blockquote data-quote="Nemesis" data-source="post: 327509" data-attributes="member: 15253"><p>Premesso che bisognerebbe leggere le particolari clausole contrattuali, un contratto transitorio non dovrebbe prevedere un rinnovo automatico.</p><p>Ma per stipulare un contratto transitorio occorre che vi sia una specifica motivazione.</p><p>Non sono le parti a decidere se ricorrere o meno alla tipologia del contratto transitorio. È la "<em>normazione secondaria"</em>, emanata ai sensi dell'art. 5 della legge n. 431/1998 (prima il D.M. 5 marzo 1999, successivamente il D.M. del 30 dicembre 2002 e infine il Decreto interministeriale del 16 gennaio 2017 del Ministero Infrastrutture e Trasporti, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 62 del 15 marzo 2017), che fissa le condizioni e le modalità, presenti le quali, le parti possono legittimamente ricorrere a un contratto di durata più breve rispetto alla disciplina ordinaria.</p><p>L'esigenza transitoria del locatore o del conduttore (o di entrambi) deve essere specificata nel contratto di locazione transitorio in apposita clausola e supportata da documenti da allegare al contratto. La sua assenza potrebbe comportare la conferma dell'intento di eludere il limite legale di durata prevista per i contratti ordinari. Se non sono rispettati questi requisiti, al contratto si applica la disciplina dei contratti liberi (durata di 4 anni +4 anni).</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Nemesis, post: 327509, member: 15253"] Premesso che bisognerebbe leggere le particolari clausole contrattuali, un contratto transitorio non dovrebbe prevedere un rinnovo automatico. Ma per stipulare un contratto transitorio occorre che vi sia una specifica motivazione. Non sono le parti a decidere se ricorrere o meno alla tipologia del contratto transitorio. È la "[I]normazione secondaria"[/I], emanata ai sensi dell'art. 5 della legge n. 431/1998 (prima il D.M. 5 marzo 1999, successivamente il D.M. del 30 dicembre 2002 e infine il Decreto interministeriale del 16 gennaio 2017 del Ministero Infrastrutture e Trasporti, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 62 del 15 marzo 2017), che fissa le condizioni e le modalità, presenti le quali, le parti possono legittimamente ricorrere a un contratto di durata più breve rispetto alla disciplina ordinaria. L'esigenza transitoria del locatore o del conduttore (o di entrambi) deve essere specificata nel contratto di locazione transitorio in apposita clausola e supportata da documenti da allegare al contratto. La sua assenza potrebbe comportare la conferma dell'intento di eludere il limite legale di durata prevista per i contratti ordinari. Se non sono rispettati questi requisiti, al contratto si applica la disciplina dei contratti liberi (durata di 4 anni +4 anni). [/QUOTE]
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