Forum
Nuovi Messaggi
Cerca...
Nuova Discussione
Annunci
Novità
Nuovi Messaggi
Nuovi Messaggi Profilo
Ultime Attività
Iscritti
Visitatori online
Nuovi Messaggi Profilo
Cerca tra i Messaggi Profilo
? Aiuto
Faccine
Codici BB
Traguardi
Utilizzo dei Cookie
Termini e Condizioni d'uso del sito
Accedi
Registrati
Novità
Cerca
Cerca
Cerca solo tra i titoli
Da:
Nuovi Messaggi
Cerca...
Menu
Accedi
Registrati
Installa l'app
Installa
Area Legale
Successione, Eredità, Donazione e Famiglia
Debiti del de cuius e legato
JavaScript è disabilitato. Per una migliore esperienza di navigazione attivalo nel tuo programma o nella tua app per navigare prima di procedere.
Stai usando un browser molto obsoleto. Puoi incorrere in problemi di visualizzazione di questo e altri siti oltre che in problemi di sicurezza. .
Dovresti aggiornarlo oppure usare
usarne uno alternativo, moderno e sicuro
.
Rispondi alla discussione
Registrati in 30 Secondi
Registrarsi è gratis ed elimina la pubblicità
Testo
<blockquote data-quote="User_29045" data-source="post: 352042"><p>FONTE: <a href="http://www.notaiodidomenico.it/DOTTRINA/Successioni/legato_in_generale.htm" target="_blank">IL legato in generale</a></p><p></p><p><strong><em>Debiti e pesi: </em></strong><em>Il legatario non risponde dei debiti ereditari (756) salvo la fattispecie del 668 (comma 1: peso inerente al fondo è l’unica ipotesi di debiti a carico del legatario) che per alcuni ha natura di accollo legale. Il legatario risponde comunque sempre nei limiti del valore della cosa attribuitagli (nella ipotesi di onere o sublegato).</em></p><p><em>Nella ipotesi di sublegato (ossia di un legato a carico di un altro legatario) il momento nel quale deve essere fatta la comparazione tra il valore della cosa legata e quello del sub-legato o onere è il momento della esecuzione del sublegato o del modus.</em></p><p><em>Se si tratta di prestazione periodica, il rapporto tra quanto attribuito e la prestazione da compiere potrebbe nel tempo modificarsi potrebbe divenire impossibile, con estinzione dell’obbligo del legatario ex 673 c.c.; perché si abbia estinzione dell’obbligo occorre tuttavia che il valore del legato sia del tutto esaurito.</em></p><p><em><u>Quanto ai debiti quindi il testatore può prevedere a carico del legatario l’onere di pagare i debiti ereditari, ma la disposizione ha carattere interno e non può pregiudicare i creditori: i creditori infatti potranno sempre rivolgersi agli eredi, salvo la possibilità per questi ultimi di rivalersi sull’onerato</u>.</em></p><p><em>Circa la validità dei legati gravanti sulla legittima, bisogna distinguere i legati gravanti sull’intero asse, che saranno riducibili, e i legati gravanti sulla quota dei legittimari, che sono nulli ex 549 c.c. .</em></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="User_29045, post: 352042"] FONTE: [URL="http://www.notaiodidomenico.it/DOTTRINA/Successioni/legato_in_generale.htm"]IL legato in generale[/URL] [B][I]Debiti e pesi: [/I][/B][I]Il legatario non risponde dei debiti ereditari (756) salvo la fattispecie del 668 (comma 1: peso inerente al fondo è l’unica ipotesi di debiti a carico del legatario) che per alcuni ha natura di accollo legale. Il legatario risponde comunque sempre nei limiti del valore della cosa attribuitagli (nella ipotesi di onere o sublegato). Nella ipotesi di sublegato (ossia di un legato a carico di un altro legatario) il momento nel quale deve essere fatta la comparazione tra il valore della cosa legata e quello del sub-legato o onere è il momento della esecuzione del sublegato o del modus. Se si tratta di prestazione periodica, il rapporto tra quanto attribuito e la prestazione da compiere potrebbe nel tempo modificarsi potrebbe divenire impossibile, con estinzione dell’obbligo del legatario ex 673 c.c.; perché si abbia estinzione dell’obbligo occorre tuttavia che il valore del legato sia del tutto esaurito. [U]Quanto ai debiti quindi il testatore può prevedere a carico del legatario l’onere di pagare i debiti ereditari, ma la disposizione ha carattere interno e non può pregiudicare i creditori: i creditori infatti potranno sempre rivolgersi agli eredi, salvo la possibilità per questi ultimi di rivalersi sull’onerato[/U]. Circa la validità dei legati gravanti sulla legittima, bisogna distinguere i legati gravanti sull’intero asse, che saranno riducibili, e i legati gravanti sulla quota dei legittimari, che sono nulli ex 549 c.c. .[/I] [/QUOTE]
Riporta citazioni…
Verifica Anti SPAM
Invia risposta
Area Legale
Successione, Eredità, Donazione e Famiglia
Debiti del de cuius e legato
Alto