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Creditore del legittimario ed art. 563
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<blockquote data-quote="Luigi Criscuolo" data-source="post: 315449" data-attributes="member: 15764"><p>avranno i soldi ricavati dalla vendita.</p><p>Mi sembra di aver letto nello stralcio della sentenza che ti ho postato che i beni, o la parte di beni, che sarebbero aspettati al legittimario, vengono compensati in denaro.</p><p>I coeredi debitori del legittimario gli dovranno versare l'importo equivalente al valore della riduzione, ognuno proporzionalmente alla propria quota e non in solido.</p><p>Ognuno dei coeredi provvederà con il proprio patrimonio.</p><p>Chi dei coeredi fosse incapiente provocherà la applicazione dell'art. 563 del c.c. sui beni da lui ereditati ed alienati.</p><p>Comunque siccome tutta questa azione non credo che convenga farla per avere 20/30.000 € ma cifre più sostanziose; e siccome l'importo dei compensi del CTU nominato dal Giudice e dei CTP nominati, opportunamente, dalle parti, sarà agganciato al valore dell'intera proprietà del de cuius, e non all'importo che il creditore vuole recuperare, chi ci guadagnerà da questa azione saranno senz'altro i tecnici ed avvocati.</p><p>Il promotore di questa azione legale dovrà incominciare ad investire denaro per avere le prove per dimostrare la lesione della quota protetta da legittima del suo debitore; e la cosa non sarà facile a meno che non si tratti di una persona di famiglia (cugino/nipote) che può conoscere l'entità del patrimonio del de cuius da quando questo era in vita.</p><p>Non so se hai dato uno sguardo alle date della sentenza 1884: inizio vertenza 20 gennaio 1982 - sentenza della Cassazione 25 gennaio 2017.</p><p>Secondo me ottenere la restituzione del credito, attraverso la restituzione degli immobili nel frattempo alienati potrebbe essere una "vittoria di Pirro".</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Luigi Criscuolo, post: 315449, member: 15764"] avranno i soldi ricavati dalla vendita. Mi sembra di aver letto nello stralcio della sentenza che ti ho postato che i beni, o la parte di beni, che sarebbero aspettati al legittimario, vengono compensati in denaro. I coeredi debitori del legittimario gli dovranno versare l'importo equivalente al valore della riduzione, ognuno proporzionalmente alla propria quota e non in solido. Ognuno dei coeredi provvederà con il proprio patrimonio. Chi dei coeredi fosse incapiente provocherà la applicazione dell'art. 563 del c.c. sui beni da lui ereditati ed alienati. Comunque siccome tutta questa azione non credo che convenga farla per avere 20/30.000 € ma cifre più sostanziose; e siccome l'importo dei compensi del CTU nominato dal Giudice e dei CTP nominati, opportunamente, dalle parti, sarà agganciato al valore dell'intera proprietà del de cuius, e non all'importo che il creditore vuole recuperare, chi ci guadagnerà da questa azione saranno senz'altro i tecnici ed avvocati. Il promotore di questa azione legale dovrà incominciare ad investire denaro per avere le prove per dimostrare la lesione della quota protetta da legittima del suo debitore; e la cosa non sarà facile a meno che non si tratti di una persona di famiglia (cugino/nipote) che può conoscere l'entità del patrimonio del de cuius da quando questo era in vita. Non so se hai dato uno sguardo alle date della sentenza 1884: inizio vertenza 20 gennaio 1982 - sentenza della Cassazione 25 gennaio 2017. Secondo me ottenere la restituzione del credito, attraverso la restituzione degli immobili nel frattempo alienati potrebbe essere una "vittoria di Pirro". [/QUOTE]
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