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Locazione, Affitto e Sfratto
Decreto Crescita 2019: detassati i redditi da locazione non percepiti.-
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Testo
<blockquote data-quote="uva" data-source="post: 372242" data-attributes="member: 42040"><p>Lo dice la l. 28/06/2019, n. 58 (di conversione del Decreto Crescita).</p><p></p><p>Copio e incollo l'art. 3 quinquies, c. 1 e 2:</p><p></p><p><em>Redditi fondiari percepiti </em></p><p><em> 1. Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 26 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente l'imputazione dei redditi fondiari, le parole: «dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosita' del conduttore» sono sostituite dalle seguenti: «, purche' la mancata percezione sia comprovata dall'intimazione di sfratto per morosita' o dall'ingiunzione di pagamento. Ai canoni non riscossi dal locatore nei periodi d'imposta di riferimento e percepiti in periodi d'imposta successivi si applica l'articolo 21 in relazione ai redditi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera n-bis)». </em></p><p><em> 2. <strong>Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto per i contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020. </strong>Per i contratti stipulati prima della data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente articolo resta fermo, per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosita', il riconoscimento di un credito di imposta di pari ammontare. </em></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="uva, post: 372242, member: 42040"] Lo dice la l. 28/06/2019, n. 58 (di conversione del Decreto Crescita). Copio e incollo l'art. 3 quinquies, c. 1 e 2: [I]Redditi fondiari percepiti 1. Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 26 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente l'imputazione dei redditi fondiari, le parole: «dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosita' del conduttore» sono sostituite dalle seguenti: «, purche' la mancata percezione sia comprovata dall'intimazione di sfratto per morosita' o dall'ingiunzione di pagamento. Ai canoni non riscossi dal locatore nei periodi d'imposta di riferimento e percepiti in periodi d'imposta successivi si applica l'articolo 21 in relazione ai redditi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera n-bis)». 2. [B]Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto per i contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020. [/B]Per i contratti stipulati prima della data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente articolo resta fermo, per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosita', il riconoscimento di un credito di imposta di pari ammontare. [/I] [/QUOTE]
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