Forum
Nuovi Messaggi
Cerca...
Nuova Discussione
Annunci
Novità
Nuovi Messaggi
Nuovi Messaggi Profilo
Ultime Attività
Iscritti
Visitatori online
Nuovi Messaggi Profilo
Cerca tra i Messaggi Profilo
? Aiuto
Faccine
Codici BB
Traguardi
Utilizzo dei Cookie
Termini e Condizioni d'uso del sito
Accedi
Registrati
Novità
Cerca
Cerca
Cerca solo tra i titoli
Da:
Nuovi Messaggi
Cerca...
Menu
Accedi
Registrati
Installa l'app
Installa
Proprietari di Immobili
Essere Proprietari Immobiliari
Denuncia "Cessione di fabbricato": sempre obbligatoria per extracomunitari !
JavaScript è disabilitato. Per una migliore esperienza di navigazione attivalo nel tuo programma o nella tua app per navigare prima di procedere.
Stai usando un browser molto obsoleto. Puoi incorrere in problemi di visualizzazione di questo e altri siti oltre che in problemi di sicurezza. .
Dovresti aggiornarlo oppure usare
usarne uno alternativo, moderno e sicuro
.
Rispondi alla discussione
Registrati in 30 Secondi
Registrarsi è gratis ed elimina la pubblicità
Testo
<blockquote data-quote="Nemesis" data-source="post: 205072" data-attributes="member: 15253"><p>Al locatore deceduto subentrano automaticamente i suoi eredi. Il contratto non deve essere rifatto.</p><p>Premesso che se esiste un contratto di locazione registrato, non esiste l'obbligo della comunicazione di cessione del fabbricato ex art. 12 del D.L. n. 59/1978.</p><p>Quell'obbligo di comunicazione esiste solo nel caso in cui "venga concesso il godimento del fabbricato o di porzione di esso sulla base di un contratto, anche verbale, non soggetto a registrazione in termine fisso".</p><p>La sanzione per l'inosservanza dell'obbligo (quando tale obbligo esiste) è quella amministrativa del pagamento di una somma da 103 euro a 1.549 euro.</p><p>Per quanto riguarda invece la (diversa) comunicazione ex art. 7 del D. Lgs. n. 286/1998 (cioè quando si dà alloggio o si ospita uno cittadino di Stato non appartenente all'Unione europea o un apolide), la violazione di quell'obbligo è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma</p><p>da 160 a 1.100 euro.</p><p></p><p>Con l'occasione, è opportuno correggere quanto scritto precedentemente:</p><p>Entrambe le comunicazioni (sia quella ex art. 12 del D.L. n. 59/1978 sia quella ex art. 7 del D. Lgs. n. 286/1998) devono essere presentate all'autorità locale di pubblica sicurezza.</p><p>Se l'immobile è situato in un comune ove esiste la questura o un commissariato di P.S., il sindaco non è "autorità locale di pubblica sicurezza". Quindi, in quei comuni, la comunicazione non può essere presentata "in Comune".</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Nemesis, post: 205072, member: 15253"] Al locatore deceduto subentrano automaticamente i suoi eredi. Il contratto non deve essere rifatto. Premesso che se esiste un contratto di locazione registrato, non esiste l'obbligo della comunicazione di cessione del fabbricato ex art. 12 del D.L. n. 59/1978. Quell'obbligo di comunicazione esiste solo nel caso in cui "venga concesso il godimento del fabbricato o di porzione di esso sulla base di un contratto, anche verbale, non soggetto a registrazione in termine fisso". La sanzione per l'inosservanza dell'obbligo (quando tale obbligo esiste) è quella amministrativa del pagamento di una somma da 103 euro a 1.549 euro. Per quanto riguarda invece la (diversa) comunicazione ex art. 7 del D. Lgs. n. 286/1998 (cioè quando si dà alloggio o si ospita uno cittadino di Stato non appartenente all'Unione europea o un apolide), la violazione di quell'obbligo è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro. Con l'occasione, è opportuno correggere quanto scritto precedentemente: Entrambe le comunicazioni (sia quella ex art. 12 del D.L. n. 59/1978 sia quella ex art. 7 del D. Lgs. n. 286/1998) devono essere presentate all'autorità locale di pubblica sicurezza. Se l'immobile è situato in un comune ove esiste la questura o un commissariato di P.S., il sindaco non è "autorità locale di pubblica sicurezza". Quindi, in quei comuni, la comunicazione non può essere presentata "in Comune". [/QUOTE]
Riporta citazioni…
Verifica Anti SPAM
Invia risposta
Proprietari di Immobili
Essere Proprietari Immobiliari
Denuncia "Cessione di fabbricato": sempre obbligatoria per extracomunitari !
Alto