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Decennale postuma:beneficiario può pretendere copertura x elem. secondari,impermeab. e rivestimenti?
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Testo
<blockquote data-quote="Ollj" data-source="post: 235019"><p>Sul fatto che il costruttore possa integrare, sua sponte, l'obbligo assicurativo di legge, nulla quaestio: liberissimo di farlo e di definire come meglio vorrà le clausole del negozio.</p><p>Altro invece il discorso circa la portata dell'obbligo assicurativo sancito dall'art.4 dlgs 122/2005: potrà il costruttore limitare e/o modificare tal obbligo? </p><p>La risposta deve essere negativa in quanto trattasi di norma imperativa che:</p><p>- disciplina materia non rimessa alla libera autonomia delle parti e delinea tassativamente, con il rinvio all'art.1669 Cc, il contenuto dell'obbligo in capo al costruttore;</p><p>- impone un preciso obbligo di facere; fa sorgere un’obbligazione ex lege come previsto dall'art.1173 Cc</p><p>Per tali ragioni l'acquirente potrà agire come su descritto.</p><p></p><p>Quanto alla differenza tra costruttore e intermediario, se è vero che l'art.4 pone in capo al costruttore l'obbligo, è altresì vero che (e proprio al fine di evitare una facile elusione della legge), ove l'intermediario, acquistato l'immobile dal costruttore senza pretendere la copertura assicurativa di legge, rivenda il medesimo a terzo, dovrà rispondere patrimonialmente di quanto non si potesse pretendere dal costruttore ex art.1669 cc. Il comportamento dell'intermediario configura responsabilità per danno patrimoniale da <strong>illecito omissivo</strong> ex art.2043 Cc; sussiste in capo all'intermediario l'obbligo di risarcire il danno cagionato al terzo acquirente (col proprio comportamento omissivo consentì la mancata osservanza di un <strong>obbligo di legge</strong>)</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Ollj, post: 235019"] Sul fatto che il costruttore possa integrare, sua sponte, l'obbligo assicurativo di legge, nulla quaestio: liberissimo di farlo e di definire come meglio vorrà le clausole del negozio. Altro invece il discorso circa la portata dell'obbligo assicurativo sancito dall'art.4 dlgs 122/2005: potrà il costruttore limitare e/o modificare tal obbligo? La risposta deve essere negativa in quanto trattasi di norma imperativa che: - disciplina materia non rimessa alla libera autonomia delle parti e delinea tassativamente, con il rinvio all'art.1669 Cc, il contenuto dell'obbligo in capo al costruttore; - impone un preciso obbligo di facere; fa sorgere un’obbligazione ex lege come previsto dall'art.1173 Cc Per tali ragioni l'acquirente potrà agire come su descritto. Quanto alla differenza tra costruttore e intermediario, se è vero che l'art.4 pone in capo al costruttore l'obbligo, è altresì vero che (e proprio al fine di evitare una facile elusione della legge), ove l'intermediario, acquistato l'immobile dal costruttore senza pretendere la copertura assicurativa di legge, rivenda il medesimo a terzo, dovrà rispondere patrimonialmente di quanto non si potesse pretendere dal costruttore ex art.1669 cc. Il comportamento dell'intermediario configura responsabilità per danno patrimoniale da [B]illecito omissivo[/B] ex art.2043 Cc; sussiste in capo all'intermediario l'obbligo di risarcire il danno cagionato al terzo acquirente (col proprio comportamento omissivo consentì la mancata osservanza di un [B]obbligo di legge[/B]) [/QUOTE]
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