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Coppia di fatto scoppia, disdetta affitto, ex non va via, sentenza Cassazione
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Testo
<blockquote data-quote="Ollj" data-source="post: 279264"><p>Chi attualmente vive nell'immobile vi s'introdusse con autorizzazione del conduttore che, <strong>a titolo d'ospitalità</strong>, consentì al trasferimento della residenza.</p><p>Si deve da ciò dedurre che l'aver concesso la residenza comporti anche un diritto assoluto ed immutabile a permanervi contro la volontà di chi lo concesse?</p><p>A mio giudizio no: la violazione di domicilio sussiste anche quando ci "<strong>si trattiene</strong> nei detti luoghi <strong>contro l'espressa volontà di chi ha il diritto di escluderlo</strong>" ed il conduttore è l'unico che vanta tal diritto (non di certo l'ospite con residenza che pur sempre solo tale).</p><p></p><p><strong><em>Cassazione n. 4879/1984</em></strong></p><p><em>"L'ospitalità dà luogo ad un rapporto del tutto precario che può in qualsiasi momento esser fatto cessare dal titolare dell'abitazione. Pertanto essa non può realizzare a favore dell'ospite una situazione di diritto tutelabile sul piano giuridico. Ne deriva che il soggetto ospitato non ha alcuna legittimazione a mantenere, contro la volontà del titolare dello ius prohibendi, il precario stato di domicilio provvisoriamente assicuratogli in precedenza"</em></p><p></p><p>Tuttavia vi è un aspetto che complica il tutto: l'attuale occupante può forse essere anche tutelato come soggetto di coppia di fatto ex legge Cirinnà (ove tale coppia fosse stata costituita). Non oso immaginare cosa potrebbe accadere se si trovasse in stato di bisogno, e nessun altro potesse assisterla (= pretesa degli alimenti verso l'ex compagno...)</p><p></p><p>Tutto ciò premesso, a mio avviso Marco T.</p><p>1) non avrebbe dovuto lasciare l'immobile e limitarsi a consegnare le chiavi; con ciò non assolse al suo dovere di restituire l'immobile dato che risultava occupato da persona cui fu concesso il permesso di stabilirsi (responsabilità pari a quella su indicata del marito oppostosi allo sfratto adducendo la successione nel contratto a favore della ex).</p><p>2) avrebbe dovuto intimare alla signora di lasciare l'immobile, avvisandola che vi si tratteneva contro la sua volontà di legittimo conduttore e contestandole altresì il permanere abusivo con violazione di domicilio</p><p>3) avrebbe dovuto anche intraprendere, contro la signora, azione possessoria di manutenzione ex art.1170 Cc: "<em>chi è stato <strong>molestato nel possesso </strong>di un immobile, di un diritto reale sopra un immobile o di una universalità di mobili può, <strong>entro l'anno dalla turbativa</strong>, chiedere la manutenzione del possesso medesimo". </em></p><p>Il tutto per far pressioni sulla signora e/o ottenerne lo sgombero forzato.</p><p></p><p>Quanto al rapporto con il locatore: la responsabilità ricade tutta sulle spalle del conduttore; fu costui ad instaurare l'ospitalità/residenza e, finché non riuscirà a farla cessare, ne dovrà sopportare anche le conseguenze sollevandone il terzo (locatore); il conduttore avrà titolo per rivalersi contro chi lo danneggia ed ottenere il risarcimento del danno patito (se mai vi fosse solvenza)</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Ollj, post: 279264"] Chi attualmente vive nell'immobile vi s'introdusse con autorizzazione del conduttore che, [B]a titolo d'ospitalità[/B], consentì al trasferimento della residenza. Si deve da ciò dedurre che l'aver concesso la residenza comporti anche un diritto assoluto ed immutabile a permanervi contro la volontà di chi lo concesse? A mio giudizio no: la violazione di domicilio sussiste anche quando ci "[B]si trattiene[/B] nei detti luoghi [B]contro l'espressa volontà di chi ha il diritto di escluderlo[/B]" ed il conduttore è l'unico che vanta tal diritto (non di certo l'ospite con residenza che pur sempre solo tale). [B][I]Cassazione n. 4879/1984[/I][/B] [I]"L'ospitalità dà luogo ad un rapporto del tutto precario che può in qualsiasi momento esser fatto cessare dal titolare dell'abitazione. Pertanto essa non può realizzare a favore dell'ospite una situazione di diritto tutelabile sul piano giuridico. Ne deriva che il soggetto ospitato non ha alcuna legittimazione a mantenere, contro la volontà del titolare dello ius prohibendi, il precario stato di domicilio provvisoriamente assicuratogli in precedenza"[/I] Tuttavia vi è un aspetto che complica il tutto: l'attuale occupante può forse essere anche tutelato come soggetto di coppia di fatto ex legge Cirinnà (ove tale coppia fosse stata costituita). Non oso immaginare cosa potrebbe accadere se si trovasse in stato di bisogno, e nessun altro potesse assisterla (= pretesa degli alimenti verso l'ex compagno...) Tutto ciò premesso, a mio avviso Marco T. 1) non avrebbe dovuto lasciare l'immobile e limitarsi a consegnare le chiavi; con ciò non assolse al suo dovere di restituire l'immobile dato che risultava occupato da persona cui fu concesso il permesso di stabilirsi (responsabilità pari a quella su indicata del marito oppostosi allo sfratto adducendo la successione nel contratto a favore della ex). 2) avrebbe dovuto intimare alla signora di lasciare l'immobile, avvisandola che vi si tratteneva contro la sua volontà di legittimo conduttore e contestandole altresì il permanere abusivo con violazione di domicilio 3) avrebbe dovuto anche intraprendere, contro la signora, azione possessoria di manutenzione ex art.1170 Cc: "[I]chi è stato [B]molestato nel possesso [/B]di un immobile, di un diritto reale sopra un immobile o di una universalità di mobili può, [B]entro l'anno dalla turbativa[/B], chiedere la manutenzione del possesso medesimo". [/I] Il tutto per far pressioni sulla signora e/o ottenerne lo sgombero forzato. Quanto al rapporto con il locatore: la responsabilità ricade tutta sulle spalle del conduttore; fu costui ad instaurare l'ospitalità/residenza e, finché non riuscirà a farla cessare, ne dovrà sopportare anche le conseguenze sollevandone il terzo (locatore); il conduttore avrà titolo per rivalersi contro chi lo danneggia ed ottenere il risarcimento del danno patito (se mai vi fosse solvenza) [/QUOTE]
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