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<blockquote data-quote="Nunzio999" data-source="post: 412106" data-attributes="member: 58381"><p>La legge di Bilancio 2021 ha “sdoganato”, ai fini del superbonus 110%, l’edificio fino a quattro unità immobiliari non funzionalmente indipendenti (o senza accesso autonomo) con unico proprietario, aprendo così l’agevolazione a un’altra categoria di immobili assai diffusa. Nel corso di Telefisco 2021 e con i primi interpelli, l’Agenzia sta cercando di delineare meglio i contorni del meccanismo applicativo del bonus con riferimento a questi edifici, ma diversi temi restano ancora aperti.</p><p><span style="font-size: 22px"><strong>Le modifiche 2021</strong></span></p><p>L’articolo 1, comma 66, lettera n), della legge n. 178/2020 ha disposto l’inserimento, all’articolo 119, comma 9, lettera a), del Dl n. 34/2020, tra i soggetti legittimati ad usufruire della detrazione del 110% - dopo la parola <strong>«condomìni» - le persone fisiche che sono uniche proprietarie (anche in comproprietà indivisa, ad esempio per successione ereditaria) di edifici composti da due a quattro unità immobiliari</strong>, singolarmente accatastate e non funzionalmente indipendenti ovvero prive di accesso autonomo. Questa collocazione non sembra casuale, ma pare importante a livello interpretativo al fine di recepire,in ambito 110%, il concetto di “parti comuni” non condominiali,previsto dalla prassi e sino ad ora applicabile ai soli bonus “ordinari”.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Nunzio999, post: 412106, member: 58381"] La legge di Bilancio 2021 ha “sdoganato”, ai fini del superbonus 110%, l’edificio fino a quattro unità immobiliari non funzionalmente indipendenti (o senza accesso autonomo) con unico proprietario, aprendo così l’agevolazione a un’altra categoria di immobili assai diffusa. Nel corso di Telefisco 2021 e con i primi interpelli, l’Agenzia sta cercando di delineare meglio i contorni del meccanismo applicativo del bonus con riferimento a questi edifici, ma diversi temi restano ancora aperti. [SIZE=6][B]Le modifiche 2021[/B][/SIZE] L’articolo 1, comma 66, lettera n), della legge n. 178/2020 ha disposto l’inserimento, all’articolo 119, comma 9, lettera a), del Dl n. 34/2020, tra i soggetti legittimati ad usufruire della detrazione del 110% - dopo la parola [B]«condomìni» - le persone fisiche che sono uniche proprietarie (anche in comproprietà indivisa, ad esempio per successione ereditaria) di edifici composti da due a quattro unità immobiliari[/B], singolarmente accatastate e non funzionalmente indipendenti ovvero prive di accesso autonomo. Questa collocazione non sembra casuale, ma pare importante a livello interpretativo al fine di recepire,in ambito 110%, il concetto di “parti comuni” non condominiali,previsto dalla prassi e sino ad ora applicabile ai soli bonus “ordinari”. [/QUOTE]
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