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Denaro del defunto in C/c
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Testo
<blockquote data-quote="Nemesis" data-source="post: 468963" data-attributes="member: 15253"><p>L'art. 119, comma 4 del TUB (D. Lgs. n. 385/1993) recita:</p><p><em>Il cliente, <u>colui che gli succede a qualunque titolo</u> (*) e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione.</em></p><p>(*) la formulazione dev'essere intesa in senso ampio, ricomprendendo non solamente l’erede, ma anche il chiamato all’eredità o comunque chi possa dimostrare di vantare un’aspettativa qualificata <em>iure hereditario</em>.</p><p>È evidente che per l’esercizio di tutta una serie di azioni, diritti e facoltà in capo al chiamato all’eredità, quale per esempio la scelta se accettare, rifiutare o accettare con beneficio di inventario, sia necessario poter accedere ai dati del defunto così da ricostruirne la situazione patrimoniale.</p><p>Tale interpretazione è conforme a quella di varie decisioni dell'Arbitro Bancario Finanziario (ABF): Collegio di Milano, decisione n. 9794/16; Collegio di Torino, decisione n. 14478/17 del 13/11/2017; Collegio di Napoli, decisione n. 8990/17); Collegio di coordinamento n. 15404 del 22 giugno 2021.</p><p></p><p>Siamo sicuri che sia un chiamato?</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Nemesis, post: 468963, member: 15253"] L'art. 119, comma 4 del TUB (D. Lgs. n. 385/1993) recita: [I]Il cliente, [U]colui che gli succede a qualunque titolo[/U] (*) e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione.[/I] (*) la formulazione dev'essere intesa in senso ampio, ricomprendendo non solamente l’erede, ma anche il chiamato all’eredità o comunque chi possa dimostrare di vantare un’aspettativa qualificata [I]iure hereditario[/I]. È evidente che per l’esercizio di tutta una serie di azioni, diritti e facoltà in capo al chiamato all’eredità, quale per esempio la scelta se accettare, rifiutare o accettare con beneficio di inventario, sia necessario poter accedere ai dati del defunto così da ricostruirne la situazione patrimoniale. Tale interpretazione è conforme a quella di varie decisioni dell'Arbitro Bancario Finanziario (ABF): Collegio di Milano, decisione n. 9794/16; Collegio di Torino, decisione n. 14478/17 del 13/11/2017; Collegio di Napoli, decisione n. 8990/17); Collegio di coordinamento n. 15404 del 22 giugno 2021. Siamo sicuri che sia un chiamato? [/QUOTE]
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