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Locazione, Affitto e Sfratto
Contratto transitorio imposto in assenza di esigenze di transitorietà
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Testo
<blockquote data-quote="Arenulea" data-source="post: 458677" data-attributes="member: 60245"><p>Il decreto 30 dicembre 2002, all’articolo 2 prevedeva ai commi 4 e 5 quanto segue:</p><p></p><p>“4. I contratti di cui al presente articolo devono prevedere una specifica clausola che individui l’esigenza di transitorietà del locatore e/o del conduttore – da provare quest’ultima con apposita documentazione da allegare al contratto <strong>– i quali dovranno confermare il permanere della stessa tramite lettera raccomandata da inviarsi prima della scadenza del termine stabilito nel contratto</strong>.</p><p>5. I contratti di cui al presente articolo sono ricondotti alla durata prevista dall’art. 2, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in caso di inadempimento delle modalità di conferma delle esigenze transitorie stabilite nei tipi di contratto di cui al comma 6, <strong>ovvero nel caso le esigenze di transitorietà vengano meno</strong>”.</p><p></p><p>Dalla lettura del combinato disposto, mi sembra pertanto che, in caso di persistenza di esigenze transitorie, l’invio della raccomandata consentiva a chi ha rappresentato esigenze transitorie un’estensione legata a quest’ultime.</p><p></p><p>Se tali esigenze venivano meno, il contratto si convertiva in 4+4 ai soli fini della durata.</p><p></p><p>Con il Decreto del 2017 quanto evidenziato in grassetto è stato rimosso, per cui mi sembra di capire che non è possibile né l’estensione transitoria, né la conversione in 4+4 automatica sulla base del fatto che le esigenze transitorie sono venute meno.</p><p></p><p>È corretto?</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Arenulea, post: 458677, member: 60245"] Il decreto 30 dicembre 2002, all’articolo 2 prevedeva ai commi 4 e 5 quanto segue: “4. I contratti di cui al presente articolo devono prevedere una specifica clausola che individui l’esigenza di transitorietà del locatore e/o del conduttore – da provare quest’ultima con apposita documentazione da allegare al contratto [B]– i quali dovranno confermare il permanere della stessa tramite lettera raccomandata da inviarsi prima della scadenza del termine stabilito nel contratto[/B]. 5. I contratti di cui al presente articolo sono ricondotti alla durata prevista dall’art. 2, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in caso di inadempimento delle modalità di conferma delle esigenze transitorie stabilite nei tipi di contratto di cui al comma 6, [B]ovvero nel caso le esigenze di transitorietà vengano meno[/B]”. Dalla lettura del combinato disposto, mi sembra pertanto che, in caso di persistenza di esigenze transitorie, l’invio della raccomandata consentiva a chi ha rappresentato esigenze transitorie un’estensione legata a quest’ultime. Se tali esigenze venivano meno, il contratto si convertiva in 4+4 ai soli fini della durata. Con il Decreto del 2017 quanto evidenziato in grassetto è stato rimosso, per cui mi sembra di capire che non è possibile né l’estensione transitoria, né la conversione in 4+4 automatica sulla base del fatto che le esigenze transitorie sono venute meno. È corretto? [/QUOTE]
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