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Decennale postuma:beneficiario può pretendere copertura x elem. secondari,impermeab. e rivestimenti?
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Testo
<blockquote data-quote="Ollj" data-source="post: 235159"><p>Tale Polizza è illegittima rispetto alla legge e si comprende al volo la ragione... su tal assunto non va accettata; ergo:</p><p>- non si vada a rogito</p><p>- si pretendano i risarcimenti su citati e/o si chieda al Giudice d'imporre Polizza legittima.</p><p></p><p></p><p>Rifiutando di andare a rogito ed agendo ex art.700 c.p.c. sul patrimonio ancora esistente (quantomeno l'immobile che si sarebbe dovuto acquistare), s'impedisce tal eventualità; al contrario l'acquirente è tutelato quanto:</p><p>- agli acconti versati (fideiussione obbligatoria / preliminare trascritto)</p><p>- alla caparra confirmatoria dovuta nel doppio (si scegliesse la risoluzione contrattuale)</p><p>Al cugino assicuratore si indichi quanto riportato da Reale Mutua Assicurazione (seminario del 2012 in materia) alla voce oggetto di Polizza, "grave difetto":</p><p><span style="color: #0000ff">Orientamento ormai acquisito dalla giurisprudenza è che il <strong>grave difetto</strong> non deve riguardare necessariamente le strutture portanti, ma può concernere <strong>parti accessorie</strong> dell’immobile, purché ciò si ripercuota sulla <strong>funzionalità e fruibilità</strong> dell’edificio. La seconda sezione civile della Corte di Cassazione con sentenza n. 10857/08 ha affermato che <em>“ …….configurano gravi difetti dell’edificio a norma dell’art. 1669 del c.c. le carenze costruttive dell’opera, concernenti anche una singola unità abitativa, che ne menomano in modo grave il godimento, a causa di realizzazione effettuata con materiali inidonei e/o non a regola d’arte ed anche se incidenti su elementi secondari ed accessori dell’opera (quali impermeabilizzazioni, rivestimenti, infissi, pavimentazioni, impianti, etc.), purché tali da compromettere la sua funzionalità e l’abitabilità ed eliminabili solo con lavori di manutenzione, ancorché ordinaria, e cioè mediante opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture</em></span>”</p><p>ciò a dimostrazione che la Polizza base è ben altra e non di certo limitata solo agli eventi dannosi già noti; purtroppo l'assicuratore fa il suo lavoro e a suo carico non vi sono oneri legali, ma onori, dato che sarà sempre meglio far polizze (parziali) che non farle per nulla....</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Ollj, post: 235159"] Tale Polizza è illegittima rispetto alla legge e si comprende al volo la ragione... su tal assunto non va accettata; ergo: - non si vada a rogito - si pretendano i risarcimenti su citati e/o si chieda al Giudice d'imporre Polizza legittima. Rifiutando di andare a rogito ed agendo ex art.700 c.p.c. sul patrimonio ancora esistente (quantomeno l'immobile che si sarebbe dovuto acquistare), s'impedisce tal eventualità; al contrario l'acquirente è tutelato quanto: - agli acconti versati (fideiussione obbligatoria / preliminare trascritto) - alla caparra confirmatoria dovuta nel doppio (si scegliesse la risoluzione contrattuale) Al cugino assicuratore si indichi quanto riportato da Reale Mutua Assicurazione (seminario del 2012 in materia) alla voce oggetto di Polizza, "grave difetto": [COLOR=#0000ff]Orientamento ormai acquisito dalla giurisprudenza è che il [B]grave difetto[/B] non deve riguardare necessariamente le strutture portanti, ma può concernere [B]parti accessorie[/B] dell’immobile, purché ciò si ripercuota sulla [B]funzionalità e fruibilità[/B] dell’edificio. La seconda sezione civile della Corte di Cassazione con sentenza n. 10857/08 ha affermato che [I]“ …….configurano gravi difetti dell’edificio a norma dell’art. 1669 del c.c. le carenze costruttive dell’opera, concernenti anche una singola unità abitativa, che ne menomano in modo grave il godimento, a causa di realizzazione effettuata con materiali inidonei e/o non a regola d’arte ed anche se incidenti su elementi secondari ed accessori dell’opera (quali impermeabilizzazioni, rivestimenti, infissi, pavimentazioni, impianti, etc.), purché tali da compromettere la sua funzionalità e l’abitabilità ed eliminabili solo con lavori di manutenzione, ancorché ordinaria, e cioè mediante opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture[/I][/COLOR]” ciò a dimostrazione che la Polizza base è ben altra e non di certo limitata solo agli eventi dannosi già noti; purtroppo l'assicuratore fa il suo lavoro e a suo carico non vi sono oneri legali, ma onori, dato che sarà sempre meglio far polizze (parziali) che non farle per nulla.... [/QUOTE]
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