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Decadenza termine di accertamento anno d'imposta 2014
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Testo
<blockquote data-quote="estate" data-source="post: 373548" data-attributes="member: 21852"><p>La durata dell’obbligo di conservare le copie delle dichiarazioni e della documentazione ha suscitato molti commenti e, per concludere, ho deciso di fare così:</p><p></p><ul> <li data-xf-list-type="ul">già da sempre la documentazione di uso pluriennale (lavori di ristrutturazione) la conservavo in un fascicolo separato dalle dichiarazioni in modo tale che buttando la dichiarazione, il cui termine di decadenza si era compiuto avevo tutta la documentazione per tutte le annualità interessate fino alla decadenza dell’ultima annualità.</li> <li data-xf-list-type="ul">alla luce di quanto è emerso dai commenti penso che sia opportuno che mi regoli cosi: 1) passare la dichiarazione anno d’imposta 2014, decaduta il 31.12.2019 in un istituendo faldone delle dichiarazioni decadute ma che potrebbero redivivere per un avviso di accertamento spedito entro il 31.12.2019 ma recapitato a distanza di mesi o anche di anni. E’ chiaro che l’ipotesi è soltanto ipotetica perché penso che l’Ufficio che ha spedito l’atto giusto prima dello scadere dei termini dovrebbe verificare la sua effettiva notifica in un tempo ragionevole.</li> <li data-xf-list-type="ul">I’istituendo faldone delle “dichiarazioni il cui termine di accertamento è scaduto” sarebbe una sorta di deposito di zombie che potrebbero redivivivere se ricevessi un avviso di accertamento negli anni successivi. La presenza di questo inquietante e minaccioso faldone fa del tutto venir meno la sensazione liberatoria del compimento del termine di decadenza! Queste dichiarazioni decadute le conserverò per dieci anni, quindi quella del 2014 (anno d’imposta) potrà essere eliminata non prima del 01.01.2025.</li> <li data-xf-list-type="ul">A margine della quesito mi pongo un’altra domanda: se ricevessi per ritardi postali un avviso nel mese di settembre 2020 per l’anno d’imposta 2014 la notifica si considera effettuata il 31.12.2019, data di spedizione, con la probabile conseguenza che esso sarebbe un atto definitivo e non ricorriibile per scadenza dei termini di ricorso. Forse ai fini di un ricorso vale da data di effettiva consegna perché il contribuente non avrebbe potuto ricorrere contro un atto che non gli pervenuto? Se così non fosse sarebbe un vero paradosso.</li> </ul></blockquote><p></p>
[QUOTE="estate, post: 373548, member: 21852"] La durata dell’obbligo di conservare le copie delle dichiarazioni e della documentazione ha suscitato molti commenti e, per concludere, ho deciso di fare così: [LIST] [*]già da sempre la documentazione di uso pluriennale (lavori di ristrutturazione) la conservavo in un fascicolo separato dalle dichiarazioni in modo tale che buttando la dichiarazione, il cui termine di decadenza si era compiuto avevo tutta la documentazione per tutte le annualità interessate fino alla decadenza dell’ultima annualità. [*]alla luce di quanto è emerso dai commenti penso che sia opportuno che mi regoli cosi: 1) passare la dichiarazione anno d’imposta 2014, decaduta il 31.12.2019 in un istituendo faldone delle dichiarazioni decadute ma che potrebbero redivivere per un avviso di accertamento spedito entro il 31.12.2019 ma recapitato a distanza di mesi o anche di anni. E’ chiaro che l’ipotesi è soltanto ipotetica perché penso che l’Ufficio che ha spedito l’atto giusto prima dello scadere dei termini dovrebbe verificare la sua effettiva notifica in un tempo ragionevole. [*]I’istituendo faldone delle “dichiarazioni il cui termine di accertamento è scaduto” sarebbe una sorta di deposito di zombie che potrebbero redivivivere se ricevessi un avviso di accertamento negli anni successivi. La presenza di questo inquietante e minaccioso faldone fa del tutto venir meno la sensazione liberatoria del compimento del termine di decadenza! Queste dichiarazioni decadute le conserverò per dieci anni, quindi quella del 2014 (anno d’imposta) potrà essere eliminata non prima del 01.01.2025. [*]A margine della quesito mi pongo un’altra domanda: se ricevessi per ritardi postali un avviso nel mese di settembre 2020 per l’anno d’imposta 2014 la notifica si considera effettuata il 31.12.2019, data di spedizione, con la probabile conseguenza che esso sarebbe un atto definitivo e non ricorriibile per scadenza dei termini di ricorso. Forse ai fini di un ricorso vale da data di effettiva consegna perché il contribuente non avrebbe potuto ricorrere contro un atto che non gli pervenuto? Se così non fosse sarebbe un vero paradosso. [/LIST] [/QUOTE]
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