Forum
Nuovi Messaggi
Cerca...
Nuova Discussione
Annunci
Novità
Nuovi Messaggi
Nuovi Messaggi Profilo
Ultime Attività
Iscritti
Visitatori online
Nuovi Messaggi Profilo
Cerca tra i Messaggi Profilo
? Aiuto
Faccine
Codici BB
Traguardi
Utilizzo dei Cookie
Termini e Condizioni d'uso del sito
Accedi
Registrati
Novità
Cerca
Cerca
Cerca solo tra i titoli
Da:
Nuovi Messaggi
Cerca...
Menu
Accedi
Registrati
Installa l'app
Installa
Area Legale
Locazione, Affitto e Sfratto
Contratto transitorio
JavaScript è disabilitato. Per una migliore esperienza di navigazione attivalo nel tuo programma o nella tua app per navigare prima di procedere.
Stai usando un browser molto obsoleto. Puoi incorrere in problemi di visualizzazione di questo e altri siti oltre che in problemi di sicurezza. .
Dovresti aggiornarlo oppure usare
usarne uno alternativo, moderno e sicuro
.
Rispondi alla discussione
Registrati in 30 Secondi
Registrarsi è gratis ed elimina la pubblicità
Testo
<blockquote data-quote="Clematide" data-source="post: 444962" data-attributes="member: 22366"><p>L’affitto transitorio ordinario art.5, co.1 della legge 431 del 1998 non implica più un contratto a canone concordato, ma – a seguito della convenzione nazionale conclusasi nell’ottobre 2016 e recepita nel DM 16 gennaio 2017 – ora PUO’ AVERE, in quei soli Comuni che lo hanno recepito, una durata sotto il precedente limite dei 30 giorni e un canone libero (vedi primo e secondo comma dell’art.2).</p><p></p><p>Adesso il canone rimane concordato solo per i transitori “lunghi” (durata superiore a 30 giorni) che abbiano più di 10 mila abitanti (cade il "vecchio" criterio delle aree metropolitane ad alta tensione abitativa, Comuni limitrofi e capoluoghi di provincia che continua ad applicarsi ai contrati agevolati “3+2”).</p><p></p><p>Alcun vincolo nella determinazione del canone, oltre che per i contratti di durata pari o inferiore a 30 giorni, anche per quanto attiene ai contratti transitori nei Comuni con popolazione pari o inferiore a 10 mila abitanti (il canone “lungo” è libero).</p><p></p><p>Perché scrivo “PUO’ AVERE”? Perché non è così scontato che tutti i Comuni, pur recependo il DM citato, scelgano di modificare la durata minima di un transitorio.</p><p></p><p>Ed infatti è proprio quello che è successo a Bologna, ove le organizzazioni sindacali, pur richiamando nella nuova convenzione territoriale del 2018 il DM del 2017, hanno deciso che “la durata della locazione [transitoria] non può essere inferiore ad un mese”.</p><p></p><p>Conseguentemente, a Bologna (ma non a Roma, Verona, Milano ecc.) non può esistere un transitorio “breve” libero, ma solo un transitorio “lungo” concordato, sottratto all’autonomia delle parti, che necessita di registrazione e asseverazione da parte di almeno un’organizzazione firmataria dell’accordo legittimata a rilasciare l’attestazione di rispondenza.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Clematide, post: 444962, member: 22366"] L’affitto transitorio ordinario art.5, co.1 della legge 431 del 1998 non implica più un contratto a canone concordato, ma – a seguito della convenzione nazionale conclusasi nell’ottobre 2016 e recepita nel DM 16 gennaio 2017 – ora PUO’ AVERE, in quei soli Comuni che lo hanno recepito, una durata sotto il precedente limite dei 30 giorni e un canone libero (vedi primo e secondo comma dell’art.2). Adesso il canone rimane concordato solo per i transitori “lunghi” (durata superiore a 30 giorni) che abbiano più di 10 mila abitanti (cade il "vecchio" criterio delle aree metropolitane ad alta tensione abitativa, Comuni limitrofi e capoluoghi di provincia che continua ad applicarsi ai contrati agevolati “3+2”). Alcun vincolo nella determinazione del canone, oltre che per i contratti di durata pari o inferiore a 30 giorni, anche per quanto attiene ai contratti transitori nei Comuni con popolazione pari o inferiore a 10 mila abitanti (il canone “lungo” è libero). Perché scrivo “PUO’ AVERE”? Perché non è così scontato che tutti i Comuni, pur recependo il DM citato, scelgano di modificare la durata minima di un transitorio. Ed infatti è proprio quello che è successo a Bologna, ove le organizzazioni sindacali, pur richiamando nella nuova convenzione territoriale del 2018 il DM del 2017, hanno deciso che “la durata della locazione [transitoria] non può essere inferiore ad un mese”. Conseguentemente, a Bologna (ma non a Roma, Verona, Milano ecc.) non può esistere un transitorio “breve” libero, ma solo un transitorio “lungo” concordato, sottratto all’autonomia delle parti, che necessita di registrazione e asseverazione da parte di almeno un’organizzazione firmataria dell’accordo legittimata a rilasciare l’attestazione di rispondenza. [/QUOTE]
Riporta citazioni…
Verifica Anti SPAM
Invia risposta
Area Legale
Locazione, Affitto e Sfratto
Contratto transitorio
Alto