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Creditore del legittimario ed art. 563
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<blockquote data-quote="Luigi Criscuolo" data-source="post: 315205" data-attributes="member: 15764"><p>[USER=54119]@stefy1973[/USER] io ho capito che tu giri attorno al palo della azione surrogatoria.</p><p>Tuttavia le disposizioni contenute nel testamento sono sempre valide e possono essere corrette da un giudice al quale si sia rivolto un legittimario leso nella sua quota legittima solo per la parte che manca per arrivare alla quota piena del legittimario ricorrente.</p><p>Questa azione di riduzione della eredità nei confronti degli altri coeredi non è obbligatoria perché al legittimario possono andare bene le disposizioni testamentarie lasciate dal de cuius: quindi non è un credito vero e proprio che il legittimario vanta nei confronti di altri coeredi.</p><p>In ogni caso l' azione surrogatoria del creditore vale solo per la parte mancante alla quota di legittima spettante al legittimario debitore: se con quello che ricava non ripiana completamente il suo credito non può pretendere di attaccare le proprietà ereditate dai coeredi che rispondono alle quote previste dalla legge.</p><p>Non hai inserito il numero della sentenza del 2001 che continui a citare, sono curioso di leggerla.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Luigi Criscuolo, post: 315205, member: 15764"] [USER=54119]@stefy1973[/USER] io ho capito che tu giri attorno al palo della azione surrogatoria. Tuttavia le disposizioni contenute nel testamento sono sempre valide e possono essere corrette da un giudice al quale si sia rivolto un legittimario leso nella sua quota legittima solo per la parte che manca per arrivare alla quota piena del legittimario ricorrente. Questa azione di riduzione della eredità nei confronti degli altri coeredi non è obbligatoria perché al legittimario possono andare bene le disposizioni testamentarie lasciate dal de cuius: quindi non è un credito vero e proprio che il legittimario vanta nei confronti di altri coeredi. In ogni caso l' azione surrogatoria del creditore vale solo per la parte mancante alla quota di legittima spettante al legittimario debitore: se con quello che ricava non ripiana completamente il suo credito non può pretendere di attaccare le proprietà ereditate dai coeredi che rispondono alle quote previste dalla legge. Non hai inserito il numero della sentenza del 2001 che continui a citare, sono curioso di leggerla. [/QUOTE]
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