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Covid 19: Malattia o cassa integrazione??
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<blockquote data-quote="User_29045" data-source="post: 401328"><p><strong>La regola generale stabilisce espressamente il principio di prevalenza della CIG sulla malattia</strong>: il trattamento di integrazione salariale sostituisce in caso di malattia l’indennità giornaliera di malattia, nonché la eventuale integrazione contrattualmente prevista.</p><p><strong>Questo principio non è però assoluto: occorre distinguere se la malattia insorge dopo che la prestazione lavorativa sia stata totalmente o solo parzialmente sospesa.</strong></p><ol> <li data-xf-list-type="ol"><strong>Nella prima ipotesi (cassa integrazione a zero ore)</strong> il lavoratore continuerà ad usufruire delle integrazioni salariali (senza nemmeno dover comunicare lo stato di malattia): l’attività lavorativa è infatti<span style="color: rgb(41, 105, 176)"><u><strong> totalmente sospesa</strong></u></span> e non c’è obbligo di prestazione da parte del lavoratore.</li> <li data-xf-list-type="ol"><strong><span style="color: rgb(226, 80, 65)">Nella seconda ipotesi (contrazione dell’orario di lavoro)</span></strong><span style="color: rgb(226, 80, 65)"> prevale, invece, l’indennità economica di malattia rispetto all’integrazione salariale (perchè la prestazione lavorativa non è sospesa del tutto). In caso di riduzione di orario l’assegno ordinario dal FIS non è dovuto, in alcun caso, per le giornate di malattia, indipendentemente dall’indennizzabilità di queste ultime.</span></li> </ol><p>IL CASO IN ROSSO dovrebbe essere il caso di tua figlia, che ha subito una CONTRAZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO. Avrebbe dovunque dovuto presentare il certificato di malattia. Non avendolo presentato => assenza ingiustificata => no tengo dinero</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="User_29045, post: 401328"] [B]La regola generale stabilisce espressamente il principio di prevalenza della CIG sulla malattia[/B]: il trattamento di integrazione salariale sostituisce in caso di malattia l’indennità giornaliera di malattia, nonché la eventuale integrazione contrattualmente prevista. [B]Questo principio non è però assoluto: occorre distinguere se la malattia insorge dopo che la prestazione lavorativa sia stata totalmente o solo parzialmente sospesa.[/B] [LIST=1] [*][B]Nella prima ipotesi (cassa integrazione a zero ore)[/B] il lavoratore continuerà ad usufruire delle integrazioni salariali (senza nemmeno dover comunicare lo stato di malattia): l’attività lavorativa è infatti[COLOR=rgb(41, 105, 176)][U][B] totalmente sospesa[/B][/U][/COLOR] e non c’è obbligo di prestazione da parte del lavoratore. [*][B][COLOR=rgb(226, 80, 65)]Nella seconda ipotesi (contrazione dell’orario di lavoro)[/COLOR][/B][COLOR=rgb(226, 80, 65)] prevale, invece, l’indennità economica di malattia rispetto all’integrazione salariale (perchè la prestazione lavorativa non è sospesa del tutto). In caso di riduzione di orario l’assegno ordinario dal FIS non è dovuto, in alcun caso, per le giornate di malattia, indipendentemente dall’indennizzabilità di queste ultime.[/COLOR] [/LIST] IL CASO IN ROSSO dovrebbe essere il caso di tua figlia, che ha subito una CONTRAZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO. Avrebbe dovunque dovuto presentare il certificato di malattia. Non avendolo presentato => assenza ingiustificata => no tengo dinero [/QUOTE]
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