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<blockquote data-quote="Ennio Alessandro Rossi" data-source="post: 34252" data-attributes="member: 4594"><p>Quanto sopra vale se l' unità immobiliare ereditata non corrisponda alla abitazione coniugale. In tale utimo caso spetta alla sola mamma il diritto di abitazione al 100% . In tal caso la stessa puo' ospitare Stefi3 a titolo di liberalità senza che l'altra sorella abbia nulla da pretendere. L'unità immobiliare in tal caso non puo' essere oggetto di cessione o di locazione ; Con il consenso di tutte e tre le eredi il diritto di abitazione puo' essere oggetto di rinuncia </p><p></p><p>Art. 540. </p><p>Riserva a favore del coniuge.</p><p></p><p>A favore del coniuge è riservata la metà del patrimonio dell'altro coniuge, salve le disposizioni dell'articolo 542 per il caso di concorso con i figli.</p><p></p><p><strong>Al coniuge anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni</strong>. Tali diritti gravano sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli.</p><p></p><p>PS</p><p>Art. 1024. </p><p>Divieto di cessione.</p><p>I diritti di uso e di abitazione non si possono cedere o dare in locazione.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Ennio Alessandro Rossi, post: 34252, member: 4594"] Quanto sopra vale se l' unità immobiliare ereditata non corrisponda alla abitazione coniugale. In tale utimo caso spetta alla sola mamma il diritto di abitazione al 100% . In tal caso la stessa puo' ospitare Stefi3 a titolo di liberalità senza che l'altra sorella abbia nulla da pretendere. L'unità immobiliare in tal caso non puo' essere oggetto di cessione o di locazione ; Con il consenso di tutte e tre le eredi il diritto di abitazione puo' essere oggetto di rinuncia Art. 540. Riserva a favore del coniuge. A favore del coniuge è riservata la metà del patrimonio dell'altro coniuge, salve le disposizioni dell'articolo 542 per il caso di concorso con i figli. [B]Al coniuge anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni[/B]. Tali diritti gravano sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli. PS Art. 1024. Divieto di cessione. I diritti di uso e di abitazione non si possono cedere o dare in locazione. [/QUOTE]
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