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<blockquote data-quote="uva" data-source="post: 277412" data-attributes="member: 42040"><p>Il contratto di locazione non può essere "cambiato".</p><p>L'unica possibilità consiste nel risolverlo (cioè chiuderlo) e stipularne uno nuovo.</p><p>Ma il proprietario non può chiudere un contratto in essere quando gli pare! Può disdire il contratto alla scadenza (siccome hai scritto che il conduttore è un ente, suppongo si tratti di un contratto di locazione commerciale della durata di 6 anni + 6) per impedirne il rinnovo. Però deve rispettare il termine di preavviso e può dare disdetta solo nei casi previsti dalla legge.</p><p>Per approfondire l'argomento prendi visione della legge 392/1978 - artt. 27 e seguenti - che disciplinano le locazioni commerciali.</p><p></p><p>Io consiglierei di scrivere una raccomandata per avvisare l'ente conduttore che il proprietario lo considera corresponsabile dei danni subìti dall'immobile per non averlo avvisato tempestivamente degli stessi. Questa corresponsabilità deriva, a mio parere, dalla negligenza dell'ente nella conduzione dell'immobile; visto che la "diligenza del buon padre di famiglia" è richiamata esplicitamente dall'art. 1587 Cod.Civ.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="uva, post: 277412, member: 42040"] Il contratto di locazione non può essere "cambiato". L'unica possibilità consiste nel risolverlo (cioè chiuderlo) e stipularne uno nuovo. Ma il proprietario non può chiudere un contratto in essere quando gli pare! Può disdire il contratto alla scadenza (siccome hai scritto che il conduttore è un ente, suppongo si tratti di un contratto di locazione commerciale della durata di 6 anni + 6) per impedirne il rinnovo. Però deve rispettare il termine di preavviso e può dare disdetta solo nei casi previsti dalla legge. Per approfondire l'argomento prendi visione della legge 392/1978 - artt. 27 e seguenti - che disciplinano le locazioni commerciali. Io consiglierei di scrivere una raccomandata per avvisare l'ente conduttore che il proprietario lo considera corresponsabile dei danni subìti dall'immobile per non averlo avvisato tempestivamente degli stessi. Questa corresponsabilità deriva, a mio parere, dalla negligenza dell'ente nella conduzione dell'immobile; visto che la "diligenza del buon padre di famiglia" è richiamata esplicitamente dall'art. 1587 Cod.Civ. [/QUOTE]
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